Il Pergolato non ha bisogno di titoli edilizi: ecco perchè

Ecco una selezione di alcune sentenze di interesse per l’edilizia e l’urbanistica, pubblicate settimana scorsa. Come argomento principale abbiamo scelto la nozione di pergolato e il fatto che non richieda un titolo edilizio. Gli altri argomenti oggetto delle pronunce sono:

  • abuso edilizio – ipotesi eccezionale di affidamento ingeneratosi nell’autore;
  • annullamento dell’agibilità a distanza di 22 anni;
  • decadenza del permesso di costruire per realizzazione di opere non previste dal titolo;
  • permesso di costruire – nulla osta antisismico.

Pergolato: cos’è? Di che permesso ha bisogno?

Argomento: Nozione di pergolato e non necessità di un titolo edilizio
Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 25 gennaio 2017 n. 306
Massima: Il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi

 

Il pergolato costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.

Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.

Il Consiglio di Stato, al riguardo, aveva già affermato che il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (sez. IV, sent. 29 settembre 2011 n. 5409).

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Abusi edilizi

Argomento: Abuso edilizio – ipotesi eccezionale di affidamento ingeneratosi nell’autore
Estremi della sentenza: TAR Lombardia, sez. I Brescia, sent. 23 gennaio 2017 n. 74
Massima: Di fronte a un abuso edilizio si individua un’ipotesi eccezionale di affidamento del privato nel caso di un lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza dell’abuso edilizio (da parte dell’Ente locale preposto alla vigilanza) e del protrarsi dell’inerzia, con conseguente necessità di una adeguata motivazione del provvedimento sanzionatorio.

 

In linea generale, la repressione degli abusi edilizi e urbanistici costituisce attività strettamente vincolata e non soggetta nemmeno a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura demolitoria intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall’epoca della commissione dell’abuso (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 5 maggio 2016 n. 1774).

Infatti, l’illecito edilizio ha carattere permanente e si protrae, conservandosi nel tempo l’interesse pubblico al ripristino dell’ordine violato, il quale è sempre prevalente sull’aspirazione del privato al mantenimento dell’opera abusiva.

I provvedimenti sanzionatori sono sufficientemente motivati con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime dei titoli abilitativi; colui che realizza un abuso edilizio non può dolersi del fatto che l’amministrazione lo abbia inizialmente avvantaggiato, non esercitando il potere sanzionatorio di cui è titolare o esercitandolo in misura meno afflittiva di quanto avrebbe dovuto, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore “contra legem” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 dicembre 2016 n. 5256).

Non si rivela necessario specificare ulteriori ragioni giustificatrici, salvo il caso di un lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza dell’abuso edilizio (da parte dell’Ente locale preposto alla vigilanza) e del protrarsi dell’inerzia, tali da evidenziare la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento del privato (cfr. TAR Campania, sez. II Napoli, sent. 9 gennaio 2017 n. 201).

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Agibilità: annullamento dopo molto tempo

Argomento: Annullamento dell’agibilità a distanza di 22 anni
Estremi della sentenza: TAR Puglia, sez. III Bari, sent. 26 gennaio 2017 n. 65
Massima: L’annullamento d’ufficio dell’agibilità a distanza di 22 anni è illegittimo

 

Deve considerarsi illegittimo per irragionevolezza l’annullamento dell’agibilità disposto a ben 22 anni dal rilascio originario.

La circostanza che il Comune abbia consentito, con proprio provvedimento, per ben 22 anni, l’utilizzo di un’unità immobiliare, a fini residenziali, vale senz’altro a porre in rilievo il dato temporale, escludendo che possa ritenersi ragionevole il tempo intercorso, soprattutto tenuto conto delle esigenze abitative di pari livello costituzionale rispetto a quelle igienico-sanitarie che sono state poste a fondamento del provvedimento di annullamento.

Al fine di valutarne la pregnanza e ragionevolezza (del dato temporale), sia pure a soli fini orientativi per l’interprete, rileva il termine di 18 mesi per l’esercizio dei poteri di autotutela introdotto dall’art. 6, comma 1, lettera d), numero 1) della L. n. 124/2015.

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Opere non ricomprese nel titolo

Argomento: Decadenza del titolo edilizio per esecuzione di lavori non previsti nel titolo
Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 23 gennaio 2017 n. 128
Massima: La realizzazione di opere non ricomprese nel permesso di costruire non è sufficiente ad escludere l’avvenuto inizio dei lavori

 

La realizzazione di opere non ricomprese nel titolo non è di per sé sufficiente ad escludere l’avvenuto inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 380 del 2001; quella che rileva, infatti, ai fini della pronuncia di decadenza, è l’inerzia rispetto al titolo ottenuto, indice di mancanza di volontà di dar corso ai lavori assentiti, laddove invece una difformità tra opere assentite e opere realizzate potrà semmai condurre al altri provvedimenti dell’Amministrazione, ma non ad una pronuncia di decadenza.

Permesso di costruire in zona sismica

Argomento: Permesso di costruire – nulla osta antisismico
Estremi della sentenza: TAR Puglia, sez. I Lecce, sent. 24 gennaio 2017 n. 110
Massima: Il permesso di costruire in zona sismica può essere rilasciato anche se non sia stato ancora acquisito il nulla osta antisismico

 

Il permesso di costruire in zona sismica può essere rilasciato anche se non sia stato ancora acquisito il nulla osta antisismico, atteso che quest’ultimo non è presupposto di legittimità del permesso di costruire, ma costituisce condizione di efficacia del titolo, condizionando l’inizio dei lavori.

Di conseguenza l’osservanza della normativa antisismica, quale normativa di natura tecnica, non può costituire parametro di legittimità del permesso di costruire dato che il Comune, nel rilasciare il titolo abilitativo, è tenuto esclusivamente a verificare la conformità del progetto al rispetto della normativa urbanistico edilizi (TAR Puglia, sez. III Lecce, sent. 9 ottobre 2015 n. 2920). Sicché “l’osservanza della normativa antisismica, quale normativa di natura tecnica, non può costituire parametro di legittimità del permesso di costruire dato che il Comune, nel rilasciare il titolo abilitativo, è tenuto esclusivamente a verificare la conformità del progetto al rispetto della normativa urbanistico edilizia” (TAR Campania, sez. VIII Napoli, sent. 8 luglio 2009, n. 3821).

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Redazione Tecnica

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