È previsto per domani l’arrivo al Senato della proposta di legge di Riforma del Condominio, dopo il via libera dello scorso 27 settembre della Camera dei Deputati con diverse modifiche (vedi anche “Condominio, in anteprima il testo della riforma approvato dalla Camera“).
La Commissione Giustizia di palazzo Madama ha decretato per la riforma un giudizio in sede deliberante, al testo potrebbe quindi venire risparmiato il passaggio in aula, consentendo un’approvazione-flash dopo le tante modifiche dell’ultimo passaggio a Montecitorio. Solo dietro un’esplicita richiesta dal governo o da alcuni rappresentanti dei gruppi in emiciclo potrebbe portare il testo di riforma all’esame dell’assemblea dei senatori. Un’ipotesi che, vista l’agenda fitta del Parlamento, pare al momento poco probabile.
Pare quindi che la proposta di legge otterrà in tempi brevi l’ok di Palazzo Madama.
Riepiloghiamo brevemente le novità di questa Riforma:
– per la messa a norma in sicurezza e per l’eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno. Scende il quorum anche per deliberare l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune e l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio;
– per il cambio destinazione d’uso di locali comuni basteranno i quattro quinti;
– il regolamento condominiale non potrà vietare di possedere o detenere animali domestici;
– è possibile ‘staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato senza il benestare dell’assemblea, ma è necessario non creare pregiudizi agli altri e continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale.
– scompare il registro degli amministratori di condominio, ma rimangono alcuni requisiti per esercitare la professione (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale). Per fare l’amministratore, ad esempio, bisognerà frequentare un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’amministratore resterà in carica due anni e potrà essere licenziato prima della fine del mandato qualora abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale;
– l’assemblea condominiale può decidere la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. All’atto della nomina l’amministratore dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini.
– soppresso il repertorio presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, che avrebbe dovuto contenere l’anagrafe di ogni condominio contenente le delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso.
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