Entra in vigore oggi il d.m. 161/2012, recante il nuovo regolamento che disciplina il tema delle terre e rocce da scavo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre. Con la messa a regime del nuovo decreto l’art. 186 del testo unico Ambiente esce di scena, e l’intera disciplina in materia di terre e rocce da scavo rimane affidata al solo d.m. 161/2012.
Con il nuovo regolamento, che dovrebbe facilitare l’opera delle imprese, le terre e rocce da scavo vengono assimilate a “sottoprodotti” e non più a rifiuti. Tale classificazione, però, è valida solo in presenza di stringenti condizioni.
Nello specifico, le terre e rocce da scavo sono “sottoprodotti” se generati accidentalmente o comunque non da un processo destinato al loro ottenimento; devono essere utilizzabili senza trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale” e, infine, devono soddisfare i requisiti di qualità ambientale.
Come ha rilevato l’avv. Paolo Costantino in un recente intervento sulle pagine di Ediltecnico.it “tutte queste caratteristiche vanno, in un certo modo, certificate. Dove? In un’altra, apprezzabile novità introdotta dal regolamento, cioè il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo” (leggi l’articolo Terre e rocce da scavo: lo strano caso dei sottoprodotti “a termine”).
“A un primo sguardo, non si evidenziano rilevanti novità rispetto alle bozze finora disponibili, fatta eccezione per l’assenza delle procedure semplificate per i piccoli cantieri, presenti invece nelle precedenti versioni”, fa notare il geologo Roberto Pizzi.
“Ciò che invece balza subito agli occhi”, scrive Pizzi in articolo di commento, “è il ritorno del consueto termine terre e rocce da scavo, ma solo nel titolo del decreto, dove invece, nelle versioni circolate in questi mesi, era presente il termine materiale da scavo. In realtà, il decreto è tutto incentrato proprio su quest’ultimo termine, intendendo con questa locuzione il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera”.
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