Tettoie di rilevanti dimensioni: la SCIA non è sufficiente

SCIA o Permesso di Costruire per una tettoia di grandi dimensioni? Vediamo cosa dice la giurisprudenza

Mario Petrulli 05/03/25

La recente sentenza 14 febbraio 2025, n. 1221, del TAR Campania, Napoli, sez. II, ci offre l’occasione per ribadire che la SCIA non può considerarsi sufficiente per la realizzazione di tettoie di rilevanti dimensioni.

Vediamo nel dettaglio questo caso specifico e altri casi in cui, al contrario, la SCIA è stata ritenuta sufficiente per una tettoia.

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Prontuario generale dell’edilizia

Il Prontuario generale dell’edilizia è un vero vademecum della complessa e articolata materia delle costruzioni edilizie. Analizza tutte le maggiori opere di edilizia residenziale e non residenziale, comprese le varie procedure necessarie alla realizzazione degli interventi, codificate da schede operative di facile consultazione. Il Prontuario è aggiornato alla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Il volume è organizzato per argomenti, mediante schede operative, all’interno delle quali sono trattate tutte le indicazioni e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecni- co nella condizione di poter disporre delle migliori indicazioni necessarie a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvi- mento del suo incarico. Le schede operative di ogni singolo intervento edilizio riportano: • Descrizione dell’intervento (dettagliata nei particolari basilari); • Scheda tecnica (titolo edilizio occorrente, vincoli e quant’altro necessario);• Legislazione di riferimento (relativa all’intervento da realizzare);• Giurisprudenza (massimata relativa alle opere di intervento);• Allegati essenziali (necessari per la richiesta, la realizzazione e il suo utilizzo).Mario Di NicolaArchitetto, ha operato negli Uffici Tecnici di Ente Locale, nei settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.

 

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Tettoie con permesso di costruire

Come ricordato dai giudici partenopei, la giurisprudenza[1] ha affermato che il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio.

L’installazione della tettoia è, invece, sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono. La realizzazione di una tettoia in aderenza alla parete verticale di un manufatto preesistente è, infatti, idonea a costituire un collegamento qualificato con il relativo immobile – anche ove non imbullonata alla parete verticale dell’edificio cui accede, ma al suolo – di cui modifica la sagoma e costituisce un ampliamento, con conseguente creazione di nuova volumetria. Ed infatti, una tettoia collegata al muro di un edificio preesistente, fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui modifica la sagoma e ne comporta l’ampliamento, creando nuova volumetria e, pertanto, necessita di un adeguato titolo di autorizzatorio.

Nel caso specifico, perciò, è stato ritenuto necessario il permesso di costruire per la realizzazione, in aderenza ad un manufatto, di una “tettoia di legno di mt 11 x mt 2,20 x h che varia da 2,90 a 2,50, costituita da pilastri in legno a sezione quadrata di cm 16 x cm 16 e copertura in tavolato in legno con soprastante guaina bituminosa e grondaia” e, addossata al muroperimetrale,di un’ulteriore “tettoia in legno di dimensioni mt 3,50 x 2,50 x h che varia da mt 2,00 a mt 2,60 circa […]”.

Tettoie con solo SCIA: caratteristiche

Nella casistica giurisprudenziale, ricordiamo che, al contrario, la SCIA è stata ritenuta sufficiente per una tettoia:

