Terre e Rocce da Scavo, materiali da riporto e rifiuti

L’art. 185 del Testo Unico Ambiente, nel prevedere i casi di esclusione dalla normativa sui rifiuti, vi comprende anche “il terreno in situ inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno” (comma 1, lett. b)) nonché “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione”; quest’ultima possibilità è concessa solo ove sia certo che detto materiale verrà riutilizzato “a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” (comma 1, lett. c))

Il d.l. n. 1/2012 (convertito con modificazioni in l. 28/2012) ha chiarito (cfr. art. 3) che i riferimenti al suolo riportati nell’articolo citato in precedenza debbono intendersi “come riferiti anche alle matrici materiali di riporto” di cui all’allegato 2 alla Parte Quarta del Testo Unico Ambiente.

Di questo tema si è occupata Cass. Pen., III, n. 18265/2013, a seguito del ricorso del titolare di una ditta edile avverso l’ordinanza del GIP di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo dell’area di cantiere del ricorrente.

Su tale area c’era da lungo tempo una duna di materiale terroso di provenienza antropica misto a rifiuti di vario genere; la polizia aveva accertato che tale materiale veniva smaltito in loco mediante accumulo e spianamento in assenza di alcun titolo autorizzativo.

A fronte del tentativo di difesa attrice imperniato sull’assimilazione del terreno della duna al materiale da riporto di cui alle norme sopracitate, la Cassazione ha chiarito che quelle deroghe non trovavano applicazione al caso di specie perché la natura della duna – composta di materiale vario, tra cui anche rifiuti, oltretutto di derivazione antropica – impediva di qualificare la sua composizione tanto come “suolo” quanto come “materiale allo stato naturale escavato”, uscendo, quindi, fuori dalle previsioni legislative di favore.

Paolo Costantino

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