CIG in deroga per il caldo: le novità per le imprese edili

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 le imprese edili che sospendono o riducono l’attività per eventi climatici eccezionali possono beneficiare di una CIG in deroga con importanti semplificazioni. Vediamo quali sono e come funziona.

Paolo Ballanti 02/07/26
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Il Decreto-Legge 26 giugno 2026 numero 107 contenente “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti” in vigore dal 27 giugno 2026 al fine di tutelare la realizzazione delle opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica, introduce una serie di deroghe per le imprese edili che ricorrono alla Cassa integrazione ordinaria (CIGO).

Le misure eccezionali riguardano l’esclusione della CIG per caldo dal limite di durata di 52 settimane e l’esonero dal pagamento del contributo addizionale INPS. Analizziamo le novità in dettaglio.

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Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti. MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.

 

Massimiliano Matteucci, Simona Ricci | Maggioli Editore 2024

Gli eventi oggettivamente non evitabili

La CIG ordinaria richiesta per eventi oggettivamente non evitabili beneficia di una serie di deroghe, giustificate dal fatto che si tratta di casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa. Sono considerati tali, tra gli altri, gli eventi meteo, come quelli legati al caldo estremo.

Di norma gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non si computano ai fini del calcolo delle 52 settimane, quale soglia di durata per il ricorso alla CIG. Gli eventi in parola concorrono invece nella valutazione del limite complessivo di durata delle integrazioni salariali (24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile).

Il caso delle imprese edili

Gli eventi oggettivamente non evitabili concorrono comunque al calcolo della durata della CIG se quest’ultima è richiesta da:

  • Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e / o lavorazione di materiale lapideo;
  • Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

Nell’ottica di sostenere le imprese in elenco nei periodi di forte caldo estivo, il Decreto-Legge numero 107/2026 esclude dal rispetto dei limiti di durata gli interventi di CIG per eventi oggettivamente non evitabili richiesti da luglio a dicembre dell’annualità corrente.

CIG in deroga per caldo

L’articolo 6, del Decreto-Legge numero 107/2026 intende derogare ai descritti paletti imposti dalla normativa (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, numero 148) alle imprese edili costrette a sospendere o ridurre l’attività lavorativa per situazioni climatiche eccezionali, in particolare quelle relative a straordinarie ondate di calore.

Le deroghe introdotte dal decreto operano:

  • Con riguardo alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa imposte dalle aziende dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026;
  • Relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti, nel suddetto arco temporale, dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) del Decreto Legislativo numero 148/2015.

Le realtà interessate sono quelle già citate in precedenza, in particolare:

  • Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e / o lavorazione di materiale lapideo;
  • Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

Esenzioni dai limiti di durata

Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo numero 148/2015 la CIG ordinaria è riconosciuta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente nel rispetto di un tetto di 52 settimane. Nel caso della CIG in deroga caldo non trovano applicazione le seguenti disposizioni, legate alla durata della cassa, in particolare:

  • Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa;
  • L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Esonero dal pagamento del contributo addizionale

Alle imprese che presentano domanda di CIG in deroga caldo ai sensi dell’articolo 6 del D.L. numero 107/2026 si applica l’esonero dal pagamento all’INPS del contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del Decreto Legislativo numero 148/2015.

Si tratta di uno sconto non trascurabile, posto che il contributo è pari a:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinari, fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12%, oltre il limite di cui sopra e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15%, oltre il limite di cui al punto precedente in un quinquennio mobile.

Il versamento del contributo è in ogni caso escluso:

  • Per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili;
  • Per le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
  • Per le aziende commissariate;
  • Per le imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa, possono accedere, sussistendone i presupposti, dal 1° gennaio 2016 al trattamento di CIGS.

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Paolo Ballanti

Nato a Lugo (Ra) classe 1988, dopo la laurea in Consulente del Lavoro conseguita all’Università di Bologna si occupa dal 2012 di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso associazioni di categoria e multinazionali. Attualmente ricopre l’incarico di Referente…Continua a leggere

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