  • delle dimensioni di appena m. 3x3x2,20h, posta a ridosso di un balcone, sorretta da quattro pali in legno imbullonati al suolo e con copertura in tegole[2];
  • che presentava una “struttura in legno (n. 3 pilastri cm 30 x 30 x h m 2,30) con copertura ad una falda in legno e tegole, ancorata da un lato alla parete dell’immobile ad un’altezza massima di m 3,25 e dal lato opposto sui descritti pilastri ad un’altezza minima di m 2,30” e risultava impegnare una “superficie di circa m 9,00 x 2,15 = mq 19,35[3];
  • composta “da due pilastri in ferro, una struttura orizzontale in ferro con sovrastante manto di tegole di tipo coppi e canali di gronda”, aperta su tre lati e addossata su un solo lato al muro perimetrale del fabbricato principale[4];
  • in aderenza al fabbricato e che fungeva da copertura ad un forno ed un barbecue, per una superficie di 9,24 mq ed un’altezza massima di circa m. 2,70 ed un’altezza minima di circa 2,50 m.[5];
  •  “lignea a falda inclinata, della superficie di circa 40 mq., avente un’altezza di 2,80 m. al colmo e di 2,60 m. alla gronda, costituita da pilastrini di legno, ancorati a piastre bullonate, e da travi di legno, sormontati da listelli lignei[6];
  • delle dimensioni di appena m. 3x3x2,20h, posta a ridosso di un balcone, sorretta da quattro pali in legno imbullonati al suolo e con copertura in tegole[7];
  • “ad una falda inclinata, delle dimensioni di mt. 2,50 x 3,40, sorretta da struttura in profilati metallici di cm. 5 x 5, addossata ad uno dei muri perimetrali del fabbricato principale ed aperta su tutti gli altri lati[8];
  • con struttura portante ed orditura in legno, avente 7,50 m t. di lunghezza x 4,10 mt. di larghezza (corrispondente ad una superficie di 30,75 mq.), altezza al colmo di mt. 2,65 ed all‘imposta di mt. 2,00, solo parzialmente coperta con lastre in legno e materiale plastico ed ancorata al suolo con tasselli[9].
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La conversione in legge n. 105/2024 del c.d. Decreto Salva Casa (decreto legge n. 69/2024) di riforma del Testo Unico dell’Edilizia ha reso necessario un aggiornamento di questa apprezzata guida operativa per tecnici e professionisti legali, giunta alla VI edizione.  Anche la presente edizione mantiene uno stile agile ed un taglio pratico, offrendo una panoramica sulle attività di natura edilizia che non abbisognano di un titolo abilitativo e di quelle per le quali è sufficiente una comunicazione inizio lavori asseverata (CILA). Sono stati mantenuti ed aggiornati tutti i riferimenti alla legislazione regionale, estremamente utili per definire correttamente l’operatività dell’attività edilizia libera ed alla casistica giurisprudenziale, di ausilio per la soluzione di eventuali dubbi. Mario Petrulli Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto in edilizia, urbanistica, appalti e diritto degli enti locali, consulente e formatore, autore di pubblicazioni per Maggioli Editore.

 

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Note

[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 gennaio 2021, n. 813; sent. 18 gennaio 2021, n. 561; sent. 7 ottobre 2019, n. 6760.
[2] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 marzo 2022, n. 810: “A suffragio del superiore approdo, valga, altresì, richiamare in seguente arresto, sancito da Cons. Stato, sez. VI, n. 3819/2017: «La realizzazione di una tettoia appoggiata ad una parete perimetrale per un lato ed a parapetti per altri due, tale da chiudere un terrazzo solo parzialmente … configura un intervento di ristrutturazione edilizia ‘leggera’, ovvero che non crea volumetria, né incide sui prospetti. Il titolo abilitativo necessario è, pertanto, costituito dalla segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente illegittimità dell’applicazione della sanzione consistente nell’ordine di demolizione» (cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Latina, n. 117/2019)”.
[3] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 febbraio 2024, n. 352.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 3 marzo 2022, n. 609; nel caso specifico, i giudici hanno riconosciuto la natura pertinenziale della tettoia, “data dalla ridotta dimensione superficiale e volumetrica”.
[5] TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 22 novembre 2018, n. 771: nell’occasione i giudici hanno affermato che “Ciò in quanto tale manufatto non comporta la creazione di una volumetria edilizia e non altera la sagoma, cioè il contorno orizzontale e verticale della costruzione, ed il prospetto, cioè la facciata murale esterna (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1679 del 16.3.2018; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3819 del 31.7.2017; TAR Lazio Sez. III bis Sent. n. 32802 del 13.10.2010)”.
[6] TAR Calabria, sez. Catanzaro, sent. 3 maggio 2016, n. 977.
[7] TAR Piemonte, sez. II, sent. 26 febbraio 2016, n. 238.
[8] TAR Piemonte, sez. I, sent. 22 ottobre 2014, n. 1563.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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