Le procedure relative alla prevenzione incendi, nei casi previsti dalle relative norme, vengono effettuate con la presentazione della c.d. SCIA Antincendio, in cui la ricevuta della segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo autorizzatorio (per approfondimenti leggi una selezione di articoli sulla SCIA Edilizia).
L’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della SCIA antincendio allo Sportello Unico (leggi anche Sportello Unico per l’Edilizia, quali sono le sue funzioni?).
Lo Sportello Unico, al momento della presentazione della SCIA Antincendio attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio.
In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nei casi in cui le attività produttive e di prestazione di servizi e quelle relative alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché di cessazione e riattivazione di tali attività, sono soggette alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la SCIA viene presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
La SCIA Antincendio, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale rilascia automaticamente la ricevuta.
La SCIA Antincendio è corredata da:
– le dichiarazioni
– le attestazioni
– le asseverazioni
– i relativi elaborati tecnici
La SCIA Antincendio viene presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco, compilando il modello PIN 2-2011.
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