Accesso al permesso edilizio del confinante: legittimo se serve a verificare le distanze legali

Il vicino ha diritto a ottenere copia del permesso di costruire e degli elaborati tecnici quando intende tutelare un proprio interesse giuridico: l’opposizione del controinteressato non basta a negare l’ostensione. Una recente sentenza

Mario Petrulli 19/06/25

È noto che il requisito della vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo.

Si tratta di una posizione, qualificata, differenziata, non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, poiché motivata con riferimento ad uno specifico intervento edilizio assentito dall’amministrazione. Vediamo un recente caso concreto.

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Il regime delle distanze in edilizia

Il regime delle distanze in edilizia” di Romolo Balasso e Pierfrancesco Zen, giunto alla sua IX edizione aggiornata, rappresenta un punto di riferimento indispensabile per professionisti del settore edilizio e urbanistico. Questo manuale esplora con rigore e chiarezza i complessi rapporti normativi e giurisprudenziali in tema di distanze, of- frendo un’analisi dettagliata delle principali fonti normative, dai regolamenti locali alle disposizioni del Codice Civile, fino al recente decreto “Salva Casa” del 2024. Arricchito da una vasta selezione di sentenze aggiornate, schemi concettuali e casi pratici, il volume guida il lettore attraverso i numerosi aspetti della materia, dal rispetto delle distanze nelle costruzioni all’applicazione delle deroghe urbanistiche. Grazie a un linguaggio tecnico ma accessibile, è uno strumento prezioso per tecnici, progettisti, giuristi e amministratori, garantendo soluzioni affidabili alle problematiche più comuni e complesse. Romolo BalassoArchitetto libero professionista che ha orientato la propria attività professionale nell’ambito tecnicogiuridico. Consulente, formatore e relatore in diversi incontri su tutto il territorio nazionale, è stato promotore e fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di presidente, e per il quale cura i contenuti e i servizi oltre al sito web..Pierfrancesco ZenAvvocato del Foro di Padova, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto e cofondatore del Centro Studi Tecnojus. Autore di diverse pubblicazioni letterarie e giuridiche, quest’ultime specie in materia di Diritto amministrativo e civile.

 

Romolo Balasso, Pierfrancesco Zen | Maggioli Editore 2025

Il caso concreto

Nella sent. 4 giugno 2025, n. 1941, il TAR Lombardia, Milano, sez. II, si è occupato della legittimità di una richiesta di accesso ad una pratica edilizia, riguardante un immobile realizzato dal confinante, motivata “al fine di appurare il rispetto della disciplina edilizia relativa alle distanze legali tra fabbricati, posto che la conoscenza dei relativi atti, provvedimenti e documenti deve ritenersi essenziale per la difesa […] anche ai sensi dell’art. 24 comma 7 L.241/90”.

In tale prospettiva, il confinante richiedeva di: “poter accedere ed estrarre copia, ai sensi dell’art. 22 e ss. L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, degli atti, provvedimenti e documenti, comunque denominati, relativi alla pratica edilizia di cui alla domanda di permesso di costruire esitata con il rilascio del permesso di costruire n. -OMISSIS- a favore della signora -OMISSIS-, e segnatamente:
– della domanda di permesso di costruire presentata dalla signora -OMISSIS-, relativa al progetto di ristrutturazione edilizia e ampliamento di volumetria del fabbricato sito in Via -OMISSIS- n. XX, Fg. XX mappali XX del N.C.E.U. di XX;
– dei documenti testuali e planivolumetrici allegati alla predetta domanda di permesso di costruire;
– del permesso di costruire n. -OMISSIS- rilasciato alla signora -OMISSIS-;
– di ogni eventuale ulteriore atto e documento connesso all’intervento edilizio sopra individuato, ivi comprese eventuali pratiche edilizie relative a varianti progettuali;
– della comunicazione di fine lavori”.

Il cosiddetto accesso difensivo

Nel caso specifico si era dinanzi ad un’ipotesi di accesso cosiddetto difensivo, poiché fondato su quella particolare “relazione esistente tra documento amministrativo e necessità dell’istante di ‘curare’ o ‘difendere’ un proprio interesse giuridico[1].

Sul punto, in linea generale va ribadito che “l’accesso difensivo trascende la dimensione partecipativa procedimentale e la stessa logica della trasparenza della funzione amministrativa, essendo per contro funzionale alla necessità dell’istante di “curare” (anche in sede pre- o stragiudiziale) o di “difendere” (in sede giudiziale) un bene-interesse giuridicamente rilevante oggetto della situazione giuridica soggettiva ‘finale’ asseritamente lesa, ossia di soddisfare l’esigenza di acquisire, tramite il documento esibendo, già in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale, la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione di una res controversa, e, nel caso di mancata composizione del conflitto, ai fini della produzione in giudizio ad opera della parte. L’accesso difensivo supera pertanto le pertinenze probatorie che concernono il mero rapporto procedimentale tra il privato e la pubblica amministrazione, ovvero tra privati in cui si fa questione dell’esercizio del potere da parte di un’autorità amministrativa, e ricomprende tutte quelle pertinenze utili a dimostrare i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi delle situazioni giuridiche in generale, a prescindere dall’esercizio del potere nel singolo caso concreto, ed indipendentemente dal contesto entro il quale l’interesse giuridico può essere ‘curato’ o ‘difeso’, e quindi anche fuori dal processo ed anche in una lite tra privati[2].

