Abusi edilizi su suolo pubblico: niente demolizione d’ufficio senza ordinanza di demolizione

La diffida non è sufficiente per passare direttamente alla demolizione in danno: il responsabile dell’abuso deve poter adempiere spontaneamente all’ordine di ripristino. Il TAR Emilia-Romagna chiarisce la sequenza degli atti prevista dall’art. 35 del Testo Unico Edilizia.

Mario Petrulli 08/09/26
Scarica PDF Stampa

L’art. 35 del Testo Unico Edilizia, in materia di “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici”, dispone quanto segue:
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.
 
Vediamo una recente sentenza che ribadisce il corretto iter procedimentale che deve essere adottato nel caso di abusi edilizi su suolo pubblico.

>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente

Indice

Abusi edilizi su suolo pubblico: niente demolizione d'ufficio senza ordinanza di demolizione googletabs

Aggiungi Ediltecnico come fonte preferita su Google.

Seguici su Google

Suggeriamo:

VOLUME

Come sanare gli abusi edilizi

L’opera contiene tutti gli strumenti utili al professionista per affrontare le criticità legate ad abusi edilizi e sanatorie, anche in considerazione della recente giurisprudenza e delle significative novità normative in materia. L’ottava edizione del volume è stata ampliata con le nuove disposizioni del Decreto Salva Casa, volte a sanare (o comunque a facilitare la sanatoria) di diverse irregolarità edilizie. Tra queste, il superamento del requisito della doppia conformità per la sanatoria, la particolare disciplina in tema di tolleranze costruttive e le aumentate possibilità di ottenere il cambio di destinazione d’uso. Con formulario, giurisprudenza, tabelle e schemi esemplificativi, il testo guida il professionista tra le violazioni in cui potrebbe imbattersi: attraverso l’analisi di casi concreti, l’Autore illustra operativamente come affrontare la fattispecie e quale procedura di sanatoria eseguire. Ciascun capitolo si compone di una prima parte in cui è riportata la ratio delle questioni in oggetto, con indicazione delle fonti normative; una seconda parte di commento, che intende identificare nella pratica gli ambiti applicativi degli istituti e le procedure di sanatoria e un’esauriente rassegna giurisprudenziale per argomento. Nicola D’AngeloMagistrato, autore di testi di diritto, collabora su tematiche giuridiche con diverse riviste tra cui “Progetto sicurezza”, “Rivista Giuridica di Po- lizia” e “L’Ufficio Tecnico”, pubblicate da Maggioli Editore.

 

Nicola D’Angelo | Maggioli Editore 2024

Mancata adozione dell’ordinanza di demolizione prima della demolizione in danno

La recente sent. 8 luglio 2026, n. 1296, del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, ci offre lo spunto per ribadire il corretto iter procedimentale che deve essere adottato nel caso di abusi edilizi su suolo pubblico.

Come evidenziato dai giudici:

  • alla notifica della “diffida” – atto presupposto e prodromico agli altri della sequela – deve seguire la notifica dell’”ordinanza di demolizione”;
  • l’ordinanza che dispone la “demolizione d’ufficio” – che altro non è che una vera e propria “esecuzione in danno” e che pertanto costituisce il rimedio estremo – subentra (e può subentrare nel procedimento) esclusivamente nel caso di continuata e persistente inottemperanza (e cioè di inottemperanza sia alla diffida che all’ordinanza di demolizione).

La notifica della diffida non consente, dunque, di procedere, immediatamente dopo – e, per così dire, “per saltum” (o, ciò che esprime il medesimo concetto, “omisso medio”) – alla “esecuzione in danno”. Ed era quanto avvenuto nel caso specifico, in cui non si era avuta l’adozione dell’ordinanza di demolizione prima dell’esecuzione in danno.

Secondo i giudici, il pregiudizio subìto dai destinatari per effetto dell’erronea applicazione della norma era evidente: essi sono stati illegittimamente privati della possibilità – che era ed è un loro diritto – di adempiere “spontaneamente”; e cioè di procedere direttamente alla demolizione e/o rimessa in pristino stato, evitando – così – la c.d. “demolizione d’ufficio” (con gli effetti onerosi che ne conseguono).

