Iva agevolata edilizia, lista dei materiali per le detrazioni

La posa del parquet non gode dell’esenzione, così come la cessione di materie prime, come il cemento. Perché? Facciamo chiarezza, inclusa la lista completa dei beni con e senza iva ridotta

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L’iva agevolata al 10 o al 4 per cento, è applicabile all’acquisto di materiali, prodotti finiti, semilavorati e materia prime per interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria (>> leggi: Identikit detrazione ristrutturazione).

In generale, non è sufficiente un contratto di appalto o sub-appalto per accedere al regime, in quanto ci sono altre specifiche condizioni da rispettare, dalle caratteristiche degli interventi alle modalità di acquisto. Sono tutte queste “sottigliezze” a rendere il tema in apparenza più complicato di quello che è: ad esempio, perché l’acquisto e la posa in opera del parquet non sono agevolabili mentre in alcuni casi lo sono sanitari e finestre?

Facciamo un rapido riepilogo sui beni finiti cui è applicabile l’iva ridotta al 4 o al 10 per cento, e quelli cui invece si applica l’iva ordinaria. Nell’articolo troverete una lista completa da scaricare che riporta in dettaglio le voci dei materiali e la corrispondente iva applicabile.

Iva agevolata edilizia, lista dei materiali per le detrazioni

Beni finiti con iva ridotta al 4% o 10%

Le cessioni di beni con aliquota IVA ridotta devono essere relative a beni “finiti”: si tratta perciò di beni che, incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro individualità, ne costituiscono elementi strutturali e/o funzionali, e ne diventano quindi parte integrante.

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Riportiamo la Circolare n. 14/330342 del 17 aprile 1981: “Ai fini della identificazione – dei beni ammessi al suddetto particolare trattamento di aliquota – vale il criterio – enunciato nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979 – della permanenza del carattere della “individualità” dei beni stessi anche successivamente al loro impiego nella costruzione. Pertanto, non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione …… omissis…… quei beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono invece materie prime e semilavorate per l’acquirente, quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, ecc…… omissis…… possono considerarsi beni assoggettabili all’aliquota del 2% [N.B.: attualmente 4%], purché, beninteso, risultino da dichiarazione dell’acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione degli immobili agevolati, gli ascensori, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per impianti idrici, per gli impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, ecc.), per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico, ecc.), e per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc…).

> Approfondisci: IVA agevolata in edilizia: il segreto dell’aliquota al 4%

Riportiamo anche la risoluzione del ministero delle Finanze n. 39/E del 9 marzo 1996: “ [i beni finiti hanno]caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”.

Elenco beni iva agevolata

  • Apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali;
  • bruciatori per caldaie;
  • cabine doccia (comprensive di boxdoccia e piatto doccia);
  • cabine doccia-sauna (comprensive di box-doccia e piatto doccia);
  • caldaie per riscaldamento a gasolio, a gas, a carbone o funzionanti con altri tipi di combustibile;
  • caminetti;
  • cassette di scarico esterne e/o da incasso;
  • centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
  • condizionamento (impianti);
  • contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento;
  • depuratori;
  • dolcificatori d’acqua;
  • filtri;
  • flessibili;
  • impianti solari termici;
  • impianti fotovoltaici (>> leggi: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico);
  • impianti irrigazione (se accessori);
  • infissi;
  • lavabi (anche comprendenti componenti arredo bagno, purché il prodotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo);
  • lavelli in acciaio inox;
  • minuterie per impianti idraulici, da riscaldamento e/o condizionamento;
  • piatti doccia in ghisa, acciaio e altri materiali;
  • pilettame;
  • pompe e circolatori di tutti i tipi per uso idraulico e/o di riscaldamento (>> leggi: Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?);
  • raccorderia in ghisa, ferro, nera, zincata, cromata;
  • raccorderia in ottone, rame, bronzo;

> Leggi anche: Iva agevolata in edilizia: chi può usufruire dell’aliquota al 10%

  • radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali;
  • rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;
  • saracinesche e valvole in ghisa;
  • scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;
  • scaldabagni solari;
  • scale a chiocciola;
  • sifoname;
  • stufe (integranti impianti di riscaldamento che non si caratterizzino come semplici elettrodomestici);
  • tubazioni e altri manufatti in ghisa, acciaio, plastica, piombo e/o altri materiali per impianti di scarico di acque bianche o nere;
  • tubazioni in acciaio nero o zincato, in rame e altri materiali per impianti di adduzione di acqua calda e/o fredda;
  • vasche idromassaggio;
  • vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.

>> SCARICA L’ELENCO COMPLETO DEI BENI CON IVA AGEVOLATA <<

Iva ordinaria, quando si applica?

I prodotti riconducibili alle categorie dell’arredo bagno e accessori in genere, così come i semplici elettrodomestici, non hanno caratteristica di bene finito, e di conseguenza possono essere ceduti applicando l’iva ordinaria.

L’iva ordinaria si applica anche nel caso di cessione di  materie prime, ad esempio cemento, semilavorati, ad esempio le piastrelle, e vale anche se i prodotti venduti devono essere utilizzati per costruzioni di case non di lusso o per interventi di recupero del patrimonio edilizio “agevolati”. Si ricorda che la tabella A del D.P.R. 633/72 (istitutivo dell’IVA), parti II e III, è inequivocabile nell’escludere le semplici cessioni di “materie prime e semilavorati” dall’applicazione delle aliquote IVA ridotte.

