Rimozione inferriata in condominio: quando la delibera è nulla?

Inferriate in condominio: il Tribunale di Catania annulla una richiesta di rimozione. Analisi della sentenza e orientamenti giurisprudenziali.

La posa in opera di un’inferriata è da intendersi come intervento relativo all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ovvero tutelarsi dal pericolo di intrusioni. In ambito condominiale, è piuttosto comune che i proprietari installino inferriate davanti alle finestre più esposte o alle porte d’ingresso per prevenire furti o tentativi di intrusione. Questo tipo di protezione può sollevare controversie riguardanti l’estetica dell’edificio o la conformità con il regolamento condominiale.

A tale proposito il Tribunale di Catania si è recentemente occupato di valutare la validità di una delibera che ha imposto ad un condomino la rimozione di un’inferriata installata sull’ingresso del suo appartamento (sentenza 8 gennaio 2025 n. 121).

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L’impugnazione della deliberazione condominiale

L’intento dell’opera è di fornire un valido ausilio a quanti si occupano delle problematiche condominiali riguardanti l’impugnazione delle delibere assembleari. Condòmini, amministratori e operatori del diritto potranno rinvenire, nelle pagine del volume, gli aspetti più significativi del fenomeno, analizzati alla luce della più recente giurisprudenza e, da ultimo, della riforma Cartabia, che ha innovato anche nel settore condominiale soprattutto con riferimento alla procedura di mediazione. Il volume, grazie al supporto delle numerose pronunce richiamate e dell’analisi della normativa vigente, costituisce un valido supporto a quanti vogliano sapere cosa fare in caso di invalidità della deliberazione. Per rendere ancora più semplice e intuitiva la lettura, nel lavoro sono presenti pratici facsimile che consentono anche a chi non ha mai preso parte a un’assemblea condominiale di rendersi facilmente conto della materia di cui si +sta trattando. L’opera è così composta:1. la prima parte, dedicata sia alla fisiologia che alla patologia dell’assemblea, ripercorre i momenti fondamentali che vanno dalla sua convocazione fino alla “nascita” della deliberazione, eventualmente inficiata dai vizi che la rendono nulla o annullabile;2. la seconda parte, dedicata all’impugnazione della decisione assembleare invalida, accompagna il lettore lungo l’iter che conduce la deliberazione prima al cospetto del mediatore e poi del giudice competente;3. la terza parte sintetizza le tematiche fondamentali, rispondendo alle domande più frequenti. Mariano Acquavivaavvocato del foro di Salerno, si occupa da diversi anni della materia condominiale. È autore di numerosi articoli per le testate telematiche La Legge per Tutti e Condominioweb.com, per il quale ha pubblicato i seguenti e-book: “Codice del Condominio e delle Locazioni” (sezione dedicata alle disp. att. cod. civ. e alla nozione di contratto e di locazione – 2021), “La responsabilità penale dell’amministratore di condominio” (2021) e “Verande e Gazebi” (2022).

 

Mariano Acquaviva | Maggioli Editore 2023

La vicenda

Un condomino presentava ricorso per impugnare una delibera condominiale, limitatamente al punto 9, chiedendo la dichiarazione di nullità o l’annullamento della stessa. In particolare l’attore riteneva che fosse invalida la decisione assembleare di far rimuovere, a sue spese, l’inferriata collocata davanti al suo portone di ingresso. Il condominio si costituiva e proponeva, tra l’altro, eccezione di carenza di interesse ad agire da parte dell’attore.