Anche la giurisprudenza occupatasi dell’operatività e della corretta applicazione dell’art.35 cit., ha affermato in più occasioni la necessità che venga preventivamente notificata la diffida, pena l’illegittimità della conseguente ordinanza di demolizione; il che conferma, seppur implicitamente, che si tratta di due atti distinti (diffida ed ordinanza di demolizione) ed entrambi necessari perché la sequenza sia completa[1].

Al riguardo è stato affermato[2], infatti, che qualora sia accertata la realizzazione di abusi edilizi su suoli del demanio o del patrimonio statale,“il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”; ciò evidenzia che nella sequenza procedimentale la “diffida” non esaurisce la sua funzione e che nel caso di inottemperanza alla diffida, il procedimento va completato con l’ordinanza di demolizione.

Conseguentemente, in caso di omessa adozione e notifica dell’ordinanza di demolizione, il provvedimento che dispone la demolizione d’ufficio è illegittimo in quanto intempestivo, perché adottato troppo repentinamente, prima della necessaria notifica dell’ordinanza di demolizione e del necessario accertamento dell’inottemperanza alla stessa.

Un’ipotesi diversa: l’assenza della diffida

Secondo un consolidato orientamento, la previa diffida costituisce presupposto dell’ordinanza di demolizione, per cui la sua assenza rende illegittimo l’atto di demolizione[3], e risponde allo scopo di consentire al privato di adempiere spontaneamente all’ingiunzione demolitoria prima dell’adozione dell’ordine che gli impone la demolizione in danno, ad opera del Comune e a spese del destinatario del provvedimento; conseguentemente, l’eventuale carenza non potrebbe degradarsi ad un elemento meramente formale, inidoneo, ai sensi del comma 2 dell’art. 21 octies della Legge n. 241/1990, a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato[4].

In alcune pronunce, tuttavia, è stato affermato che l’assenza della diffida non inficia il provvedimento sanzionatorio[5]; secondo una tesi, la diffida può essere surrogata dall’avviso di avvio del procedimento[6]; secondo altra, invece, tale possibilità deve escludersi in quanto diversa è la funzione di quella comunicazione, in una fase preordinata unicamente ad acquisire elementi di conoscenza utili alla determinazione conclusiva[7].
È stato anche affermato che la diffida potrebbe essere contenuta nello stesso ordine demolitorio[8], poiché attribuisce al privato un termine per provvedere in proprio prima dell’intervento pubblico.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Note

[1] T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, sent. 12 febbraio 2018, n. 933.
[2] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. 18 giugno 2019, n.1409.
[3] T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 16 maggio 2018, n. 1050 e sent. 7 febbraio 2018, n. 368; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 28 novembre 2024, n. 2324; sez. II, sent. 24 aprile 2023, n. 928; sent. 10 luglio 2019, n. 1263; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, sent. 25 settembre 2019, n. 1216; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. 18 giugno 2019, n. 1409 e sent. 16 maggio 2019, n. 1115.
[4] T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 28 novembre 2024, n. 2324.
[5] T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 27 marzo 2024, n. 249; T.A.R. Lazio, Latina, sez. II, sent. 3 luglio 2024, n. 470; T.A.R. Liguria, sez. II, sent. 17 gennaio 2023, n. 17; T.A.R. Toscana, sez. III, sent. 13 luglio 2021, n. 1039.
[6] T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 14 febbraio 2020, n. 67; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 27 marzo 2024, n. 249; T.A.R. Lazio, Latina, sez. II, sent. 11 gennaio 2024, n. 26; sez. I, sent. 4 luglio 2022, n. 627; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 23 luglio 2019, n. 5208; T.A.R. Toscana, sez. III, sent. 2 gennaio 2020, n. 2.
[7] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. 18 giugno 2019, n. 1409.
[8] T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 3 novembre 2022, n. 1940; sent. 5 aprile 2022, n. 599; sent. 8 luglio 2020, n. 1234; Consiglio di Stato, sez. II, sent. 5 luglio 2019, n. 4662; T.A.R. Lazio, Latina, sez. II, sent. 11 gennaio 2024, n. 26.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

Iscriviti alla newsletter Abusi edilizi su suolo pubblico: niente demolizione d'ufficio senza ordinanza di demolizione aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnic…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento