Cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante: sanatoria semplificata non è ammessa

Con una recente sentenza il TAR Lazio chiarisce quando il cambio di destinazione d’uso richiede il permesso di costruire e perché, in assenza del titolo edilizio, non è possibile ricorrere alla sanatoria semplificata prevista dall’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia.

Mario Petrulli 29/06/26
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In base alla previsione dell’art. 23-ter del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) – inserito dall’art. 17, comma 1, lettera n), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 – deve ritenersi cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale, tra le cinque seguenti:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

In tal modo viene assicurata tutela alla zonizzazione e con implicito controllo sull’adeguatezza degli standard in relazione all’incidenza dei diversi usi: il cambio destinazione uso deve, infatti, avvenire sempre nel rispetto delle norme della pianificazione comunale.

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Stella Agostini | 2024

La nozione di destinazione d’uso

La destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione dell’immobile e risponde agli scopi di interesse pubblico perseguiti dalla pianificazione; essa, infatti, individua il bene sotto l’aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona.

Gli strumenti di pianificazione, generali ed attuativi, individuano la destinazione d’uso dei suoli e degli edifici, affinché alle varie e diverse destinazioni vengano assegnate determinate qualità e quantità di servizi. L’organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d’uso, e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull’organizzazione.

Già nel vigore della precedente normativa, con orientamento in tal senso dominante, la giurisprudenza ha rilevato che solo il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, si integra in questa ipotesi una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire, e ciò, indipendentemente dall’esecuzione di opere[1].

La modifica della destinazione d’uso da deposito o simile ad abitativo

Come affermato dal TAR Lazio, Latina, sez. II, nella sent. 18 giugno 2026, n. 714, conformemente ad un pacifico orientamento giurisprudenziale[2], la modifica della destinazione d’uso da deposito o simile ad abitativo integra un mutamento di destinazione d’uso che interviene tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, sicché detto intervento è subordinato al rilascio del permesso di costruire[3] ex art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001[4].

La trasformazione di un locale deposito in uno spazio abitabile è, quindi, urbanisticamente rilevante, poiché incide sul carico urbanistico e, pertanto, necessita di un titolo abilitativo (individuato nei giudici nel permesso di costruire), la cui mancanza determina una situazione di illiceità che va rilevata dall’amministrazione nell’esercizio del suo potere di vigilanza[5].

Lo strumento utilizzabile per sanare l’intervento in assenza di permesso di costruire

Nella sentenza in commento si è, altresì, precisato che, nel caso di un intervento realizzato in assenza del permesso di costruire, lo strumento previsto dalla legge per ottenerne la regolarizzazione è rappresentato dalla sanatoria cd “semplice” di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia e non già da quella cd “semplificata” prevista dall’art. 36 bis, per le difformità parziali: infatti, questa seconda tipologia di sanatoria riguarda esclusivamente interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, o realizzati in assenza di quest’ultima, non risultando applicabile, secondo la giurisprudenza, ai casi di totale difformità o di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire[6].

In presenza di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, la legge ne consente la sanatoria mediante lo strumento di cui all’art. 36, che contempla limiti più stringenti ai fini della regolarizzazione delle opere, esigendo, tra l’altro, il requisito della cd. “doppia conformità”, che non è richiesto dall’art. 36 bis per la regolarizzazione delle “difformità parziali”.

Né l’Amministrazione, in presenza di un’istanza ex art. 36 bis, può operare una diversa qualificazione dell’istanza, ritenendola finalizzata ad ottenere una sanatoria ai sensi dell’art. 36, ove fossero presenti i presupposti. Infatti, laddove il privato abbia espressamente optato per un modello procedimentale specifico all’Amministrazione è precluso riqualificare l’istanza al fine di applicare una disciplina differente; diversamente, la Pubblica Amministrazione si pronuncerebbe “in prevenzione” su un’istanza mai proposta, neppure in forma implicita e/o congiunta dall’interessato.

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Note

[1] Ex plurimis, TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 6 febbraio 2026, n. 237, richiamando TAR Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 28 agosto 2015, n. 10957.
[2] Per un caso identico, cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 1° ottobre 2020 n. 1254 e TAR Piemonte, sez. II, sent. 27 febbraio 2024, n. 199; similmente, è considerato urbanisticamente rilevante e richiedente il permesso di costruire il mutamento della destinazione d’uso da garage ad abitazione (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 14 aprile 2023, n. 848; sez. I, sent. 17 luglio 2020, n. 909) e da magazzino e rimessa in abitazione (TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 5 aprile 2022, n. 331).
[3] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 13 gennaio 2025, n. 181; è sufficiente la SCIA se, invece, il cambio di destinazione d’uso senza opere intervenga nell’ambito della stessa categoria urbanistica.
[4] Ex multis, Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 21 agosto 2023, n. 7835.
[5] Ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 23 febbraio 2023, n. 1828.
[6] Cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV, sent. 12 gennaio 2026, n. 125.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnic…Continua a leggere

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