La decisione

Il Tribunale ha dato torto al condominio, dichiarando nulla la delibera impugnata limitatamente al punto 9, e condannando il convenuto a rimborsare all’attrice le spese di lite e le spese di CTU. In via preliminare il giudicante ha ritenuto l’eccezione di carenza di interesse ad agire da parte dell’attore destituita di fondamento; infatti, al punto 9 della delibera impugnata, i condomini presenti hanno votato a favore della proposta di un condomino (che si è astenuto) di rimuovere l’inferriata a spese dell’attore, il quale ha votato contro la decisione. In ogni caso il CTU ha accertato che l’inferriata in questione (con apertura a 90 gradi sul vano scala, adagiata sulla parete di pertinenza dell’attore e priva di sporgenze) non ha occupato porzioni comuni, quali l’area del pianerottolo ad uso condominiale o la facciata comune, né ha interferito con il passaggio pedonale degli utenti; la consulenza tecnica svolta in corso di cui causa ha poi escluso che detto manufatto abbia determinato un pregiudizio statico in quanto la stessa non è stata realizzata in adiacenza di strutture portanti quali pilastri, travi o ballatoi.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che l’inferriata non ha violato il decoro architettonico, in quanto conforme all’estetica originaria dell’edificio. È stato infatti accertato che l’attore ha mantenuto le caratteristiche estetiche del vano porta, come gli intarsi in vetro e le barre in ferro decorative. Accertato che l’inferriata non ha invaso parti comuni, leso il decoro architettonico o messo in pericolo la statica del palazzo, il decidente ha affermato che il punto 9 della delibera impugnata rappresenta un’ingerenza del condominio su una parte di proprietà esclusiva, con la conseguenza che la stessa è stata dichiarata nulla.

La posizione della giurisprudenza

La Cassazione ha precisato che vi è decoro per tutti gli edifici e non solo per quegli stabili che rivestano un particolare valore di interesse storico o artistico: anche l’edificio popolare è dotato di decoro architettonico perché anche la più modesta costruzione ha pur sempre caratteristiche strutturali tali da conferire all’immobile una particolare fisionomia suscettibile di essere danneggiata da innovazioni su porzioni di proprietà esclusiva o sulle parti comuni, ancorché tali nuove opere apportino particolari utilità al singolo condomino o al condominio.

La giurisprudenza ha sancito la legittimità di una delibera avente ad oggetto l’installazione di inferriate antintrusione quando, pur esistendo un pregiudizio estetico, questa risulti così modesta e trascurabile da escludere un pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento ampiamente compensato dall’utilità derivante a tutti i condomini (App. Milano 22 maggio 1998, n. 1444). Più recentemente si è precisato che è legittima l’installazione di inferriate che si inseriscano nella facciata condominiale senza modificare le linee architettoniche ed estetiche (Trib. Torino 6 novembre 2024, n. 5573: nel caso di specie, le inferriate non alteravano né ampliavano l’apertura dell’infisso e non creavano volume aggiuntivo; inoltre presentavano un disegno lineare costituito da elementi orizzontali e verticali che richiamavano la sagoma dell’edificio ed erano dello stesso colore delle ringhiere dei balconi. Pertanto, è stato escluso che alterassero il decoro architettonico o impedissero agli altri condomini di fare un uso analogo della facciata installando manufatti protettivi simili).

Recentemente è stata considerata lecita un’inferriata che non è stata collocata dal condomino sulla facciata esterna dell’edificio, bensì all’ingresso del portone interno dell’abitazione di proprietà del resistente; il giudicante ha osservato che comunque nel condominio erano già installati portoni diversi l’uno dall’altro, non soltanto in legno ma anche in ferro e vetro, e che sulla facciata dell’edificio vi erano inferriate già presenti. In ogni caso ha evidenziato che il condomino ha provveduto all’installazione di detta inferriata per tutelare la propria sicurezza, avendo subito molteplici tentativi di effrazione, circostanza questa non contestata dal ricorrente (Trib. Prato ordinanza 29 marzo 2023). A tale proposito si è anche affermato che la tutela della sicurezza e della proprietà privata dei condomini deve prevalere rispetto al decoro architettonico (Trib. Milano 17 gennaio 2020, sez. XIII, n. 451).

Infine si ricorda che in presenza di una clausola del regolamento di natura contrattuale che limita l’installazione di inferriate, i singoli condomini devono rispettare tale clausola, indipendentemente dall’effettivo impatto delle protezioni sulla conformazione dell’immobile.

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Giuseppe Bordolli

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