Quale Bonus per: tapparelle

Per la sostituzione delle tapparelle, si può usufruire del Bonus Ristrutturazioni? Inoltre, qual è l’aliquota IVA da applicare su acquisto e posa in opera?  Le risposte ai dubbi

Lisa De Simone 06/03/24
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È possibile usufruire di un Bonus per la sostituzione delle tapparelle? La risposta è sì. Vediamo quali sono le agevolazioni al momento disponibili.

La richiesta arriva da un utente che scrive: “Vorrei sostituire delle vecchie tapparelle in pvc con altre in alluminio coibentato. Il venditore di ha detto che è possibile avere la detrazione del 50% in quanto si tratta di elementi a risparmio energetico. Vorrei sapere se è davvero possibile avere il Bonus e anche quale aliquota IVA deve essere applicata su acquisto e posa in opera”.

Il quesito del nostro lettore è di strettissima attualità ora che i Bonus sulla casa con l’aliquota del 50% sono in scadenza. Se non ci saranno interventi del governo, infatti, a partire dal 1° gennaio 2025 si tornerà ad avere l’aliquota del 36% e scenderà a 48 mila euro il tetto massimo di spesa ammesso alla detrazione. Chi ha intenzione di effettuare lavori in casa, dunque, dovrà affrettarsi.

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Indice

Nuove tapparelle e Bonus Infissi

Quanto allo specifico quesito, quanto indicato dal venditore è corretto: anche le semplici tapparelle rientrano, infatti, nell’ambito del Bonus Infissi che è riconosciuto non solo per la sostituzione delle finestre nella loro interezza, ossia telaio e vetri, ma anche per le parti staccate dell’infisso stesse, che in quanti tali costituiscono una categoria a sé. In sostanza la sostituzione dei soli serramenti o persiane con modifica di materiale o tipologia del serramento stesso rientra nell’ambito della manutenzione straordinaria, e come tale è un tipo di intervento ammesso alla detrazione fiscale.

Caratteristica della manutenzione straordinaria, infatti, come indicato dalla circolare 57/1998 che ha dettato le regole per l’applicazione della detrazione, è quello di presentare caratteri di innovazione rispetto alla situazione precedente, nel rispetto dello stato dell’immobile.

Quindi in pratica se si va a sostituire una vecchia tapparella in pvc rotta o malfunzionante con un’altra dello stesso materiale, si rientra nell’ambito della manutenzione ordinaria, in quanto si tratta di una semplice riparazione. Viceversa se si sostituisce una tapparella in pvc con una in alluminio si rientra nella manutenzione straordinaria proprio perché si cambia materiale, materiale che in questo caso svolge anche una funzione aggiuntiva in quanto le tapparelle coibentate hanno una sorta di cappotto interno che garantisce alte prestazioni di isolamento termico e acustico. A queste condizioni, peraltro, il Bonus Infissi è ammesso non solo quando si va a sostituire una vecchia tapparella ma anche quando si installa una chiusura su una finestra che ne era priva.

Diversamente dall’Ecobonus, infatti, consentono di usufruire del 50% anche le nuove installazioni, proprio per il loro carattere di novità rispetto alla situazione precedente.

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Infissi e beni significativi

Quanto alla seconda parte del quesito, la questione dell’IVA applicabile sulle parti staccate degli infissi è stata oggetto addirittura di un intervento di chiarimento nell’ambito di un provvedimento di legge. La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) contiene infatti una norma di interpretazione autentica in merito ai beni significati relativamente agli infissi, per precisare i casi nei quali si applica la normativa ad hoc prevista dal D.M.29 dicembre 1999, e quando invece non se ne deve tener conto.

Com’è noto nel caso dei beni significativi in caso di interventi di acquisto e posa in opera si applica l’IVA al  10% sul costo dei beni soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della mano d’opera. La parte rimanente è invece soggetta all’IVA ordinaria al 22%.

Nel caso invece della parti staccate dell’infisso funzionalmente autonome rispetto all’infisso stesso, alla luce delle indicazioni della legge 205/2017, non trovano applicazione le regole previste per i beni significativi. Di conseguenza l’IVA applicabile su tutto l’intervento è quella agevolata al 10% prevista per legge sui lavori edilizi che riguardano immobili per uso abitativo.

Parti staccate sempre agevolate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro completo nelle nuove norme con la circolare 15/2018 elencando nel dettaglio i beni che rientrano nelle disposizioni

Tapparelle o analoghi sistemi oscuranti come persiane e veneziane, sono parti funzionalmente autonome degli infissi rispetto agli infissi stessi, in quanto – si legge nella circolare – a differenza degli infissi che hanno la funzione di  consentire l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.

Pertanto non è applicabile in questo caso il meccanismo previsto per i beni significativi, trai quali rientrano gli infissi nella loro interezza, e quindi  il valore/costo delle tapparelle va ricompreso nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%. In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10% si applica sull’intero ammontare del corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del costo delle tapparelle.

Ovviamente nel caso di acquisto diretto dei beni, posto che la spesa rientra tra quelle detraibili, le tapparelle saranno fatturate al 22%, e il solo intervento di installazione, fornito da un soggetto diverso dal venditore, sarà fatturato con IVA al 10%.

Lisa De Simone

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