Il quesito analizzato questa settimana è il seguente: “ho avviato il bonus 110 nel 2021 e fatto il secondo SAL entro dicembre 2022. Ora hanno praticamente finito i lavori (manca solo all’accensione della centrale termica e il montaggio dei sanitari, spesa non inclusa nel 110). Tutte le fatture sono state pagate entro dicembre 2022, manca solo la chiusura lavori, la variante di fine opera da presentare al Comune e l’ultima fattura del termotecnico per la chiusura del 110. Entro quando è la scadenza per queste ultime fatture? Devono includere un documento per l’avvenuta accensione della centrale termica? (trainante)”.
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Il quesito di questa settimana è quanto mai di attualità visto il termine del 31 marzo 2023 per usufruire della detrazione al 110% per le spese per le villette e gli immobili unifamiliari. La questione della scadenza è attualmente all’esame del Parlamento nell’ambito del decreto “blocca cessioni”, e il relatore al provvedimento, Andrea De Bertoldi (FdI), ha dato per certo lo spostamento in avanti di almeno tre mesi di questa data, così da arrivare al 30 giugno.
Finché il testo non sarà convertito definitivamente in legge, però, non è possibile avere certezze. Quindi al momento resta confermata la data del 31 marzo come scadenza finale.
Vediamo dunque come comportarci in riferimento a questo termine.
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Scadenze e pagamenti nel testo di legge attuale
La lettera b) del comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio attualmente stabilisce che per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Il testo di legge parla di spese sostenute, senza richiedere necessariamente che a questa data l’intervento sia anche concluso. Sembrerebbe possibile, dunque, terminare i lavori anche successivamente, potendo comunque usufruire della detrazione maggiorata a fronte del pagamento di tutte le fatture entro il 31 marzo prossimo.
Ma è davvero così? In realtà bisogna fare i conti non tanto con la data dei pagamenti quanto piuttosto con la scadenza prevista per l’invio della comunicazione di fine lavori all’ENEA, passaggio indispensabile per certificare il diritto al Superbonus, sia sotto forma di detrazione diretta sia nel caso in cui si intensa usufruire della cessione del credito (qualora riaprissero queste operazioni, ovviamente).
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Chiusura lavori e comunicazione Enea
Come chiarito da tempo dall’ENEA e come ribadito anche in occasione del Superbonus nella Faq 3.E del 25 gennaio 2021 “Nel caso di lavori eseguiti a cavallo di più anni, per ciò che attiene i vincoli sui parametri tecnici che l’intervento deve rispettare, occorre fare riferimento a quelli in vigore alla data di inizio lavori. La richiesta di detrazione dovrà poi essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità), attraverso il sito che raccoglie le richieste di detrazione per lavori terminati in quell’anno. Occorre indicare le spese complessivamente sostenute durante i lavori. Per quanto riguarda il detrazioni fiscali vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo”.
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Accensione della centrate termica e collaudo
Il tecnico chiamato a compilare l’asseverazione finale, quindi, ha 90 giorni di tempo dalla chiusura dei lavori per attestare che siano stati realizzati e che abbiano effettivamente raggiunto i requisiti indicati dal progetto.
Non ha invece rilevanza la data dei pagamenti, come chiarito dall’Agenzia delle entrate fin dal 2007, data di entrata in vigore della normativa sull’Ecobonus, che non ha subito modifiche relativamente alle comunicazioni obbligatorie ad ENEA. Con la risposta 244/2007, l’Agenzia aveva dunque chiarito che la data del termine dal quale deve partire il conteggio per l’invio della documentazione all’ENEA “debba essere individuata nel giorno del c.d. collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti”.
Quanto alla comunicazione di prima accensione della centrale termica, si tratta di un documento in genere richiesto dalla Regione, quindi non è necessario ai fini del Superbonus che l’intervento venga espressamente fatturato, in quanto si tratta di una voce ricompresa nell’ambito delle prestazioni tecniche necessarie per l’intervento.
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Fattura di fine lavori prima della reale chiusura del cantiere?
Quindi, tornando al quesito del nostro lettore, considerando che nel compilare l’asseverazione di fine lavori da inviare all’ENEA il tecnico deve attestare appunto che l’intervento è concluso, spetta a lui decidere se, considerando lo stato dell’arte, è possibile emettere la fattura con la quale di fatto attesta che il cantiere è chiuso, oppure no.
In questo secondo caso qualora non fosse possibile rispettare la data del 31 marzo per chiudere effettivamente i lavori, tutte le fatture emesse successivamente non potranno godere della detrazione del 110%, ma solo dell’ecobonus ordinario al 65%.
Come detto, però, la questione del rinvio della data per il completamento dei lavori è all’esame del Parlamento, non è esclusa quindi la possibilità di un allungamento delle scadenze per le spese.
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Foto:iStock.com/erhui1979
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