DECRETO RILANCIO IN VIGORE
Regole definitive per il Superbonus

Elenco beni iva ordinaria

  • battiscopa;
  • box/pareti doccia, in quanto caratterizzati da un proprio singolo codice articolo. A tale proposito segnaliamo che la Direzione Centrale Normativa (Settore Imposte Indirette – Ufficio IVA) dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ad ANGAISA una specifica consulenza giuridica (n. 954-21/2010 del 09.12.2010) con la quale si puntualizza, fra l’altro, quanto segue: [Per poter fruire delle aliquote IVA ridotte nei casi previsti dalla legge] “come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982, oggetto della cessione deve essere il bene completo, ne sia o meno prevista la posa in opera; nell’ipotesi in cui vengano cedute singole parti, ciascuna dovrà essere assoggettata ad aliquota propria. Pertanto, ne deriva che i componenti rappresentati dall’Associazione stante [ANGAISA] ….. box doccia, gruppi aste, colonne doccia per cabine doccia – qualora ceduti singolarmente – scontano l’aliquota IVA ordinaria. Ciò in quanto tali beni pur essendo facilmente individuabili, costituiscono elementi strutturali del bene finito (… cabina doccia); non appaiono, dunque, dotati di una propria individualità funzionale che, come sopra chiarito, caratterizza i “beni finiti” per i quali è previsto il regime fiscale di favore”;
  • collanti;
  • elettrodomestici;
  • ferro per cemento armato: ferro e acciaio tondo per cemento armato, in barre lisce e in barre ad aderenza migliorata;
  • idropitture;
  • laterizi: comignoli e canne fumarie, elementi in laterizio per soletta mista e nervature parallele con o senza alette ed elementi semplici, forati, mattoni anche refrattari, tavelle e tavelloni, tegole;
  • leganti e loro composti: calce dolce e spenta, calce eminentemente idraulica, calce idrata, cementi normali e clinker, malta, miscela per intonaco pronta;
  • maniglioni (*);
  • manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento e anche con altri composti: blocchi cavi in conglomerati di cemento e granulato in argilla espansa, blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, pali prefabbricati in calcestruzzo, pozzetti in cemento prefabbricati, recinzione prefabbricata costituita da pilastrini in calcestruzzo armato;
  • materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, bituminosi e bituminati: agglomerato ligneo in lastre, bitume, cartone bituminato e cilindrato, cemento plastico bituminoso e fibra di amianto, fibra di vetro, frammenti di sughero in lastre, idrofugo liquido e in polvere, isolanti flessibili in gomma per tubi, lana di roccia, guaine impermeabili, polistirolo espanso;
  • materiali e prodotti dell’industria lapidea: alabastro, ardesia, caolino, diorite, granito, marmo, pietre calcaree e silicee, pietre di gesso, quarzite, sienite, travertino, serpentino, tufi, porfido, feldspasto, caolino; prodotti e sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei materiali dell’industria lapidea: argilla, calce, cubetti, gesso cotto, ghiaia, granulati, marmette e marmettoni, pietrisco, polvere e similari, sabbia, selci;
  • materiali inerti: argilla, bentonite di tipo medio, ghiaia, ghieietta, graniglia per trattamento superficiale e massicciate stradali, granulati di pomice, perlite espansa in grana grossa, pietrisco calcareo, polistirolo liquido o in granuli, sabbia viva di cava o sabbietta viva di fiume, silicio o simili, vermiculite espansa;
  • materiali per pavimentazione interna ed esterna: doghe e doghette in legno, linoleum, listoni in legno, marmette e marmettoni, moquette, pavimenti in gomma e in PVC, piastrelle di rivestimento murale in sughero, piastrelle in gres e di marmo, piastrelle per rivestimento in maiolica, scaglie di spacco di lastra di marmo, frammenti di lastra di marmo e pietra naturale per pavimentazione, prodotto ceramico cotto denominato biscotto, quarzo plastico, tessere di caolino smaltato per rivestimenti, tessere di vetro per pavimenti e rivestimenti.A tale proposito segnaliamo che la risoluzione Agenzia Entrate n. 71/E del 25 giugno 2012 ha ribadito, facendo riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, che l’acquisto di pavimento in laminato (parquet) di tipo flottante non sconta l’aliquota IVA ridotta del 10% bensì quella ordinaria. Infatti, sebbene i pannelli di laminato possano essere spostati facilmente in altro luogo per essere di nuovo posati e creare una pavimentazione, nel momento in cui vengono smontati perdono le loro caratteristiche strutturali di pavimentazione e, pertanto, non possono essere considerati come “beni finiti” dotati di una propria individualità e autonomia funzionale. Più semplicemente si tratta, quindi, di materiale di rivestimento, ovvero di materie prime o semilavorate da impiegare per l’intervento in oggetto;
  • mobili e mobiletti;
  • portarifiuti;
  • porta salviette;
  • portasaponette;
  • sedili per WC;
  • specchi e specchiere;
  • stucco;
  • tappeti;
  • tende per doccia;
  • tubi isolanti in polietilene;
  • vernici.

(*) Sono al 4% poiché ausili per disabili alle condizioni previste dalla normativa vigente.

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Un’ultima precisazione: le semplici cessioni di piastrelle devono sempre essere effettuate applicando l’aliquota ordinaria, mentre l’iva agevolata vale nel caso in cui il contratto – identificato o meno come cessione con “posa in opera” – si possa configurare come una vera e propria prestazione di servizi dipendente da contratto di appalto, in quanto prevale l’obbligazione di “fare”, anziché quella di “dare”.

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Moduli fac-simile

Scarica qui:
>> Dichiarazione per applicazione aliquota IVA agevolata prestazione servizi contratto appalto per manutenzione ordinaria o straordinaria
>> Dichiarazione per applicazione aliquota IVA agevolata beni finiti
>> Dichiarazione per applicazione aliquota IVA agevolata prestazione di servizi di contratto appalto edifici, Legge Tupini

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