Penali e premi di accelerazione dopo il correttivo appalti: due facce della stessa medaglia

Il legislatore è intervenuto con il correttivo sul tema, rafforzandone il ruolo. Rafforzamento non immune di conseguenze anche per l’ente pubblico e per i suoi funzionari, dato che la loro mancata applicazione può costituire un danno erariale

Penali e premi di accelerazione negli appalti pubblici costituiscono due facce della stessa medaglia.

Le penali servono a dissuadere l’impresa dalle violazioni del contratto, creando una perdita economica a suo carico anche laddove questi non abbia generato un danno quantificabile.

I premi di accelerazioni, invece e al contrario, la invogliano a non attenersi al livello minimo di rispetto del contratto. L’impresa che, oltre a non violarlo, completa l’opera o il servizio prima del termine di conclusione, ottiene un beneficio economico ulteriore rispetto alla semplice diminuzione del costo della manodopera impiegato.

Consapevole di questi effetti e della loro importanza non residuale, il legislatore è intervenuto con il correttivo sul tema, rafforzandone il ruolo. Rafforzamento non immune di conseguenze anche per l’ente pubblico e per i suoi funzionari, dato che la loro mancata applicazione può costituire un danno erariale.
 
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Le penali nel correttivo

Sul tema delle penali (da ritardo) il correttivo è intervenuto aumentando il valore minimo e il valore massimo della singola penale applicabile, segno di una maggiore volontà di precludere comportamenti dell’operatore economico nel ritardo delle prestazioni. L’impresa, quindi, subisce una perdita economica fissa e per ogni singolo giorno, legata al ritardo nella conclusione dell’opera, nella consegna della fornitura o nella realizzazione del servizio.

Questa previsione si applica a tutti gli appalti e costituisce un obbligo per la Stazione Appaltante, che deve inserirle negli atti di gara. Può inserirne anche altre, ma queste comunque possono essere applicate solo presupponendo la colpa dell’operatore economico[1]. Così, ad esempio, il ritardo dovuto a forza maggiore (esempio: presenza di manifestanti nel tratto autostradale su cui effettuare i lavori) non può mai determinare l’applicazione della penale da ritardo.

L’irrogazione delle penali è competenza del RUP e non del direttore dei lavori (che però supporta nel relativo procedimento[2]) e queste vengono eseguite mediante escussione della garanzia definitiva, almeno nel partenariato pubblico-privato[3].

Art. 126 c. 1 (pre-correttivo)Art. 126 c. 1 (post-correttivo)
1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra [lo 0,3 per mille e l’1 per mille] dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.  
1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa [tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille] dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.  

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Gli appalti pubblici 2025 dopo il decreto correttivo

Il volume illustra le numerose e importanti novità introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31.12.2024, n. 209. Il decreto modifica circa il 34% degli articoli del Codice, e introduce nuovi allegati. In particolare, il correttivo interviene su dieci macro-temi principali, tra cui equo compenso, tutele lavoristiche e CCNL, digitalizzazione, qualificazione delle stazioni appaltanti, revisione prezzi, consorzi, tutela MPMI, fase esecutiva del contratto di appalto, Partenariato pubblico-privato, Collegi consultivi tecnici. Il provvedimento rappresenta uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esi- genze rappresentate dagli stakeholders del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di alcuni istituti giuridici, al fine di risolvere le procedure di infrazione ancora pendenti. Il correttivo intende altresì recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all’indomani dell’efficacia del D.Lgs. 36/2023, assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione dei principi e delle norme. La trattazione privilegia un’impostazione pratico-operativa, con schede di sintesi delle principali novità per ogni argomento.Alessandro MassariAvvocato amministrativista, Direttore della Rivista Appalti&Contratti online e mensile. Docente e autore di numerose monografie in materia di appalti pubblici. Coordinatore scientifico dei Master in contrattualistica pubblica organizzati da Formazione Maggioli.

