CER e autoconsumo: pubblicato il Decreto Corrispettivi

Il provvedimento normativo stabilisce i corrispettivi che il GSE richiederà ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR regolamentati dal Decreto CACER

Allegati

Con il Decreto n° 106 del 15 marzo 2024, noto come “Decreto Corrispettivi”, il Ministero ha introdotto importanti aggiornamenti sui corrispettivi che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) applicherà ai beneficiari degli incentivi e contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai sensi del Decreto CACER.

Vediamo di seguito cosa prevede il Decreto Corrispettivi.

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Decreto CER. Guida agli incentivi per il fotovoltaico e gruppi di autoconsumo

L’accesso agli incentivi e alle tariffe agevolate per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, contemplato dal c.d. Decreto CER e dal regolamento operativo del GSE, non coinvolge soltanto le Comunità Energetiche Rinnovabili ma anche i singoli proprietari di edifici unifamiliari, villette e appartamenti in condominio.Ma qual è il funzionamento di questi finanziamenti e incentivi? A quanto ammontano e come si calcolano? Come accedervi?Tutte le risposte vengono fornite in questo eBook: una guida pratica che aiuta a conoscere e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal nuovo sistema incentivante per il fotovoltaico.A ulteriore supporto, l’opera presenta un ampio glossario operativo, un modello di contratto per la costituzione di un Gruppo di Autoconsumo (disponibile anche in formato .docx personalizzabile) e oltre 100 casi pratici e quesiti risolti.I CONTENUTIGli incentivi al fotovoltaico del Decreto CERConfigurazioni e incentiviConteggi e pagamentiLe regole per creare i Gruppi di AutoconsumoI bonus per installazione impiantiIl Gruppo di Autoconsumo in condominioIl Gruppo in condominio con impianti privatiIl contributo PNNRQuesiti risolti (115 quesiti)Glossario OperativoModello contratto costituzione Gruppo AutoconsumoAntonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia

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Indice

I destinatari

Nell’allegato 1 del decreto sono elencati i destinatari ai quali sono richiesti i corrispettivi.

  • Soggetti ammessi alle tariffe incentivanti: il GSE coprirà i costi gestionali ed operativi sostenuti attraverso i corrispettivi per i soggetti che beneficiano delle tariffe incentivanti, in linea con quanto stabilito dall’articolo 5, comma 6, del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414.
  • Beneficiari del contributo PNRR: per questi soggetti, il decreto stabilisce la copertura dei costi connessi all’accordo, come indicato nell’articolo 9, comma 2, dello stesso Decreto n. 414.
  • Richiedenti la verifica preliminare di ammissibilità: secondo l’articolo 12 del Decreto n. 414, i soggetti che richiedono questa verifica avranno corrispettivi specifici, approvati per coprire le relative necessità.

I corrispettivi

Per quanto concerne gli incentivi specifici per la condivisione dell’energia, in riferimento alTitolo II del D.M. e ai fini della copertura dei costi GSE, è prevista l’applicazione di una tariffa annua binomia che si compone di un corrispettivo fisso e di un corrispettivo variabile, calcolato sulla base della potenza di ciascun impianto all’interno della configurazione:

  • nessun corrispettivo è previsto per impianti con una potenza fino a 3 kW;
  • tariffa fissa di 15 euro all’anno è applicabile per impianti con una potenza superiore a 3 kW e fino a 20 kW;
  • per impianti con una potenza superiore ai 20 kW, il corrispettivo è di 15 euro all’anno, più un corrispettivo variabile di 1 euro per ogni kW aggiuntivo all’anno oltre i primi 20 kW.

In merito alla concessione dei benefici PNRR, ai fini della copertura dei costi GSE, è definita la misura di uno specifico corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al beneficio, con la seguente valorizzazione:

  • 50 euro per impianti con una potenza fino a 20 kW.
  • 450 euro per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW.
  • 1.300 euro per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW.
  • 2.300 euro per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Inoltre, per quanto riguarda la verifica preliminare di ammissibilità, indicata all’articolo 12 del D.M., è previsto un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni richiesta di verifica.

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