Accesso alla documentazione edilizia nella separazione fra coniugi: è legittimo

Il TAR Marche conferma il diritto del coniuge a ottenere documenti edilizi dell’altro coniuge in una separazione. Analisi normativa e giurisprudenziale sulla tutela difensiva e sulla privacy.

Mario Petrulli 17/03/25

Il coniuge ha diritto di accesso alla documentazione edilizia relativa agli immobili (nello specifico, permesso di costruire in sanatoria e allegati tecnici) dell’altro coniuge da esibire nell’ambito del procedimento di separazione fra i due: è quanto affermato dal TAR Marche, sez. II, nella sent. 15 febbraio 2025, n. 103.

Vediamo in quali casi e con quali limiti il coniuge può ottenere l’accesso ai documenti edilizi dell’altro coniuge nel contesto di una separazione, analizzando il quadro normativo e un recente caso concreto.

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Indice

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Prontuario generale dell’edilizia

Il Prontuario generale dell’edilizia è un vero vademecum della complessa e articolata materia delle costruzioni edilizie. Analizza tutte le maggiori opere di edilizia residenziale e non residenziale, comprese le varie procedure necessarie alla realizzazione degli interventi, codificate da schede operative di facile consultazione. Il Prontuario è aggiornato alla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Il volume è organizzato per argomenti, mediante schede operative, all’interno delle quali sono trattate tutte le indicazioni e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecni- co nella condizione di poter disporre delle migliori indicazioni necessarie a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvi- mento del suo incarico. Le schede operative di ogni singolo intervento edilizio riportano: • Descrizione dell’intervento (dettagliata nei particolari basilari); • Scheda tecnica (titolo edilizio occorrente, vincoli e quant’altro necessario);• Legislazione di riferimento (relativa all’intervento da realizzare);• Giurisprudenza (massimata relativa alle opere di intervento);• Allegati essenziali (necessari per la richiesta, la realizzazione e il suo utilizzo).Mario Di NicolaArchitetto, ha operato negli Uffici Tecnici di Ente Locale, nei settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.

 

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L’accesso documentale

L’art. 24 della Legge n. 241/1990, nel disciplinare i casi di esclusione dal diritto di accesso, prevede, al comma 7, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

L’ordinamento riconosce, dunque, una tutela preminente all’accesso defensionale, ovvero all’accesso documentale propedeutico alla miglior tutela delle ragioni dell’istante, atteso che, per espressa previsione normativa, l’interesse con esso perseguito prevale anche su eventuali interessi contrapposti.
Invero, il legislatore ha in tal senso operato ab origine una valutazione di prevalenza dell’interesse ostensivo, ove per l’appunto connesso alla necessità di curare ovvero difendere i propri interessi giuridici, rispetto agli interessi, pubblici e privati, eventualmente antagonisti, così legittimando l’accesso in ragione della preminenza, in una scala gerarchica di valori, delle prospettate esigenze defensionali, trovando ciò fondamento nei principi costituzionali in materia di diritto alla difesa in giudizio contemplato dall’art. 24 della Costituzione, di cui l’accesso difensivo costituisce corollario[1].

L’assoluta preminenza riconosciuta dal legislatore al diritto di accesso per esigenze difensive implica, altresì, che il medesimo sia accordato indipendentemente dalla fondatezza, nel merito, delle ragioni da “curare” ovvero “difendere”, nonché dalla rilevanza e pertinenza ai fini del giudizio dei documenti individuati dall’interessato, la cui concreta valutazione va essenzialmente apprezzata nell’ambito del relativo giudizio di merito, non essendo la stessa rimessa né all’Amministrazione né al giudice adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Questi ultimi, invero, non devono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato o da instaurare[2].

La riservatezza

La citata disposizione conferisce prevalenza all’accesso avente carattere difensivo anche rispetto alle ragioni della riservatezza. Infatti, le necessità difensive riconducibili alla effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost. devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se l’applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi (ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato); in questi casi l’accesso è consentito solo a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall’art. 60[3] del decreto legislativo n. 196/2003.

