Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: i pannelli solari non sono più intrusioni visive

Il Consiglio di Stato boccia il parere negativo della Soprintendenza fondato sulla sola visibilità dei pannelli dalle colline circostanti: il giudizio paesaggistico deve valutare mitigazioni, proporzionalità e obiettivi di transizione energetica.

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Basta con il no indiscriminato all’installazione dei pannelli solari per semplici vincoli estetici. Le Soprintendenze debbono tener conto dell’interesse pubblico per l’incremento della produzione energetica da fonti alternative e dell’interesse privato al risparmio energetico, per cui la mera visibilità dei pannelli fotovoltaici da punti di osservazione panoramici non può più giustificare un diniego assoluto da parte delle autorità di tutela.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza 4001/2026, ha dato ragione ad una società che intendeva installare i pannelli sul tetto di un edificio, e che aveva ricevuto un parere negativo della Soprintendenza perché i pannelli in questione sarebbero stati visibili dalle colline circostanti il paese. Una motivazione sonoramente bocciata dai giudici, secondo i quali non è possibile esprimere un parere negativo in maniera aprioristica applicando categorie estetiche del passato. I pannelli solari, infatti, vanno ormai considerati come un’evoluzione dello stile costruttivo, accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

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Autorizzazioni impianti FER

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Massimo Busà, Paolo Costantino | Maggioli Editore

Pannelli e vista dall’alto

La vicenda trae origine da un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato situato in un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico per ragioni di rilievo storico e naturalistico. Nell’eseguire i lavori, la società costruttrice aveva richiesto l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio. Aveva ricevuto però parere negativo dal Comune a seguito di quello espresso della Soprintendenza. Parere impugnato, e con la sentenza di primo grado il TAR per la Lombardia aveva ordinato alla Soprintendenza di rideterminarsi, contestando il fatto che l’organo ministeriale avesse espresso un giudizio aprioristico basato sulla sola percezione visiva, senza valutare le misure di mitigazione offerte dalla ditta.

A fronte della richiesta, la Soprintendenza aveva emanato un nuovo parere confermando il divieto: secondo l’ente, i pannelli sul tetto sarebbero risultati altamente percepibili dalle colline retrostanti e interferenti, anche a causa della riflessione luminosa, con la visione d’insieme del borgo antico, per cui suggeriva di installare l’impianto sui pergolati dei ballatoi della corte interna, posti a valle e quindi non visibili dalle colline. Da qui il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato.

No all’applicazione di categorie obsolete senza analisi nel merito

Nel ricorso la ditta e il condominio proprietario dell’edificio hanno contestato le decisioni dei giudici con diverse motivazioni, sia di merito che di metodo. La Soprintendenza, infatti, non aveva preso in reale considerazione le soluzioni progettuali migliorative proposte (come l’uso di pannelli con cromatismi affini alle tegole o lo spostamento su falde interne), ignorando il favore della giurisprudenza verso la transizione energetica.

Da parte sua, la soluzione alternativa sui pergolati interni, inizialmente proposta dalla stessa Soprintendenza, non avrebbe consentito il raggiungimento dei requisiti tecnici minimi per accedere agli incentivi statali per le energie rinnovabili. Peraltro questa stessa proposta era stata a sua volta bocciata dalla Commissione comunale per il paesaggio, mentre la Soprintendenza, nuovamente interpellata in materia, era rimasta in silenzio, generando così un cortocircuito logico e procedimentale.

Pannelli ormai integrati nello stile costruttivo

Il Consiglio di Stato si è espresso a favore del ricorso, bocciando nettamente qualunque valutazione di tipo aprioristico basata su canoni estetici non più applicabili, alla luce del mutamento della sensibilità collettiva e della preminenza degli obiettivi nazionali di transizione energetica. Secondo i giudici, infatti, i pannelli fotovoltaici non possono più essere considerati come “intrusioni” o fattori di disturbo visivo secondo i canoni estetici tradizionali, ma rappresentano ormai un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento.

Perciò la tutela del paesaggio (interesse statico alla conservazione) deve necessariamente confrontarsi e bilanciarsi con l’interesse pubblico e dinamico alla produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre che con l‘interesse privato al risparmio energetico.

In questo contesto, la Soprintendenza può imporre lo spostamento dei pannelli dal tetto ad altre aree (come i pergolati) solo se tale alternativa sia esteticamente preferibile ma anche tecnicamente ed energeticamente accettabile. Se invece lo spostamento impone al privato un sacrificio sproporzionato, compromettendo l’accesso agli incentivi pubblici o l’efficienza energetica dell’immobile, la prescrizione diventa illegittima per difetto di proporzionalità e per irragionevolezza.

Vizio di irragionevolezza se non si tengono in conto tutti i fattori

In particolare, a parere dei giudici, in questa vicenda la Soprintendenza è incorsa nel vizio di irragionevolezza poiché ha bocciato l’istanza insistendo sulla mera percepibilità dalle colline, ignorando invece del tutto le specifiche tutele e gli interventi di mitigazioni offerte dalla società costruttrice, dall’uso di pannelli di colore affine alle tegole marsigliesi con finitura invecchiata, alla redistribuzione sulle falde interne orientate a valle, al parziale spostamento dalla falda est a quella ovest.

In sostanza non c’è stato alcun esame nel merito, che è invece doveroso in queste situazioni. Nella sentenza, inoltre, i giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato che le recenti riforme introdotte dal d.l. 175/2025, che qualifica gli edifici e le loro pertinenze come aree idonee per il fotovoltaico e riduce il ruolo delle autorità paesaggistiche a un parere obbligatorio ma non vincolante, confermano la direzione irreversibile intrapresa dal legislatore.

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Antonella Donati

Giornalista professionista, vanta una vasta conoscenza delle normative vigenti in ambito edilizio con una particolare attenzione alle problematiche operative per i professionisti tecnici e agli aspetti fiscali. Ha pubblicato numerosi volumi e articoli che offrono approfondimenti …Continua a leggere

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