Nel contesto della vita condominiale, i balconi aggettanti rappresentano uno dei temi più delicati in materia di responsabilità, manutenzione e tutela della sicurezza. La loro particolare conformazione, sporgenze autonome rispetto alla facciata, sostenute da mensole o travi proprie, li distingue nettamente dai balconi incassati e dai solai interpiano, generando conseguenze rilevanti sia sul piano della proprietà sia su quello degli obblighi manutentivi.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la struttura dei balconi aggettanti costituisce proprietà esclusiva del singolo condomino, poiché si tratta di un prolungamento dell’unità immobiliare.
Tali strutture, esposte agli agenti atmosferici e soggette a degrado progressivo, possono diventare fonte di rischio per le unità sottostanti e per le parti comuni. A tale proposito si deve considerare che quando il sottobalcone non svolge alcuna funzione decorativa del prospetto, ma presenta un degrado strutturale che ne compromette la sicurezza, esso va qualificato come parte esclusiva del balcone aggettante, con conseguente responsabilità del solo proprietario dell’unità sovrastante.
In tali casi, il proprietario è tenuto a intervenire tempestivamente, e l’ordinamento mette a disposizione strumenti specifici, come l’azione di danno temuto, per prevenire eventi dannosi e garantire la tutela dei diritti dei vicini. Proprio questa situazione (un sottobalcone in avanzato stato di degrado, privo di funzione decorativa e potenzialmente pericoloso) è stata oggetto di un recente intervento giudiziario.
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Suggeriamo:
Parti comuni ed esclusive in condominio
Il volume illustra la nuova elencazione delle parti comuni (art. 1117 c.c.) che, oltre a considerare il multiproprietario come condomino, estende in modo evidente la disciplina condominiale al fenomeno del supercondominio ma anche al condhotel, fattispecie recentemente introdotta nel nostro ordinamento. Si prendono in considerazione anche le parti comuni del supercondominio, condominio minimo e condominio parziale. Sono analizzate inoltre le modifiche in materia di mutamento di destinazione d’uso delle parti comuni. Non manca poi un capitolo dedicato all’uso delle parti comuni, evidenziando il nuovo orientamento della Cassazione che sembra favorire sempre più un utilizzo maggiormente rispondente all’esigenze dei condomini. Vengono prese in considerazione inoltre le innovazioni con particolare riguardo a quelle di “interesse sociale” e a quelle legate al fenomeno superbonus 110% (fotovoltaico, colonnine di ricarica, cappotto termico, ecc.), prendendo in considerazione le importanti novità legate all’installazione di un ascensore. Viene approfondito poi il tema della sopraelevazione in condominio con accurato esame delle questioni legate ai limiti del sopralzo. Infine viene affrontato il tema del perimento dell’edificio condominiale; conclude l’opera il problema delle opere nelle parti esclusive e dei limiti regolamentari all’utilizzo delle porzioni private. Giuseppe Bordolli Mediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. Attualmente è direttore editoriale del sito Condominioweb. È collaboratore del Quotidiano condominio 24 ore, di Diritto.it e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia.
Giuseppe Bordolli | Maggioli Editore 2021
26.60 €
La vicenda
La vicenda trae origine dal ricorso proposto ai sensi dell’art. 1172 c.c. da un condomino, il quale denunciava il grave stato di degrado dei sottobalconi dell’appartamento sovrastante, di proprietà esclusiva della resistente. Il ricorrente riferiva che le parti sottostanti dei balconi, sia sul lato della via pubblica sia sul cortile interno, versavano in condizioni tali da far temere un imminente crollo, nonostante la presenza di reti di contenimento già installate. Tali protezioni, tuttavia, risultavano insufficienti a trattenere il materiale distaccatosi, con concreto e grave pericolo di crollo per l’immobile sottostante e per l’incolumità degli abitanti.
La resistente contestava l’esistenza di un pericolo attuale, sostenendo che le reti apposte (in doppio strato) fossero idonee a contenere i calcinacci e che la situazione fosse imputabile alla mancata manutenzione delle parti comuni e alle infiltrazioni provenienti dal fabbricato.
La decisione del Tribunale
Nel merito, il Giudice ha qualificato la domanda come azione di danno temuto ex art. 1172 c.c., richiamando i presupposti richiesti dalla norma: il pericolo di danno futuro, la gravità del pericolo e la sua prossimità spazio‑temporale. La consulenza tecnica d’ufficio ha confermato integralmente le allegazioni dei ricorrenti. Il CTU ha accertato che i balconi sovrastanti versavano in stato di degrado, con intonaco e copriferro quasi assenti, ferri di armatura scoperti e ossidati, distacchi di materiale “trattenuto a mala pena” dalle reti anticaduta. Le cause dell’ammaloramento sono state individuate in infiltrazioni, usura e manutenzione insufficiente, con una situazione di degrado risalente almeno da un decennio.
Il consulente ha inoltre rilevato che, nonostante la presenza delle reti, permaneva un rischio concreto: il peso dei calcinacci già distaccati aveva provocato l’allentamento delle protezioni, con possibilità di ulteriori cedimenti e compromissione della loro capacità di tenuta. Tale quadro ha indotto il Tribunale a ritenere integrato il pericolo grave e prossimo richiesto dall’art. 1172 c.c.
Quanto ai rimedi, il CTU ha indicato interventi urgenti e provvisori idonei a eliminare il pericolo: rimozione dei calcinacci già caduti, revisione delle reti di protezione e applicazione di una guaina liquida trasparente sulla pavimentazione dei balconi, al fine di limitare le infiltrazioni. Per il ballatoio sul cortile interno, non accessibile ai mezzi meccanici per l’inagibilità dell’area, è stato suggerito l’intervento tramite edilizia acrobatica, soluzione ritenuta tecnicamente fattibile.
Il Tribunale ha fatto proprie tali conclusioni, ordinando alla resistente l’esecuzione degli interventi indicati dal CTU (Trib. Siracusa 26 maggio 2026).
Le reti di protezione: una soluzione provvisoria
In caso di degrado dei balconi aggettanti, la prima risposta dei proprietari è spesso l’installazione di reti di protezione per contenere i distacchi di intonaco o di calcestruzzo. Si tratta però di un rimedio meramente provvisorio: le reti, per loro natura, non garantiscono una tenuta stabile nel tempo e non sono progettate per sopportare il peso crescente dei materiali che continuano a staccarsi dalla struttura. Lasciarla in opera per un periodo eccessivamente lungo, come avvenuto nel caso concreto, ne riduce drasticamente l’efficacia e può trasformarla in un ulteriore fattore di rischio.
La rete, dunque, non è un rimedio strutturale e non esonera il proprietario del balcone aggettante dalla responsabilità di manutenzione e custodia ex art. 2051 c.c. (Trib. Palermo 20 marzo 2026 n. 1944).
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Ai CTU consigliamo:
Sulle questioni condominiali consigliamo:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento