Bonus stufe e caldaie a biomassa: cosa cambia dal 3 agosto

Dal 3 agosto 2026 cambiano i criteri di accesso agli incentivi per stufe e caldaie a biomassa. Ecco quali sostituzioni restano agevolabili, i nuovi requisiti su emissioni e rendimento e in quali casi sarà ancora possibile ottenere bonus fiscali e Conto Termico.

Lisa De Simone 14/07/26
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Addio al bonus stufe come è stato fino ad oggi. Dal 3 agosto prossimo chi pensa di sostituire la caldaia a gas con una a pellet non potrà avere più nessuna agevolazione fiscale, e neppure gli incentivi del Conto Termico.

Si tratta di un cambio di rotta definitivo: fino a ieri si toglieva il metano, si metteva il pellet e scattava il bonus. Da agosto questa possibilità viene azzerata e si può accedere ai bonus solo per se si passa da una caldaia a legna o a pellet ad una più efficiente della stessa categoria, oppure si decide di eliminare i vecchi impianti alimentati con i combustibili fossili più inquinanti, come il carbone o il gasolio. Ma anche in questo caso con regole più stringenti.

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Indice

Da gas a pellet, addio a tutti gli incentivi

La stretta è uno degli effetti della direttiva RED III che entra in vigore il 3 agosto 2026, che impone nuovi standard per le rinnovabili negli edifici e requisiti più stringenti per l’uso del pellet e delle biomasse in genere, con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle polveri sottili.

Fino ad oggi, funzionava così: chi abbandonava il gas per un generatore a biomassa, che fosse una caldaia, una stufa o un termocamino, accedeva ai bonus edilizi o al contributo del Conto Termico a prescindere dal punto di partenza. L’intervento rientrava nell’ambito del risparmio energetico, sia come Bonus Casa (o Ristrutturazioni), sia come Ecobonus, quindi con detrazione del 50% per la prima casa o del 36% per le altre. Nel caso del Conto Termico la percentuale di incentivo virtuale arrivava fino al 65% del costo totale.

Dal 3 agosto questa impostazione cambia radicalmente. Da ora in poi l’agevolazione sopravvive solo per chi sostituisce un impianto a biomassa con un altro impianto a biomassa, quindi per chi ha già una stufa o una caldaia a legna e la rinnova, o per chi dismette caldaie a carbone o gasolio.

In ogni caso per chi sostituisce un generatore a GPL o a gas naturale la porta resta socchiusa ma stretta: l’incentivo passa solo se il nuovo apparecchio a biomassa non supera 1 mg/Nm³ di emissioni di particolato primario, un valore molto basso che di fatto seleziona solo gli apparecchi di fascia tecnologica più alta.

Stretta sulle emissioni di particolato

Con la direttiva cambiano infatti anche i requisiti tecnici a cui resta agganciato l’incentivo. Le caldaie a biomassa dovranno avere certificazione a cinque stelle e un rendimento termico utile di almeno l’87%, accompagnati da un accumulo termico da almeno 20 dm³ per ogni kW di potenza installata.

In precedenza era possibile l’agevolazione anche con una certificazione a quattro stelle e senza l’obbligo di un serbatoio di accumulo così capiente. La Direttiva, però, punta a limitare la combustione di materiali che generano polveri sottili nelle aree urbane, allineando gli standard comunitari sulla qualità dell’aria. Di qui le nuove restrizioni: l’orientamento europeo esclude i sussidi pubblici per il passaggio da un combustibile fossile come il metano (che non genera polveri a livello locale) a sistemi che aumentano l’emissione di particolato sul territorio.

Quando l’incentivo si salva

La normativa non cancella del tutto i bonus per le biomasse, ma ne restringe drasticamente il campo d’applicazione solo a specifici interventi di efficientamento, ossia quelli che prevedono la sostituzione “tipo su tipo”, o nel caso del passaggio da carbone o gasolio a biomassa. Per mantenere l’accesso alle agevolazioni, l’installazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • Certificazione a 5 Stelle: il nuovo generatore (stufa o caldaia) deve possedere la massima certificazione ambientale prevista dal DM 186/2017;
  • Rendimento termico elevato: i nuovi modelli devono garantire un rendimento non inferiore all’87%;
  • Emissioni minime: nei casi di deroga legati al superamento del gas, la produzione di particolato primario deve rimanere inferiore a 1 mg/Nm³.

Solo pellet certificato

Inoltre le norme sono più restrittive anche sul fronte della tipologia di biomassa che è possibile utilizzare per avere diritto alle agevolazioni. Non basta infatti che la stufa sia a 5 stelle: il pellet bruciato deve essere tassativamente certificato in classe di qualità ENplus A1 (la massima sul mercato), e il proprietario è obbligato a conservare le fatture d’acquisto dei sacchetti per i controlli fiscali e di manutenzione.

In caso di controlli, oltre alla perdita dell’incentivo, possono scattare le multe previste dai regolamenti regionali sull’aria. L’obiettivo della stretta, d’altra parte, è proprio quello di favorire il passaggio dal gas all’elettrico e assicurare una migliore qualità dell’aria.

Tabella di confronto

Un riepilogo delle novità portate dalla direttiva RED III in vigore dal 3 agosto 2026:

Fino al 2 agosto 2026

Dal 3 agosto 2026

Sostituzione gas → stufa/termostufa/termocamino/caminetto aperto

Incentivabile

Incentivo escluso

Sostituzione biomassa → biomassa (stessa tipologia)

Incentivabile

Incentivabile, con certificazione ambientale

Requisito caldaie a biomassa

Nessuna soglia stelle specifica per l’incentivo

Certificazione 5 stelle obbligatoria

Rendimento termico utile caldaie

Non inferiore all’87%

Accumulo termico

Almeno 20 dm³/kW installato

Sostituzione GPL o gas naturale → biomassa

Incentivabile

Incentivo solo se PP10 ≤ 1 mg/Nm³

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Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassaz…Continua a leggere

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