Il Sistri (Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti) cambia pelle e diventa un sistema che può essere essere usato davvero: sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo Testo Unico Sistri, come Dm 30 marzo 2016, n. 78. Si tratta di un vero e proprio regolamento, che cancella il precedente Dm 18 febbraio 2011, n. 52, ed entra in vigore oggi, 8 giugno 2016, anche se per adesso, in attesa di futuri decreti e nuovi gestori dell’infrastruttura telematica, tutto rimane quasi uguale.
Nuovo Testo Unico Sistri: scarica il testo pubblicato in Gazzetta
Dal punto di vista operativo, rimane tutto così: gli obbligati all’iscrizione al Sistri e al pagamento dei contributi continuano a operare allo stesso modo fino al restyling dell’infrastruttura telematica secondo le linee guida del decreto in esame. Quindi, continueranno a usare registri e formulari cartacei, affiancandoli a chiavette, black box, schede, chiavi di accesso e collegamenti online traballanti. Gli errori per ora non possono essere perseguibili poiché l’articolo 11, comma 3-bis, Dl 101/2013 (legge 125/2013) dispone la moratoria delle sanzioni di gestione fino al 31 dicembre 2016. Per il futuro, l’articolo 23 del nuovo testo recepisce le doglianze espresse per anni dalle imprese.
Abbiamo fatto passi da gigante rispetto a un anno fa, quando si diceva SISTRI, continua l’incertezza: un tavolo di dialogo per sistemare le cose.
Nuovo testo Unico Sistri: i contenuti
Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, il decreto conferma il vecchio Sistri, fa ordine sui soggetti obbligati all’iscrizione e conferma anche i contributi precedenti, di cui dispone la modifica in un futuro non meglio precisato.
La prima parte fa ordine e conferma sostanzialmente quanto fatto finora.
La seconda chiarisce le problematiche emerse nel tempo.
La terza recepisce, finalmente, i problemi operativi espressi per anni dalle imprese, culminate nel documento del giugno 2014 di Confindustria. L’articolo 23 dipinge un futuro più equo ed accessibile, anche sotto il profilo dei costi imponendo al futuro gestore uno campo d’azione molto stretto all’interno del quale dovrà agire senza fantasie. Il futuro gestore non avrà mano libera: sarà necessario il previo visto di approvazione del Ministero dell’ambiente.
Le procedure di affidamento assicurano:
– razionalizzazione e semplificazione del sistema;
– abbandono dei dispositivi Usb per i trasportatori e delle black box;
– individuazione di strumenti idonei per la tracciabilità dei rifiuti;
– tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei dati;
– generazione automatica del Modello unico di dichiarazione ambientale;
– interazione con banche dati in uso alla P.a. e garanzia, per quanto possibile, dell’acquisizione automatica delle informazioni ;
– garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali di imprese e associazioni di categoria;
– garanzia di interoperabilità con sistemi per le imprese che non hanno sistemi gestionali;
– sostenibilità dei costi;
– messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.
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