Nuovo TUIR in pista. A partire dal 1° gennaio 2027 il Testo Unico delle Imposte sui Redditi avrà una versione tutta nuova. Il Testo è stato infatti riorganizzato sulla base dei principi e i criteri direttivi stabiliti dalla delega fiscale del 2023. Ora, dunque, diventa più facile individuare le norme, che sono state riorganizzate per settori omogenei. Questo ha comportato anche un coordinamento e l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali, mentre sono state inserite in alcuni articoli a sé le norme a scadenza, come Ecobonus e Sismabonus, per i quali è previsto lo stop al 31 dicembre 2027.
Addio alla fine di quest’anno invece alle detrazioni con aliquota al 50% per la prima casa e al 36% per le altre abitazioni e per i familiari: il nuovo testo specifica, infatti, la scadenza del 31 dicembre 2026 e poi il ritorno all’aliquota ordinaria al 36% nel 2027 ma solo per la prima casa, mentre sarà in vigore quella ridotta al 30% fino al 31 dicembre 2033 negli altri casi. Tra le misure temporanee, poi, non c’è più traccia del Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che quindi pare avere una sorte segnata. Ecco la mappa delle novità.
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La detrazione per ristrutturazione all’art. 17 a regime
Per quanto riguarda le norme quadro, la detrazione per ristrutturazione passa dal “vecchio” art. 16-bis al nuovo 17 del nuovo TUIR. Questo articolo dal titolo “Detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” ricomprende tutte le norme contenute nell’art. 16-bis, disciplinando i requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso ai benefici fiscali, ma anche i tetti di spesa e le aliquote.
Da questo punto di vista resta confermato che, salvo novità nella legge di Bilancio, le aliquote a regime sono fissate al 36% per tutti, ossia senza distinzione tra prima casa e altre abitazioni, né in riferimento ai familiari, con un tetto di spesa di 48.000 euro. L’articolo contiene anche l’ulteriore riduzione dell’aliquota destina a scendere al 30% ma solo fino al 2033.
L’aumento delle aliquote per il 2026, con la maggiorazione per la prima casa e le altre norme temporanee, come il raddoppio del massimale di spesa, sono invece contenute in un articolo a sé, il 373. Entrano nel TUIR anche le altre misure a scadenza, ossia l’Ecobonus e il Sismabonus, detrazioni alle quali sono stati dedicati articoli a sé. Diventa quindi più facile trovare i riferimenti esatti e poter verificare le disposizioni senza saltare da un testo all’altro.
Sismabonus all’art. 371
Per quanto riguarda le detrazioni destinate a scomparire, troviamo la detrazione per l’adozione di misure antisismiche, il Sismabonus, all’articolo articolo 371 dal titolo “Misure temporanee sulla detrazione per l’adozione di misure antisismiche”. Attualmente l’agevolazione è contenuta nell’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies.1, del Dl 63/2013. La detrazione è destinata a rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2027.
Di fatto già oggi l’agevolazione in quanto tale rientra nell’ambito del Bonus Casa, dal momento che non sono più previste aliquote differenziate come in passato, ma c’è stata l’unificazione al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili e per i familiari dei proprietari.
Ecobonus all’art. 372
Anche per quel che riguarda la riqualificazione energetica degli edifici compare ora un articolo dedicato, l’art. 372, che anche in questo caso fa riferimento a “Misure temporanee sulla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici”. L’articolo raccoglie le norme che vanno dalle disposizioni originarie della legge Finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), ai decreti che hanno via via aggiornato queste disposizioni inserendo nuove voci detraibili e vietando i bonus per le caldaie a gas.
Anche in questo caso la detrazione per come la conosciamo oggi è destinata a rimanere in vigore solo fino al 31 dicembre 2027.
Aliquote e massimali di spesa tra le misure transitorie
Sempre in tema di misure a termine, l’articolo 373 “Misure temporanee sulla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio” riproduce il testo del comma 1 dell’art. 16 del Dl 63/2013 che ha stabilito la maggiorazione dell’aliquota del 50% per la prima casa fino al 31 dicembre 2026. Per l’anno 2027 è prevista l’applicazione del 36% solo per la prima casa, con la riduzione dell’aliquota al 30% in tutti gli altri casi.
Da vedere, quindi, cosa accadrà con la prossima legge di Bilancio. Nell’articolo, peraltro, non c’è più alcun riferimento, tra le misure temporanee, al Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che è attualmente contenuto nel comma 2 dello stesso articolo.
Aggiornamenti nei moduli obbligatori da gennaio
In ogni caso se nel nuovo TUIR, dunque, i bonus edilizi mantengono inalterato il proprio impianto sostanziale, il cambio di articolo comporta la necessità di provvedere all’aggiornamento dei riferimenti normativi nella modulistica, in tutte le relazioni tecniche e nelle asseverazioni di conformità necessarie per certificare il diritto del committente alla detrazione fiscale.
C’è tempo ovviamente fino all’inizio del prossimo anno, ma è bene sapere fin da ora come organizzarsi per evitare la corsa dell’ultimo minuto. Oltretutto il nuovo TUIR è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio, è quindi difficile ipotizzare che ci sarà ancora tempo per mettersi in regola quando il nuovo Testo entrerà in vigore, dal momento che tutte le novità sono state rese note ben sei mesi prima.
Leggi e scarica qui il testo
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