Nuovo Codice Appalti dopo il 1° luglio 2023: cosa cambia e cosa resta immutato

Analizziamo nel dettaglio, in questa breve guida, quali sono le norme che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023 e quali sono quelle entrate in vigore dal 1° luglio 2023 nei settori ordinari

Marco Agliata 14/07/23
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Ai fini dell’applicazione del codice appalti il 1° luglio 2023 costituisce un primo spartiacque per l’applicazione di alcune prescrizioni relative alla piena attuazione delle nuove norme.

Analizziamo nel dettaglio, in questa breve guida, cosa cambia e cosa resta immutato, ovvero quali sono le norme che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023 e quali sono quelle entrate in vigore il 1° luglio 2023 nei settori ordinari.

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La permanenza delle norme del d.lgs. 50/2016

Fino al 31 dicembre 2023 resteranno in vigore le seguenti disposizioni:

  • programma biennale (art. 21, c. 7, d.lgs. 50/2016);
  • mezzi elettronici per aggiudicazione (art. dal 29 al 40, d.lgs. 50/2016);
  • divieto spese a carico concorrenti per piattaforma (art. 41, c. 2-bis, d.lgs. 50/2016);
  • digitalizzazione (art. 44, d.lgs. 50/2016);
  • comunicazioni e accesso agli atti (artt. 52 e 53, d.lgs. 50/2016);
  • piattaforme telematiche (art. 58, d.lgs. 50/2016);
  • disponibilità elettronica della documentazione gare (art. 74, d.lgs. 50/2016);
  • modalità di pubblicazione (art. 70, 72, 73, 127 c. 2, 129, c. 4, d.lgs. 50/2016);
  • documentazione gara (art. 81, d.lgs. 50/2016);
  • DGUE (art. 85, d.lgs. 50/2016);
  • deposito contratto dei subappaltatori (art. 105, c. 7, d.lgs. 50/2016);
  • strumentazione elettronica per controlli contabili (art. 111, c. 2-bis, d.lgs. 50/2016);
  • Banca dati nazionale + casellario informatico (art. 213, c. 8,9,10, d.lgs. 50/2016);
  • commissari straordinari (art. 214, c. 6, d.lgs. 50/2016).

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Per quanto riguarda le procedure in corso sono distinte, nell’ambito delle disposizioni transitorie, tre condizioni:

  • PNRR – art. 225 c. 8 d.lgs. 36/2023

il comma 8 dell’articolo 225 del d.lgs. 36/2023, che fa riferimento alle sole procedure di affidamento PNRR, PNC, Fondi strutturali, prescrive che, anche dopo il 1° luglio 2023, continueranno  ad applicarsi le prescrizioni del d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021, pertanto la norma in oggetto esaurisce i suoi effetti con l’affidamento (per il quale si applica, nello specifico, l’art. 48 d.l. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021) – per le fasi successive all’affidamento (esecuzione dei lavori, collaudo e contenzioso) sarà, pertanto, applicabile solo il d.lgs. 36/2023.

  • Progettazione – art. 225, c. 9, d.lgs. 36/2023

per gli affidamenti di progettazione formalizzati (ovvero con contratto sottoscritto) prima del 1° luglio 2023 (per i quali la disciplina applicabile alla sola progettazione resta quella del d.lgs. 50/2016) si rileva che il disposto dell’articolo 225, comma 9 del d.lgs. 36/2023 limita in modo esclusivo l’applicabilità alla sola progettazione – ne deriva che tutte le fasi successive dovranno essere espletate in conformità al d.lgs. 36/2023. L’appalto integrato può essere affidato sulla base del PFTE o del definitivo.

  • Procedure in corso – art. 226, c. 2, d.lgs. 36/2023

per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (avviati in conformità del d.lgs. 50/2016), dal 1° luglio continuano ad applicarsi le disposizioni dello stesso d.lgs. 50/2016 solo agli interventi i cui bandi o avvisi per la scelta del contraente siano stati pubblicati prima di quella data – quindi le fasi successive (esecuzione, collaudo) saranno secondo il d.lgs. 50/2016.

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Principali norme entrate in vigore dal 1° luglio 2023 nei settori ordinari

Le norme di maggior rilievo, nei settori ordinari, che sono operative sono riportate nel seguente elenco:

  1. i principi generali (artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023);
  2. le nuove prescrizioni per la programmazione, la progettazione, appalto integrato (artt. da 37 a 47 del d.lgs. 36/2023);
  3. le nuove soglie e procedure per gli affidamenti sotto-soglia, affidamento diretto (artt. da 48 a 55 del d.lgs. 36/2023);
  4. alcuni principi e istituti generali, suddivisione in lotti, revisione prezzi (artt. da 56 a 61 del d.lgs. 36/2023);
  5. la qualificazione delle stazioni appaltanti, gli operatori economici, le procedure di scelta del contraente (artt. da 62 a 76 del d.lgs. 36/2023);
  6. documenti di gara, bandi di gara, pubblicazioni e avvisi (artt. da 77 a 90 del d.lgs. 36/2023);
  7. commissioni, cause esclusione, requisiti, avvalimento, garanzie (artt. da 94 a 106 del d.lgs. 36/2023);
  8. la selezione delle offerte, criteri di aggiudicazione, offerte anomale (artt. da 107 a 112 del d.lgs. 36/2023);
  9. esecuzione delle opere, subappalto, garanzie, anticipazione, penali (artt. da 113 a 126 del d.lgs. 36/2023);
  10. disposizioni specifiche per alcuni settori, servizi sociali, beni culturali, difesa (artt. da 127 a 140 del d.lgs. 36/2023).

A completamento delle disposizioni contenute negli articoli indicati vanno considerate le prescrizioni integrative contenute negli allegati al d.lgs. 36/2023 relativi agli ambiti indicati.

Nell’inquadramento delle disposizioni, ai fini dell’efficacia dal 1° luglio 2023, è necessario tenere presente che all’interno degli articoli appena elencati gli elementi delle procedure riportati all’inizio dell’articolo, fino al 31 dicembre 2023, dovranno essere svolti in coerenza con il d.lgs. 50/2016. In considerazione del fatto che si tratta, in larga parte, di alcuni processi legati alla digitalizzazione e all’utilizzo delle nuove piattaforme che dovranno essere approntate dalle stazioni appaltanti. Si tratta, pertanto, di una scelta obbligata e necessaria per concedere un tempo di adeguamento degli strumenti digitali di gestione degli appalti sufficientemente congruo per le attività da eseguire e le acquisizioni da effettuare.

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Foto:iStock.com/AzmanJaka

Marco Agliata

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