 

Alessandro Massari | Maggioli Editore 2025

I premi di accelerazione come obbligo

I premi di accelerazione costituivano una facoltà. Quindi, mentre la sanzione era sempre garantita, il premio non lo era.

Questo sbilanciamento è stato rimediato dal correttivo, che prevede che il premio di accelerazione sia adesso obbligatorio, ma solo negli appalti di lavori, e vada corrisposto per ogni giorno di anticipo.

La determinazione esatta dipende però dalla disponibilità economica dell’ente, che ricorre alle somme previsti per gli imprevisti e deve definire le modalità applicative del premio. Premio, inoltre, che viene calcolato per fasi, ma corrisposto solo all’esito del collaudo.

Se il termine di conclusione viene prorogato (legittimamente, quindi non per colpa dell’appaltatore[4]) i giorni di anticipo sono calcolati sulla base della data prorogata di ultimazione.

Ulteriori premi economici, anche di diversa natura, possono essere previsti per la corretta esecuzione dell’accordo di collaborazione[5].

Art. 126 c. 2 pre-correttivoArt. 126 c. 2 post-correttivo
2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante [può prevedere] nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. [Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo dell’ammontare delle penali e corrisposto a seguito della verifica della stazione appaltante dell’effettivo anticipo di esecuzione, del rispetto delle obbligazioni assunte e delle condizioni di sicurezza e tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori]2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante [prevede] nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. [L’ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti”, ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e fasi prestazionali progressive, e è corrisposto alla conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e siano garantite le condizioni di sicurezza e tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione.
La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto]

I premi negli appalti di servizi e forniture

Come si è detto, la previsione dei premi di accelerazione è obbligatoria sono negli appalti di lavori.

Il Codice specifica adesso che comunque la previsione di premialità, anche non da ritardo, è ammessa anche negli appalti di servizi e forniture, purché compatibile con l’oggetto dell’appalto, ne siano definiti i criteri e l’ammontare.

Art. 126 c. 2-bis (pre-correttivo)Art. 126 c.2-bis (post-correttivo)
[Assente][2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l’oggetto dell’appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.]

Il che pone il problema, anche in fase di progettazione, di individuarne limiti, condizioni e somme da utilizzare, non essendo previsto (a differenza che nei lavori) un criterio, e con il rischio che il funzionario possa essere chiamato a rispondere del danno erariale se il premio è ritenuto non corrispondente a un reale bisogno dell’ente.

Anche i premi, quindi, sono uno strumento da maneggiare con cura.

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Il Nuovo Codice degli Appalti 2023 commento operativo

Quest’opera costituisce uno strumento operativo per la conoscenza e l’utilizzo delle modifiche normative introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 36/2023) nei vari ambiti delle procedure relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.Anche per questo quaderno l’organizzazione del testo ha mantenuto l’impostazione di riconoscibilità delle informazioni presentate in modo da facilitare la consultazione dei vari argomenti trattati utilizzando schemi e tabelle che restituiscono con immediatezza gli aspetti di sintesi dei vari argomenti.Le parti di testo con i riferimenti normativi (riportate integralmente) sono limitate soltanto agli elementi di maggior rilevanza per consentire l’immediata verifica del dettato normativo letterale degli aspetti più importanti.Sono affrontati tutti i temi e gli aspetti teorico.pratici per il direttore dei lavori, nello specifico:◾ Il responsabile unico del procedimento◾ La programmazione e la progettazione di lavori e degli acquisti di beni e servizi◾ Validazione, verifica e iter autorizzativo del progetto◾ Stazioni appaltanti ed operatori economici◾ Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea◾ Scelta del contraente◾ Esecuzione delle opere◾ Contenzioso e strumentiMarco AgliataArchitetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza.Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale.È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

 

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Note

[1] ANAC, delibera 17.1.2024 n. 73
[2] Allegato I.2, art. 8.
[3] Art. 193 c. 15.
[4] Che in questo caso, anzi, dovrebbe essere soggetto alla penale da ritardo
[5] Art. 82-bis.

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Vincenzo Laudani

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