Inoltre, secondo la giurisprudenza[4], l’eventuale opposizione dei controinteressati non vincola l’Amministrazione, che deve concedere l’accesso quando si tratti di documenti che non ne sono sottratti dalla legge e non vi siano profili di riservatezza da tutelare, non potendo un ente pubblico legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte di soggetti terzi, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata da soggetti terzi.

L’interesse diretto concreto e attuale

Sotto altro profilo, la giurisprudenza ha chiarito che la legittimazione a richiedere l’accesso agli atti amministrativi presuppone che l’istante abbia innanzitutto “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso[5]. Trattasi di un interesse connesso strumentalmente alle esigenze del privato, per cui gli atti oggetto dell’istanza ostensiva devono essere idonei a spiegare effetti, direttamente o indirettamente, nei confronti del richiedente o devono, comunque, risultare pertinenti alle specifiche ragioni esposte a sostegno della domanda medesima[6].

Il nesso di strumentalità appena descritto deve risultare dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, in cui deve essere presente, altresì, un’elencazione non generica dei documenti amministrativi – già esistenti e formati – che ne sono oggetto[7].

Il caso concreto

Applicando le anzidette coordinate ermeneutiche al caso in esame, i giudici hanno reputato sussistente e adeguatamente motivato l’interesse all’accesso da parte del coniuge separando che aveva adeguatamente descritto le ragioni della propria richiesta correlate all’esigenza di regolamentazione dei rapporti anche economici con l’altro coniuge, il che costituisce esaustiva giustificazione rispetto alle esigenze difensive prospettate e alla strumentalità della documentazione di cui si chiede l’accesso all’esercizio del proprio diritto di difesa.

Né, come pure dalla giurisprudenza precisato, spetta all’Amministrazione alcuna valutazione in ordine alla rilevanza degli atti richiesti ai fini difensivi, dovendo quest’ultima solamente valutare la pertinenza dei documenti rispetto alle specifiche regioni esposte a sostegno della domanda di accesso. Va, altresì, precisato che l’istanza del richiedente è riferita agli atti di uno specifico procedimento, per lo più di natura edilizia, che non rientrano tra quelli sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 241/1990 e rispetto ai quali non si ravvisano neppure specifiche esigenze di riservatezza di terzi. Peraltro la domanda di accesso non aveva carattere esplorativo e non era finalizzata a esercitare un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione, sicché, anche sotto tale profilo, non si intravedevano ragioni, secondo i giudici, per negare l’accesso.

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La conversione in legge n. 105/2024 del c.d. Decreto Salva Casa (decreto legge n. 69/2024) di riforma del Testo Unico dell’Edilizia ha reso necessario un aggiornamento di questa apprezzata guida operativa per tecnici e professionisti legali, giunta alla VI edizione.  Anche la presente edizione mantiene uno stile agile ed un taglio pratico, offrendo una panoramica sulle attività di natura edilizia che non abbisognano di un titolo abilitativo e di quelle per le quali è sufficiente una comunicazione inizio lavori asseverata (CILA). Sono stati mantenuti ed aggiornati tutti i riferimenti alla legislazione regionale, estremamente utili per definire correttamente l’operatività dell’attività edilizia libera ed alla casistica giurisprudenziale, di ausilio per la soluzione di eventuali dubbi. Mario Petrulli Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto in edilizia, urbanistica, appalti e diritto degli enti locali, consulente e formatore, autore di pubblicazioni per Maggioli Editore.

 

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Note

[1] Cfr., TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 9 febbraio 2024, n. 20)
[2] Cfr. sentenza sopra citata nonché Consiglio di Stato., Ad. Pl., sent. 18 marzo 2021, n. 4; in termini, T.R.G.A Trentino Alto Adige, Trento, sent. 8 giugno 2023, n. 110 e Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 19 maggio 2023, n. 5000.
[3] 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.
[4] Ex multis: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 30 luglio 2021, n. 1364; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 22 luglio 2019, n. 1372; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, sent. 13 luglio 2023, n. 125 e sent. 28 aprile 2022, n. 87.
[5] Cfr. art. 22, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990.
[6] Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 dicembre 2023, n. 10498 e sent. 21 maggio 2020, n. 3212.
[7] TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 12 luglio 2023, n. 1790.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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