“Era meglio quando si stava peggio”. Si potrebbe sintetizzare così l’atteggiamento dei professionisti tecnici nei confronti del nodo delle tariffe da utilizzare come base d’asta per la determinazione dei compensi relativi ai servizi di ingegneria e architettura per l’affidamento dei contratti pubblici.
Il vice direttore del Centro Studi del CNI, Massimiliano Pittau in un’intervista a Edilizia & Territorio arriva a dire che “al posto del decreto per la liquidazione dei compensi in via giudiziale, avremmo preferito la determinazione dell’Autorità”. Pittau si riferisce alla controversa determinazione n. 49/2012 della Autorità di vigilanza dei contratti pubblici.
E allora cerchiamo di fornire qualche indicazione in più su cosa sta accadendo nel campo dei servizi di ingegneri e architettura.
Con l’art. 9 del d.l. 1/2012 (il c.d. Decreto Liberalizzazioni), sono stati aboliti i minimi tariffari. Questo a causato un certo “imbarazzo” per le stazioni appaltanti per la corretta individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara per prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura (leggi anche Servizi di ingegneria e architettura. Gli appalti senza le tariffe).
Per fornire un orientamento è intervenuta l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, emanando la già citata determinazione n. 49/2012 in attesa dei parametri che saranno contenuti nel decreto in preparazione a cura dei tecnici del Ministero della giustizia. Le indicazioni del documento toccano tre profili principali: le modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara; la determinazione dei requisiti di partecipazione; la verifica di congruità delle offerte.
Con il Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa settimana, il legislatore ha precisato (art. 5 d.l. 83/2012) che le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico – essendo venute meno con l’art.9 del d.l. 1/2012 – vanno effettuate utilizzando i criteri di liquidazione dei compensi giudiziali nell’ambito dei contratti pubblici, che saranno determinati con un apposito decreto (quello che non piace a Pittau del CNI, n.d.r.), tenendo comunque fermo il limite massimo invalicabile di cui alle abrogate tariffe (leggi anche Servizi di ingegneria e architettura, rischio ribassi per i progettisti).
A questo punto, dunque, valgono le indicazioni della determinazione 49/2012, almeno finché non sarà pronto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “decreto tariffe” del Ministero della giutizia.
Per tutte le informazioni sul Decreto Crescita, ricordiamo infine che è disponibile su Libreriaprofessionisti.it un e-book con commenti articolo per articolo del d.l. 83/2012 , realizzato da esperti autori.
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