La recente sent. 21 aprile 2026, n. 3128, del Consiglio di Stato, sez. II, ci offre l’occasione per analizzare l’ipotesi dell’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione (c.d. fiscalizzazione) ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), secondo cui “Quando la demolizione [degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, di cui al primo comma] non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”[1].
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Indice
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Come sanare gli abusi edilizi
L’opera contiene tutti gli strumenti utili al professionista per affrontare le criticità legate ad abusi edilizi e sanatorie, anche in considerazione della recente giurisprudenza e delle significative novità normative in materia. L’ottava edizione del volume è stata ampliata con le nuove disposizioni del Decreto Salva Casa, volte a sanare (o comunque a facilitare la sanatoria) di diverse irregolarità edilizie. Tra queste, il superamento del requisito della doppia conformità per la sanatoria, la particolare disciplina in tema di tolleranze costruttive e le aumentate possibilità di ottenere il cambio di destinazione d’uso. Con formulario, giurisprudenza, tabelle e schemi esemplificativi, il testo guida il professionista tra le violazioni in cui potrebbe imbattersi: attraverso l’analisi di casi concreti, l’Autore illustra operativamente come affrontare la fattispecie e quale procedura di sanatoria eseguire. Ciascun capitolo si compone di una prima parte in cui è riportata la ratio delle questioni in oggetto, con indicazione delle fonti normative; una seconda parte di commento, che intende identificare nella pratica gli ambiti applicativi degli istituti e le procedure di sanatoria e un’esauriente rassegna giurisprudenziale per argomento. Nicola D’AngeloMagistrato, autore di testi di diritto, collabora su tematiche giuridiche con diverse riviste tra cui “Progetto sicurezza”, “Rivista Giuridica di Po- lizia” e “L’Ufficio Tecnico”, pubblicate da Maggioli Editore.
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Assenza titolo edilizio/parziale difformità: rilevanza ai fini della fiscalizzazione
Un primo elemento importante ricordato dai giudici di Palazzo Spada è desumibile già dalla rubrica dell’art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”: la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione non opera nel caso di un manufatto interamente realizzato in mancanza del titolo abilitativo[2] o in caso di totale difformità dal permesso di costruire ottenuto[3].
L’aspetto probatorio
Considerato che l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del Testo Unico Edilizia non ha valenza ripristinatoria dell’assetto edilizio violato, la norma è derogatoria rispetto alla regola generale posta dal primo comma e perciò deve essere interpretata in maniera restrittiva. Ne deriva che:
- occorre che sia fornita inequivoca dimostrazione che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità della costruzione nel suo complesso; trattasi, evidentemente, di onere probatorio in capo all’interessato[4] e non certamente all’ufficio tecnico comunale;
- la norma in questione non può trovare applicazione per il solo fatto che la demolizione possa incidere sulla funzionalità del manufatto o implicare una notevole spesa[5], essendo irrilevante, in particolare, che nella parte da demolire siano stati realizzati strumenti o impianti più o meno costosi[6].
Il caso concreto
Nel caso specifico, l’ufficio tecnico comunale aveva rigettato l’istanza con cui il destinatario di un’ordinanza di demolizione aveva chiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, ai sensi dell’art. 34, comma 2[7], per interventi edilizi abusivi consistenti nella realizzazione, in difetto di titolo edilizio, di una tettoia posta sul lastrico solare al 6° piano di un edificio condominiale e nella successiva tompagnatura della stessa; richiesta giustificata con l’assunto che la demolizione della tettoria non sarebbe potuta avvenire senza pregiudizio di un impianto fotovoltaico realizzato sulla medesima tettoia in forza di precedente comunicazione di inizio lavori.
Secondo i giudici di Palazzo Spada (che hanno confermato la sentenza di primo grado), un impianto fotovoltaico posto sul tetto di un fabbricato non è una porzione dell’edificio che possa (del caso) considerarsi realizzata in modo conforme al titolo abilitativo dell’edificio medesimo, non essendo affatto una porzione del fabbricato, ma un impianto posto a servizio dello stesso, che non ne condiziona la stabilità o la possibilità di utilizzazione e che, tra l’altro, si presta ad essere smontato e non certo “demolito”.
Diversamente opinando e accordando rilevanza, invece, alla legittimità dell’impianto per sé solo considerato (ove mai ciò fosse possibile), la realizzazione di interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici anche in attività libera o con procedura abilitativa semplificata (ai sensi del d.lgs. 25 novembre 2024 n. 190, che ne costituisce ora la sedes materiae) finirebbe per sottrarre le costruzioni sottostanti, quand’anche del tutto prive di titolo, all’adozione di misure ripristinatorie dell’assetto edilizio violato.
Conseguentemente, è stata ritenuta corretta la decisione dell’ufficio tecnico comunale e dei giudici di primo grado che avevano ritento inapplicabile alla fattispecie il secondo comma dell’art. 34 del Testo Unico Edilizia.
Inoltre, secondo i giudici, era da considerarsi irrilevante, nel caso specifico, la normativa regionale in materia di impianti fotovoltaici che, nata per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico, non può comportare deroghe alle disposizioni del Testo Unico Edilizia; senza considerare, comunque, che una volta smontato l’impianto e rimossa la tettoia, era materialmente possibile la ricollocazione dei pannelli fotovoltaici sul lastrico solare.
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Note
[1] La fiscalizzazione deve tener conto dei valori vigenti al momento di presentazione della domanda: TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 11 settembre 2020, n. 1123.
[2] Cons. giust. amm. per la Regione Siciliana in s.g., sent. 25 gennaio 2024, n. 70.
[3] TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 27 settembre 2021, n. 719.
[4] TAR Lazio, Latina, sez. II, sent. 26 gennaio 2026, n. 163.
[5] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 settembre 2011, n. 4982 e sent. 12 novembre 1999, n. 1876, con riferimento alla disposizione analoga contenuta nell’art. 12 della l. 28 febbraio 1985, n. 47.
[6] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 9 aprile 2013, n. 1912, dove si chiosa che “se si potessero prendere in esame anche questi profili si rischierebbe di trasformare l’istituto in esame in una sorta di “condono mascherato””.
[7] Ricordiamo che richiedere l’istanza di fiscalizzazione comporta il riconoscimento dell’esistenza di un abuso: cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 30 ottobre 2025, n. 1755.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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