Le zanzariere possono danneggiare il decoro in condominio?

Vediamo nel dettaglio cosa accade nel caso dell’installazione di zanzariere in condominio, quando si può parlare di danno al decoro dell’edificio e quando occorre l’approvazione dell’assemblea

Le zanzariere possono ledere il decoro in condominio? Ebbene sì, la lesione del decoro può avvenire anche per l’installazione di una zanzariera.

Ricordiamo innanzitutto che per decoro architettonico viene intesa l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia ed un particolare pregio estetico (Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1718; Cass. civ., sez. II, 3 settembre 1998, n. 8731, in Giust. civ. Mass., 1998; Cass. civ., sez. II, 31 luglio 1987, n. 6640, in Arch. loc., 1987, 641; Trib. Salerno, sez. II, 17 settembre 2014; Trib. Roma, sez. V, 11 giugno 2010.).

Inoltre il decoro interessa tutti gli edifici e non solo quelli che rivestono un particolare valore interesse storico o artistico.

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Vediamo nel dettaglio cosa accade nel caso dell’installazione di zanzariere e quando si può parlare di danno al decoro dell’edificio. Il presente articolo è estratto dal volume Parti comuni ed esclusive in condominio di Giuseppe Bordolli, edito da Maggioli Editore.

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Quando occorre l’approvazione dell’assemblea

In ogni caso, se il regolamento contiene una norma contrattuale secondo cui è vietata ogni variazione che comunque possa avere attinenza con la struttura organica, la stabilità o l’aspetto esterno dell’immobile, l’installazione di zanzariere dovrà sempre riportare l’approvazione dell’assemblea dei condomini.

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L’applicazione di tale norma regolamentare alla zanzariera installata su un balcone è quindi conseguente al fatto che essa, per le sue caratteristiche, è immediatamente visibile dall’esterno e pertanto incide sull’aspetto esteriore della facciata condominiale.

Per quanto sopra, è stato correttamente affermato che le norme del regolamento di natura contrattuale possono prevedere limitazioni ai diritti dei condomini, nell’interesse comune, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di esclusiva proprietà. Ne consegue che, in presenza di una clausola di detto regolamento vietante variazioni all’aspetto esterno dell’immobile, è valida la delibera condominiale che vieti ad un condomino l’installazione sul balcone di sua proprietà esclusiva di una zanzariera che, per le sue caratteristiche (nel caso, formata da telaio in alluminio installato lungo il perimetro esterno del balcone dell’appartamento) risulti immediatamente visibile dall’esterno, e lesiva del decoro architettonico dell’edificio (Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2005, n. 8883, in Arch. loc., 2006, 1, 83; App. Roma L’Aquila 17 gennaio 2012, inedita).

Se il singolo condomino non si attiene alle prescrizioni del regolamento che vietano qualsiasi opera modificatrice della facciata o la condizionano alla richiesta di autorizzazione da parte dell’assemblea (a cui può aggiungersi anche l’obbligo di informare l’amministratore) non potrà pretendere di mantenere l’opera abusivamente realizzata.

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Redazione Tecnica

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