Inferriate in condominio, è possibile installarle?

Si possono installare inferriate di sicurezza in condominio? L’assemblea può vietarlo? Quando si tratta di violazione del decoro architettonico dell’edificio?

Scarica PDF Stampa

All’interno di un caseggiato, non è raro che i condòmini proprietari degli appartamenti ai piani più bassi o al piano terra, dopo aver subito furti e/o tentativi di intrusione, richiedano al condominio di installare grate alle finestre (o cancelletti estensibili), o addirittura arrivino ad installare tali protezioni senza il previo assenso assembleare.

In tali casi accade molto spesso che uno o più condòmini non ritengano tale installazione legittima per violazione del regolamento di condominio e/o lesione del decoro architettonico.

Inferriate e regolamento condominiale

Il regolamento (normalmente quello assembleare) può ben contenere norme intese a tutelare il decoro architettonico dell’edificio condominiale che, a tale fine, siano suscettibili di incidere anche sulla sfera del dominio personale esclusivo dei singoli partecipanti, nei limiti in cui ciò si riveli necessario in funzione della salvaguardia del bene comune protetto. In particolare, può, ad esempio, vietare quegli interventi di modifica delle porzioni di proprietà individuale che, riflettendosi su strutture comuni, siano passibili di comportare pregiudizio per il decoro anzidetto.

Tali clausole si limitano a vietare genericamente opere capaci di modificare la struttura esterna dell’edificio: in altre parole, vietano iniziative del singolo condomino che possano ledere il decoro architettonico dello stabile ma non impediscono a priori l’installazione di inferriate, che sarà possibile, anche se solo compatibilmente con l’assetto estetico del caseggiato.

Non si può escludere, però, che norme di natura contrattuale (contenute nel regolamento del costruttore e accettate da tutti i condomini) vietino espressamente l’installazione di grate o impongano la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio: in tal caso il singolo dovrà rispettare la clausola, indipendentemente dall’accertamento in concreto dell’impatto delle protezioni in questione sulla conformazione del complesso immobiliare.

Leggi anche Distanze tra pareti, non valgono per le finestre con inferriate

Allo stesso modo, se accettate da tutti, non si possono discutere quelle clausole che subordinano il montaggio delle inferriate al consenso dell’assemblea. La giurisprudenza, però, dovrebbe considerare tali clausole, pur di natura contrattuale, “recessive” rispetto alla sicurezza e alla serenità delle abitazioni da possibili aggressioni o interventi di ladri.

La violazione del decoro architettonico del caseggiato

Se le clausole del regolamento non vietano espressamente l’installazione delle inferriate, né rendono più rigoroso il concetto di decoro, il singolo condòmino può proteggersi dai terzi malintenzionati anche con le protezioni in discorso purché non siano lesive del decoro. Del resto, ai sensi dell’art. 1122 c.c., il condòmino deve astenersi dalla realizzazione di opere lesive del decoro, della sicurezza e della stabilità dell’edificio e deve sempre comunicarne la realizzazione all’amministratore che deve, a sua volta, riferirne all’assemblea.

In ogni caso, la Cassazione ha precisato che vi è decoro per tutti gli edifici e non solo per quegli stabili che rivestano un particolare valore di interesse storico o artistico: anche l’edificio popolare è dotato di decoro architettonico perché anche la più modesta costruzione ha pur sempre caratteristiche strutturali tali da conferire all’immobile una particolare fisionomia suscettibile di essere danneggiata da innovazioni su porzioni di proprietà esclusiva o sulle parti comuni, ancorché tali nuove opere apportino particolari utilità al singolo condòmino o al condominio (Cass. civ., sez. II, 29/01/2016, n. 1718).

>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

Inferriate in condominio, le valutazioni del giudice

Nell’apprezzamento complessivo del pregio dell’edificio, inteso in senso estetico ed economico, influiscono anche la presenza d’analoghe strutture aggiuntive o preesistenti interventi modificativi.

In particolare, il giudice, nel decidere dell’incidenza dell’innovazione sul decoro architettonico, deve, caso per caso, adottare criteri di maggiore o minor rigore, in considerazione delle caratteristiche del singolo stabile e delle modifiche apportate sulle facciate da altri condomini (Trib. Milano, 17 gennaio 2020, n. 451).

Tale situazione si verifica, ad esempio, se sulle facciate del caseggiato nel tempo sono stati collocati scarichi dei prodotti di combustione di scalda-acqua o caldaie a gas, stenditoi di varia natura e foggia, tende parasole di vario colore, tettoie rigide, grigliati in legno.

Per altro verso, il giudice deve accertare che l’alterazione sia appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico complessivo suscettibile di valutazione economica: l’alterazione del decoro può quindi essere affermata senza necessità di specifica indagine solo ove abbia riscontrato un danno estetico (ed economico) di entità rilevante.

Lungo questa linea di pensiero la Corte d’Appello di Milano ha sancito la legittimità di una delibera avente ad oggetto l’installazione di inferriate anti intrusione quando, pur esistendo un pregiudizio estetico, questa risulti così modesta e trascurabile da escludere un pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento ampiamente compensato dall’utilità derivante a tutti i condòmini (App. Milano 22 maggio 1998, n. 1444).

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.

Ti consigliamo i volumi

Guida alla ripartizione delle spese condominiali

Il presente volume, con riferimento costante al dato normativo e alle decisioni più recenti dei giudici, offre al lettore le conoscenze per utilizzare al meglio i principi generaliche sono alla base della ripartizione degli oneri condominiali e del recupero crediti.  In particolare il volume affronta il tema della variegata terminologia utilizzata dal legislatore per le spese condominiali in generale, analizzando i criteri generali che presiedono alla ripartizione, ponendo in luce la loro derogabilità. Nella seconda parte del volume si affronta, in modo esaustivo, la disciplina della ripartizione delle spese delle diverse parti comuni, delle scale, del solaio, del lastrico e della terrazza a livello di uso esclusivo e degli impianti comuni. Particolare attenzione viene dedicata al problema del riparto delle spese di riscaldamento dopo il passaggio alla termoregolazione e contabilizzazione di calore secondo le indicazioni contenute nella legge, tenendo conto delle novità contenute nel nuovo d.lgs. 102/2014, modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020. Non poteva mancare poi un’analisi dello “spinoso” tema delle spese di manutenzione e ricostruzione dei balconi. L’ultimo capitolo tratta in modo diretto e pratico dei principali temi legati al recupero crediti, affrontando tutte le principali problematiche legate al rapporto tra creditori e debitori nel settore condominiale.   Giuseppe BordolliMediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del Quotidiano condominio 24 ore, di Diritto.it e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia.

Giuseppe Bordolli | 2021 Maggioli Editore

34.00 €  32.30 €

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  51.30 €

Preferisci acquistare il Manuale Operativo del Condominio su Amazon? Lo trovi qui

Immagine: iStock/Lex20

Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento