Nuovi parametri, perimetri applicativi più stringenti e una drastica riduzione dei margini di tolleranza. Con l’entrata in vigore al 3 agosto 2026, del Decreto Legislativo 5/2026 che recepisce le disposizioni della Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) cambiano i criteri per l’integrazione delle fonti rinnovabili (FER) nel comparto edilizio.
Al di là degli interventi di ristrutturazione complessivi, quindi su involucro e impianti, i nuovi obblighi scattano infatti anche in caso di sostituzione del solo impianto di riscaldamento, quando cambia la sua tipologia. In questo caso l’integrazione delle FER al 15% è obbligatoria. Ecco tutte le regole.
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Indice
- Ristrutturazione dell’impianto e quota FER al 15%
- Obbligo di Relazione Tecnica e asseverazione della centralina
- Quando il tecnico può attestare l’impossibilità e cosa fare nei condomini
- Lo speciale “scudo” per i climatizzatori monoblocco senza unità esterna
- Il regime speciale per gli immobili d’epoca e vincolati
- Riepilogo delle regole in vigore dal 3 agosto 2026
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Ristrutturazione dell’impianto e quota FER al 15%
La principale novità del provvedimento risiede nell’estensione dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili anche alle semplici ristrutturazioni di un impianto termico, a patto che l’intervento risulti tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. In base al nuovo Allegato III, Sezione B, punto 1, lettera d), i progetti relativi a edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione dell’impianto termico devono essere sviluppati in modo da garantire, tramite il ricorso a impianti FER, la copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale ed estiva.
Questo obbligo, che prima della riforma si applicava solo alle nuove costruzioni o alle ristrutturazioni rilevanti, vincola ora il cambio della caldaia a una valutazione globale del mix energetico dell’edificio. L’inosservanza di questa disposizione, qualora dovuta, comporta per legge il diniego del rilascio del titolo edilizio per l’esecuzione dei lavori ove necessario.
Obbligo di Relazione Tecnica e asseverazione della centralina
La conformità ai nuovi target FER non ammette dichiarazioni generiche. Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 199/2021 (come modificato dal decreto RED III), il progettista è obbligato a inserire i calcoli dettagliati e le verifiche nella relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 (ex Legge 10). Una copia della relazione deve essere trasmessa telematicamente al GSE ai fini del monitoraggio e per alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici.
Inoltre, l’accesso agli incentivi e alle detrazioni per i sistemi bivalenti o generatori a pompa di calore prevede prescrizioni rigide. L’Allegato IV, Sezione B, impone l’adozione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. In caso di impianti autonomi, è richiesta una centralina di termoregolazione appartenente alle classi V, VI, VII o VIII.
Quando il tecnico può attestare l’impossibilità e cosa fare nei condomini
Il legislatore ha previsto una valvola di sfogo per i casi in cui l’installazione di sistemi FER risulti impraticabile, situazione frequente nei condomini situati nei centri urbani o privi di spazi pertinenziali per i motori esterni per la pompa di calore. In base alla nuova formulazione dell’Allegato III, Sezione D, punto 1, l’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi di integrazione deve essere evidenziata dal progettista all’interno della stessa Relazione Tecnica ex Legge 10.
Il tecnico non può limitarsi a una dichiarazione di principio, ma deve compilare un’analisi analitica esaminando e scartando, una per una, la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili sul mercato, compresa l’impossibilità di utilizzare altri spazi di pertinenza o esterni.
Lo speciale “scudo” per i climatizzatori monoblocco senza unità esterna
Una delle risposte progettuali più efficaci per superare l’impossibilità tecnica nei condomini è la sostituzione (o l’integrazione) della caldaia con climatizzatori integrati monoblocco privi di unità esterna. Anche in questo scenario, trattandosi di una riconfigurazione del sistema termico dell’edificio, la redazione della Relazione Tecnica ex Legge 10 resta obbligatoria.
In questo caso il vantaggio è duplice: sul piano normativo, l’algoritmo di calcolo energetico valorizza lo SCOP dei monoblocco (che estraggono calore dall’aria, fonte rinnovabile), consentendo di centrare e superare la soglia del 15% FER senza dover dichiarare alcuna “impossibilità tecnica”). Sul piano pratico, l’impatto visivo si azzera, riducendosi a due semplici griglie a filo muro solitamente accettate anche nei contesti urbani più restrittivi.
Il regime speciale per gli immobili d’epoca e vincolati
Un trattamento specifico è riservato poi agli immobili d’epoca o sottoposti a tutele specifiche. I progetti riguardanti gli edifici vincolati (D.Lgs. 42/2004) – ovvero centri storici, complessi monumentali e immobili di pregio paesaggistico – sono tenuti a rispettare all’obbligo del 15% FER solo ove le tecnologie impiegate non risultino incompatibili con i vincoli stessi.
Qualora l’autorità competente (Soprintendenza) esprima parere negativo, o qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle quote FER comporterebbe un’alterazione incompatibile con il carattere storico, artistico o architettonico del manufatto, si decade dall’obbligo di integrazione. In questo caso specifico, il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio viene ridotto e compensato applicando le prescrizioni minime di efficienza dell’involucro previste dall’Allegato III, paragrafo 4.
Riepilogo delle regole in vigore dal 3 agosto 2026
Vediamo in questa tabella un riepilogo delle regole applicabili alle ristrutturazioni degli impianti termici in vigore dal 3 agosto 2026:
Scenario di Intervento | Adempimento Tecnico Obbligatorio | Gestione delle Deroghe e dei Vincoli |
|---|---|---|
Edifici Esistenti (Ristrutturazione impianto termico) | Relazione Tecnica ex Legge 10 con calcoli dettagliati FER | Esonero solo tramite analisi analitica di tutte le opzioni FER nella Legge 10 |
Integrazione con Climatizzatori Monoblocco (Senza unità esterna) | Relazione Tecnica ex Legge 10 obbligatoria per riconfigurazione impianto. | Evita la dichiarazione di impossibilità tecnica; l’impatto visivo si riduce a due fori a parete. |
Immobili d’epoca e Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) | Verifica preventiva di compatibilità con i vincoli storici e artistici | Esclusione totale in caso di alterazione del decoro; si applica la compensazione sull’involucro |
Condomini senza spazi per unità esterne / pompe di calore | Asseverazione di impossibilità tecnica d’installazione nella Legge 10 | Possibilità di assolvere l’obbligo tramite installazioni FER su edifici pubblici limitrofi |
Sistemi Ibridi / Bivalenti post-intervento | Asseverazione del tecnico su compatibilità dei produttori e termoregolazione | Centraline obbligatorie di Classe V, VI, VII o VIII; valvole termostatiche su ogni terminale |
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