Quali norme applicare agli appalti PNRR? La Circolare MIT con i chiarimenti

Il documento contiene indicazioni al fine di sbrogliare i nodi che si sono creati con gli intrecci normativi post entrata in vigore del nuovo Codice appalti

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La Circolare MIT era stata annunciata qualche giorno fa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ed è arrivata.

Il documento fornisce chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative sul regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023.

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La Circolare contiene indicazioni al fine di sbrogliare i nodi che si sono creati con gli intrecci normativi post entrata in vigore del Nuovo Codice appalti.

Infatti, nella premessa del documento si legge che l’efficacia, dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, induce ad un opportuno coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta ex novo e la disciplina operante in materia, introdotta nell’ordinamento al fine di consentire la rapida realizzazione di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni normative interessate e quali sono quelle da applicare agli appalti PNRR dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice.

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Il nuovo Codice appalti e il DL 77/2021

Le disposizioni normative interessate sono:

  1. il regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023;
  2. il regime giuridico applicabile, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, in relazione all’indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

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Quale normativa applicare?

La Circolare fornisce indicazioni su:

  • la normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate;
  • la normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette da Comuni non capoluogo di provincia;
  • indicazioni operative per le stazioni appaltanti.

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Le norme per appalti PNRR post nuovo Codice

La Circolare, in merito, spiega che dopo il nuovo Codice si continuano ad applicare le disposizioni derogatorie previste dal dl 77/2021.

In quanto anche in vigenza del nuovo Codice, viene confermata la specialità, assicurata per mezzo dell’articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, delle disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 10 luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell’ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.

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Le norme per appalti PNRR e PNC dei Comuni non capoluogo

In tal caso la normativa applicabile è quella derogatoria di cui al regime speciale, ovvero quello fino ad ora utilizzato  e previsto dall’articolo 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall’articolo 52 c.1, let. 1.2 del dl 77/2021, che richiama l’applicazione dell’articolo 37 c. 4; ma solo fino al 31 dicembre 2023.

Pertanto come anche chiarito da ANCI, per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il sistema di qualificazione del nuovo codice appalti (art. 62 e 63), quindi i comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle  norme derogatorie sopra riportate, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell’anno – solo per tali specifici interventi – non devono qualificarsi.

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Foto:iStock.com/Devilkae

Redazione Tecnica

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