Terreni non coltivati da anni: possono essere destinati a zona agricola?

Una recente sentenza del TAR conferma l’ampia discrezionalità dei Comuni nelle scelte di pianificazione urbanistica: anche un terreno incolto può essere classificato come zona agricola per esigenze di tutela paesaggistica, ecologica e di contenimento dell’espansione urbana.

Mario Petrulli 13/07/26
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La circostanza che alcuni terreni non siano coltivati da quasi vent’anni non è di ostacolo ad essere destinati comunque a zona agricola: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 6 luglio 2026, n. 3552, secondo cui detta classificazione può non avere una funzione di valorizzazione agricola in senso stretto, bensì di presidio della continuità ecologica e di riequilibrio ambientale nel contesto di un comune fortemente urbanizzato (nel caso specifico, il 71% del territorio risultava già urbanizzato al 2021).

Secondo i giudici, la destinazione a zona agricola di un’area non postula necessariamente l’esistenza dell’effettiva vocazione agricola della stessa, né presuppone che essa sia utilizzata per colture tipiche o possieda le caratteristiche per una simile utilizzazione; né la zona agricola perde la sua qualificazione anche se sulla stessa sono presenti edifici di carattere residenziale[1].

Come ha chiarito il Consiglio di Stato, “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l’Amministrazione comunale ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l’espansione dell’aggregato urbano[2].
 
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Indice

Casistica

Tale classificazione può rispondere a più ampie finalità di interesse pubblico, quali:

  • la salvaguardia dell’assetto territoriale, il contenimento dell’espansione urbana, la tutela di valori paesaggistici e ambientali; il mantenimento di un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi[3], anche ai fini di tutela ambientale[4];
  • evitare insediamenti residenziali e produttivi, costituendo “il polmone dell’insediamento urbano” e assumendo una funzione decongestionante[5];
  • perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale[6];
  • perseguire esigenze di ordinato governo del territorio, legate alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a preservare tale equilibrio[7];
  • tutelare la compensazione ambientale e la conservazione di suolo inedificato[8];
  • limitare il consumo di suolo libero[9].

La giurisprudenza in materia di scelte di pianificazione urbanistica

Secondo un consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili in sede di legittimità solo qualora risultino inficiate da palesi elementi di illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o da un manifesto errore sui presupposti di fatto[10].

Come affermato dal Consiglio di Stato, “il disegno urbanistico manifestato da uno strumento di pianificazione generale, o sua variante, rappresenta l’espressione del potere pianificatorio caratterizzato da ampia discrezionalità che raffigura, oltre che scelte strettamente riguardanti l’organizzazione edilizia del territorio, anche scelte più ampie che si riferiscono al comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti allo sviluppo socioeconomico[11].

La scelta compiuta in sede di pianificazione generale di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona non necessita di particolare motivazione, in quanto essa trova giustificazione nei criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella impostazione del piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni[12].

Il sindacato del giudice amministrativo non può dunque spingersi fino a sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’ente, invadendo la sfera del merito amministrativo, ma deve limitarsi a un controllo di carattere estrinseco sulla legittimità della scelta.

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Note

[1] T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, sent. 7 aprile 2025, n. 2872; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 13 marzo 2026, n. 366.
[2] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 14 aprile 2020, n. 2378.
[3] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, sent,. 19 febbraio 2024, n. 423; sez. II, sent. 3 febbraio 2026, n. 496; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. 4 marzo 2025, n. 1771; T.A.R. Toscana, sez. II, sent. 10 febbraio 2023, n. 138.
[4] T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 13 marzo 2026, n. 366.
Cfr. anche TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 17 aprile 2019 n. 868, secondo cui “La più recente evoluzione giurisprudenziale ha, oltretutto, evidenziato che all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (così, Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). E ciò in quanto l’urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’art. 9 della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710; altresì, 22 febbraio 2017, n. 821; 13 ottobre 2015, n. 4716; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 gennaio 2019, n. 122; 18 giugno 2018, n. 1534)”.
[5] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 31 luglio 2023, n. 7407.
[6] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 25 marzo 2021, n. 787.
[7] T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. IV, sent. 27 maggio 2025, n. 1861. Nell’occasione è stato affermato che non risulta ostativa a tale destinazione “la circostanza che l’area sia posta in adiacenza ad ambiti del tessuto urbanizzato […] non rivesta una rilevante sensibilità paesaggistica e non sia inclusa in un comparto soggetto a puntuale tutela ambientale, poiché anche nei casi di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici e ambientali, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l’effetto di prevenire o compensare il disordine edificativo sia potenziale che in atto, la prevista riduzione del consumo di suolo (con correlata salvaguardia della superfice drenante e riduzione della pressione antropica) impedisce il “completamento” di un ambito già parzialmente edificato e ne preserva l’assetto, evitando in tal modo la saturazione del territorio e prevenendo possibili danni a ciò collegati (cfr. Consiglio di Stato, III, 7 maggio 2024, n. 4085; IV, 20 luglio 2016, n. 3293; IV, 21 dicembre 2012, n. 6656; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 4 novembre 2024, n. 3010; II, 4 aprile 2019, n. 751)”.
[8] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. 23 novembre 2023, n. 2769.
[9] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 20 novembre 2024, n. 3263.
[10] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 6 aprile 2020, n. 2284; sent. 31 dicembre 2019, n. 8917; sent. 12 maggio 2016, n. 1907; sez. VI, sent. 21 luglio 2023, n. 7152.
[11] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 17 luglio 2024, n. 6427.
[12] Cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 17 febbraio 2012, n. 854; sez. II, sent. 6 ottobre 2020, n. 5917.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnic…Continua a leggere

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