Sblocca Cantieri: le modifiche al Testo Unico su cemento e acciaio

Le modifiche e le semplificazioni dell’art. 65 del TUE: come cambia la denuncia della realizzazione dei lavori per opere in cemento e acciaio

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Lo Sblocca Cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32), in vigore dal 18 giugno 2019, apporta modifiche anche al TUE, il Testo Unico Edilizia, DPR n. 380/2001. In particolare le modifiche riguardano i seguenti articoli:
– art. 2-bis, Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati;
– art. 65, Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
– art. 67, Collaudo statico;
– art. 93, Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche;
– art. 94-bis, Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

Analizziamo ora nello specifico le modifiche che ha subìto l’art. 65 rispetto al vecchio TUE, in cui sono state riportate alcune semplificazioni.

Sblocca Cantieri: denuncia dei lavori

Come cambia per le opere in cemento e acciaio

Il comma 1 nel nuovo testo specifica che tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore (non specificando più solamente il conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (pec).

Il comma 3 assevera che alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell’opera firmato dal progettista non più in triplice copia, nel quale siano presenti i calcoli effettuati, l’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture e tutto ciò che occorre sapere sull’opera sia per la sua esecuzione che per le condizioni di sollecitazione a cui può essere sottoposta;

b) una relazione illustrativa, anch’essa non più in triplice copia, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, e non le dosature come richiesto dal vecchio testo.

Al comma 4 viene sottolineato che, nel momento della presentazione, lo Sportello unico tramite pec rilascia al costruttore l’attestazione dell’avvenuto deposito. Non gli viene più rilasciata una delle tre copie del progetto e della relazione con l’attestazione del deposito effettuato.

Inoltre entro sessanta giorni dall’ultimazione delle parti della costruzione che riguardano la sua stabilità, il direttore dei lavori deve depositare allo sportello unico una relazione (non più in triplice copia) sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando ad essa la stessa documentazione richiesta dal vecchio testo, cioè:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi e ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Una volta presentata la suddetta relazione, lo sportello unico, sempre tramite pec, rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

Infine un’altra modifica riportata all’art.65 del nuovo TUE riguarda l’aggiunta del comma 8-bis, in base al quale per gli interventi di cui all’articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche), comma 1, lettera b), n. 2), cioè le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, e lettera c), n. 1), vale a dire gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 (il comma 8 stabilisce che il direttore dei lavori consegni al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6).

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