In tale prospettiva, gli atti di cui si chiedeva l’ostensione consentivano di acquisire, con specificità tecnica, elementi di potenziale contrasto tra l’intervento edilizio assentito e la sfera giuridica dell’istante. Sussiste, e traspare dalla stessa richiesta di accesso, il necessario rapporto di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica tutelata.

L’opposizione del controinteressato

A fronte di ciò, l’opposizione manifestata dal controinteressato non rileva se non evidenzia specifiche e concrete ragioni di riservatezza impeditive dell’ostensione dei documenti richiesti.

In linea generale, all’amministrazione non è sufficiente motivare l’espresso rifiuto all’ostensione o consentirne il perfezionamento attraverso il meccanismo di cui all’art. 25, comma 4[3], della Legge n. 241/90, sull’unico presupposto dell’opposizione manifestata dal controinteressato. La normativa in materia di accesso agli atti rimette sempre all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata da soggetti terzi, ed eventualmente consentire l’accesso ai documenti dell’amministrazione omettendo eventuali dati personali di terzi interessati.

La documentazione per la quale è richiesta l’ostensione, una volta entrata nella sfera di disponibilità dell’amministrazione, assume un rilievo procedimentale. Su tale presupposto, il principio di trasparenza e il principio di effettività della tutela ex art. 24 Cost. non consentono restrizioni all’accesso difensivo fondate su ragioni di riservatezza o segretezza industriale o commerciale genericamente enunciate, anche di terzi. Difatti, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e la tutela della riservatezza, opera, nel caso di specie, il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza.

L’applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili – origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc. – ovvero dati sensibilissimi – ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato; in questi casi l’accesso sarebbe consentito solo a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall’art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003. I giudici, perciò, hanno accolto il ricorso contro l’illegittimo silenzio-diniego all’accesso adottato dal Comune.

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Attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

Quest’opera (II edizione) è una guida essenziale per i professionisti del settore tecnico, sia in ambito pubblico che privato. Questa nuova edizione è stata aggiornata con le più recenti novità normative, incluse le disposizioni della legge di conversione del decreto “Salva Casa”, nonché le FAQ e i criteri interpretativi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture. Il testo analizza in dettaglio le principali normative edilizie, offrendo strumenti operativi e interpretativi per affrontare le complesse dinamiche del settore. Particolare attenzione è dedicata ai titoli abilitativi, alla vigilanza sulle opere, all’agibilità degli edifici e alle responsabilità tecniche, fornendo un quadro chiaro e aggiornato sulle nuove procedure e sulle recenti interpretazioni ministeriali. Grazie all’inserimento di schemi riepilogativi, tabelle comparative e riferimenti giurisprudenziali, il manuale si distingue per la sua immediatezza e fruibilità, agevolando la consultazione e l’applicazione delle disposizioni vigenti. Un’opera indispensabile per progettisti, tecnici comunali, imprese edili e consulenti del settore, che troveranno in questo testo un supporto pratico e normativo per la gestione delle attività edilizie alla luce delle ultime evoluzioni legislative. Donato Palombellaè giurista esperto in Diritto immobiliare, con oltre trent’anni di esperienza maturata in studi professionali e aziende del settore edile immobiliare. Laureato con lode in Giurisprudenza, ha conseguito un Master per Giuristi d’Impresa all’Uni- versità di Bologna, specializzandosi in opere pubbliche. Autore di numerosi volumi su Edilizia, Urbanistica eContrattualistica immobiliare, collabora con riviste giuridiche di rilevanza nazionale ed è membro di comitati scientifici editoriali. Le sue opere sono presenti nelle principali biblioteche universitarie e istituzionali.Maria Palombellaautrice di vari articoli, ha curato la pubblicazione di monografie su temi giuridici pubblicati da Editori di livello nazionale (Maggioli Editore, Giuffré, Sole24Ore, Legislazione Tecnica). Ha vinto concorsi letterari. Come autrice del volume Olivetti Lekixon 80. Design Made in Italy ha ottenuto ricono- scimenti in Europa e Stati Uniti. Ha partecipato e relazionato a convegni internazionali.

 

Donato Palombella, Maria Palombella | Maggioli Editore

Note

[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 31 ottobre 2023, n. 9365.
[2] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 febbraio 2021 n. 1154.
[3]4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnich…Continua a leggere

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