Superbonus per gli interventi abbinati, si fa così!

Cappotto e nuovo impianto di riscaldamento? La possibilità riguarda solo i condomini o anche gli interventi dei singoli proprietari nei loro appartamenti?

Le nuove norme in materia di edilizia emanate dal Decreto rilancio, prevedono il Superbonus al 110% per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata. Al momento solo nel caso in cui l’immobile unifamiliare sia destinato a prima casa, anche se tra i primi emendamenti al decreto, uno prevede l’estensione del Superbonus anche a tutte le seconde case.

>> Qui trovi: DL Rilancio in GU – Articoli SUPERBONUS

Il bonus potrà essere ceduto alle imprese a fronte di uno sconto in fattura, e le imprese potranno a loro volta cederlo alle banche in cambio di liquidità (>> leggi: Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?).

Queste stesse opportunità sono previste, di qui fino al 31 dicembre del 2021, anche per il bonus facciate al 90%, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico. (>> Leggi: Decreto Rilancio: Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per tutti).

Fin qui tutto chiaro. Ma come funziona il Superbonus per gli interventi abbinati? Sono cumulativi? Come funziona se si vuole intervenire su cappotto e impianto di riscaldamento?

Superbonus per gli interventi abbinati, si fa così!

Ad esempio, cappotto e nuovo impianto di riscaldamento negli edifici condominiali danno diritto al Superbonus anche per tutti gli interventi di risparmio energetico. Il testo però su questo punto non è chiaro: al momento non è dato sapere se questa possibilità riguarda solo gli edifici condominiali o anche gli interventi realizzati dai singoli proprietari nei loro appartamenti. In ogni caso, per espressa indicazione della legge, la lista è quella contenuta nell’art. 14 del dl 63/2013. 

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I 6 lavori subito scontabili

Spese e detrazioni

Per quel che riguarda i singoli lavori ammessi al Superbonus se effettuati insieme al cappotto o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento, si tratta di:
– sostituzione serramenti e infissi;
sostituzione caldaie a gas con caldaie a condensazione di classe A, oppure caldaie a biomassa;
– installazione di schermature solari (>> leggi: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico);
– sostituzione globale o parziale impianti di riscaldamento con impianti dotati di: 

– caldaie a condensazione di classe A con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
– pompe di calore ad alta efficienza;
– 
impianti geotermici a bassa entalpia;

– sostituzione boiler elettrici con boiler a pompa di calore;
– pannelli solari per la produzione di acqua calda;
– interventi sull’involucro degli edifici;
– riqualificazione globale dell’edificio (>>leggi: Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape);
– micro-cogeneratori;
– Building Automation.

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Le soluzioni per migliorare di 2 classi energetiche l’edificio
Ecco come accedere all’agevolazione

Focus infissi, porte e finestre

La detrazione relativa agli infissi riguarda tutte le tipologie di serramenti in grado di assicurare un miglioramento del rendimento energetico rispetto a quelli in precedenza installati.

L’intervento del presentare le seguenti caratteristiche:
1. sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti;
2. riguardare stanze o vani riscaldato e quindi proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
3. assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge. 

Quest’ultima dichiarazione può essere attestata dal produttore. 

 >> Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?

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NOTA BENE

L’agevolazione è riconosciuta solo nel caso in cui l’intervento abbia l’obbiettivo di proteggere un vano riscaldato dalla temperatura esterna. In questo ambito non è ammesso l’ecobonus per la sostituzione degli infissi del box auto in quanto il locale non è riscaldato. È invece possibile usufruire della detrazione del 50% per ristrutturazione in tutti i casi in cui il box auto è accatastato come pertinenza. Lo stesso per la sostituzione degli infissi di soffitte e cantine.

Spese ammesse

Per quel che riguarda il dettaglio delle spese ammesse, la detrazione è riconosciuta per:
fornitura e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro);
– fornitura e posa in opera di porte d’ingresso;
– integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati. 

In riferimento agli elementi a vetro caso ai fini della valutazione del valore della trasmittanza, l’ENEA ha precisato che si può considerare anche l’apporto degli elementi oscuranti. 

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Foto: iStock/Christophe Bourloton

Redazione Tecnica

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