Un barbecue grande come una casa: serve il permesso?

Come si fa un cambio destinazione d’uso da garage a ufficio privato? Alcuni sottotetti sono volumi tecnici, altri no: come si distinguono? Questo e altro nella rassegna di sentenze della settimana.

Mario Petrulli 16/04/19

Ecco le sentenze pubblicate la scorsa settimana, parlano di: come si fa un cambio destinazione d’uso da garage a ufficio privato? Per una canna fumaria di dimensioni modeste, il permesso di costruire è necessario o no? E per la zona barbecue, serve un permesso di costruire? Per una piscina grande? E i sottotetti sono volumi tecnici?

Ecco le risposte che volete.

Sottotetti: alcuni sono volumi tecnici, altri no

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 12 aprile 2019 n. 782
I sottotetti qualificabili come “volumi tecnici” sono soltanto quelli destinati agli impianti, necessari per l’utilizzo dell’abitazione, i quali non possono essere ubicati al suo interno

I sottotetti qualificabili come “volumi tecnici”, non rilevanti ai fini del computo della volumetria di un immobile, sono soltanto quelli destinati agli impianti, necessari per l’utilizzo dell’abitazione, i quali non possono essere ubicati al suo interno (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 giugno 2014 n. 3038; Cassazione civile, Sez. II, 3 febbraio 2011 n. 2566; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 24 gennaio 2018 n. 202). Pertanto, non può essere considerato volume tecnico un piano di copertura caratterizzato per una rilevante altezza media interna e con locali autonomi, suscettibili di potenziale e oggettiva utilizzabilità abitativa.

Cambio destinazione uso da garage a ufficio

TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 11 aprile 2019 n. 232
La trasformazione di un garage in un locale da destinare ad ufficio privato è urbanisticamente rilevante

Non è possibile considerare urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage in un locale da destinare ad ufficio privato, dovendosi ritenere, al contrario, che solo il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee non incide sul carico urbanistico mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, così come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, comporta una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico ( TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, sentenza n. 7739 dell’11 luglio 2018, n. 9074 del 30 agosto 2018; n. 4225 del 4 aprile 2017 e n. 1439 del 30 gennaio 2017).

È stato puntualizzato, invero, che “nell’ambito di una unità immobiliare ad uso residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi “accessori” che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e non sono presi in considerazione come superficie residenziale all’atto del rilascio del permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, in questa categoria.

Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile; senza considerare i profili igienico-sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura, infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria autorizzate con l’originario permesso di costruire” (TAR Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 4557/2017).

Permesso di costruire o no?

Barbecue grandissimo: serve un permesso di costruire?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 9 aprile 2019 n. 701
Un manufatto di rilevanti dimensioni destinato a zona barbecue non è una pertinenza edilizia e non rientra nell’attività edilizia libera

Una zona barbecue costituita da un manufatto in muratura di dimensioni rilevanti con struttura portante in parte in muratura di blocchetti di cemento e in parte in mattoni pieni, con sovrastante amianto di copertura di tegole, di dimensione esterne pari a mt. 4,50 per 1,60 ed altezza alla gronda di mt. 1,98 e al colmo mt.2,50, determina una rilevante alterazione della la sagoma e del prospetto dell’edificio principale, con la conseguenza che deve escludersene la configurazione in termini pertinenza.

Canna fumaria di dimensioni modeste, serve permesso di costruire?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 11 aprile 2019 n. 592
Una canna fumaria di modeste dimensioni non richiede il permesso di costruire

Una canna fumaria di modeste dimensioni non è idonea ad impattare sul paesaggio e a modificare il prospetto dell’immobile: di conseguenza, non è necessario, per la relativa installazione, il permesso di costruire.
Sul medesimo argomento la giurisprudenza ha avuto occasione di esprimersi già in passato: ad esempio, il TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, nella sent. 7 aprile 2016, n. 209, ha affermato che la canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione.

Al contrario, il titolo edilizio suddetto è richiesto quando la canna fumaria, per le rilevanti dimensioni, comporta una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 1/10/2012, n. 4005).

Piscina di rilevanti dimensioni: permesso di costruire?

TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 10 aprile 2019 n. 277
Un piscina di 36 mq. non è una mera pertinenza e richiede il permesso di costruire

Una piscina di 36 mq. nell’area adiacente all’abitazione, in ragione della funzione autonoma che essa è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio al quale accede, non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico e necessita, pertanto, di un autonomo permesso di costruire (ex multis: TAR Campania, Napoli, sez. II, 30 maggio 2018 n. 3569; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 30 gennaio 2018 n. 248; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 16 marzo 2017 n. 1503; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 20 settembre 2016 n. 1446).
Se realizzate in area sottoposta, tra l’altro, a vincolo paesaggistico, le piscine hanno rilievo paesaggistico (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 22 maggio 2018 n. 3358).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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