L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta a un interpello (>> scaricabile a fine articolo), ha chiarito quando la realizzazione di una struttura destinata a posto auto può beneficiare della detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio (il cosiddetto Bonus Casa, al 50 o 36% per il 2025 e 2026).
Il caso riguarda un contribuente che nel 2025 ha costruito una capanna in legno su un cortile comune, sostenendo direttamente le spese per progettazione, IVA, oneri amministrativi e altri costi accessori, e chiedendo di poter fruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir. Come vedremo, il punto critico non è l’utilizzo concreto del manufatto, dichiarato come posto auto a servizio della prima casa, ma la documentazione che consente di qualificare l’intervento come agevolabile.
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Posto auto pertinenziale: quando la nuova costruzione è agevolabile e con quale aliquota
La regola generale richiamata dall’Agenzia è che gli interventi agevolabili ai fini del recupero edilizio riguardano edifici esistenti e non nuove costruzioni. Fa eccezione proprio la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, per i quali la detrazione (del 50% per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, o del 36% per gli interventi eseguiti sulle seconde case o da chi non è il proprietario) può spettare anche in caso di nuova costruzione, se ricorrono i requisiti richiesti.
Per ottenere il beneficio non basta infatti dimostrare che la tettoia, la capanna o altra struttura, sia usata di fatto come ricovero per l’auto: è necessario che il bene sia riconoscibile anche sul piano giuridico, edilizio e catastale come posto auto o autorimessa pertinenziale rispetto a una unità immobiliare abitativa.
In particolare, l’Agenzia richiama la necessità che dalla concessione o licenza edilizia risulti espressamente il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione e che la classificazione catastale sia in categoria C/6, attribuibile invece a stalle, scuderie, rimesse e, appunto, autorimesse.
Perché il bonus non spetta nel caso esaminato
Nel caso sottoposto all’Agenzia, la detrazione è stata esclusa per due ragioni principali. La prima riguarda il titolo edilizio: la licenza non conteneva l’indicazione della pertinenzialità della struttura rispetto all’abitazione. La seconda riguarda la classificazione catastale: la capanna in legno era censita come C/2, categoria relativa a magazzini e locali di deposito, e non come C/6, categoria riferita anche ad autorimesse e rimesse.
La conclusione è operativa: per accedere alla detrazione sulla realizzazione di un posto auto pertinenziale occorre curare fin dall’inizio la coerenza tra uso dichiarato, titolo edilizio e accatastamento. Una struttura usata in concreto come parcheggio, ma priva del vincolo pertinenziale indicato nel titolo edilizio e non censita come autorimessa, non rientra tra le spese agevolabili al 50 o 36%.
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