Due settimane per mettersi a regime, il 13 agosto sarà il termine ultimo stabilito dal d.l. 138/2011 agli ordini professionali per modificare le regole che vanno in conflitto con la nuova normativa.
In particolare gli Ordini dovranno recepire:
– abolizione delle tariffe di riferimento;
– libertà nella comunicazione pubblicitaria;
– equo compenso per i praticanti;
– formazione continua obbligatoria.
Qualche settimana fa il Consiglio di Stato si era espresso sulla bozza di Regolamento redatta dal Ministero della Giustizia con il parere n. 3169/2012 che conteneva alcune osservazioni critiche sul testo (vedi anche “Riforma delle Professioni, il no del Consiglio di Stato“).
Ora anche dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato arrivano alcune critiche che porteranno probabilmente a modificare in tempi brevissimi il testo.
Confermando il parere dei giudici di Palazzo Spada, entrambe le Commissioni hanno sollevato perplessità sul praticantato e sui collegi disciplinari.
“L’articolo 6 rende obbligatorio il tirocinio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi – fanno presente i deputati – , occorre chiarire che tale principio non limita in tal modo l’autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera c) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011 e dal comma 6 dell’articolo 9 del decreto-legge 1/2012, la disciplina di dettaglio del tirocinio deve essere demandate a regolamenti emanati a cura dei Consigli nazionali degli ordini e collegi;appare opportuno coordinare l’articolo 6 con le disposizioni legislative che attribuiscono ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la disciplina dei tirocini”.
“È opportuno che – aggiungono – meglio emergano i principi della facoltatività della frequenza di corsi di formazione, della loro gratuità e dell’accesso a tutti per i medesimi e del principio di separazione fra chi ha poteri di controllo sulla loro idoneità e chi li organizza e tiene, nonché al superamento del criterio dei crediti formativi come attualmente in essere” (leggi tutto il parere approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati).
Per quanto riguarda i collegi disciplina nel parere approvato dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama si legge ” l’articolo 9 disciplina il procedimento disciplinare per le professioni diverse da quelle sanitarie, con lo scopo di introdurre elementi di maggiore terzietà nell’esercizio del potere disciplinare, istituendo specifici organismi di disciplina distinti e diversi dagli attuali consigli territoriali e nazionali;
la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n . 138 del 2011, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio;
rimane inoltre irrisolto il problema della divisione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative per i consigli nazionali che decidono i ricorsi in via giurisdizionale;
sarebbe stato opportuno prevedere per gli ordini e collegi che decidono in via amministrativa, l’istituzione di consigli di disciplina territoriali e, per gli ordini e collegi che decidono in via giurisdizionale, l’istituzione di specifiche sezioni disciplinari dedicate, da costituirsi all’interno degli attuali consigli territoriali e nazionali, con sottrazione loro di qualunque altra funzione amministrativa”. (leggi il parere approvato dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica).
Non resta che aspettare come si comporterà il Ministero della Giustizia dopo questa pioggia di critiche.
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