Riforma delle professioni in arrivo al Senato: cosa cambia per i professionisti tecnici

Il ddl delega, atteso in Aula al Senato, ridisegna gli ordinamenti professionali: dalla riduzione dei termini di responsabilità nei rapporti con i privati al rimborso spese per i tirocinanti, fino alle novità su consulenza, società tra professionisti, formazione e ruolo degli Ordini.

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Riforma delle professioni, si parte. Atteso a breve in Aula al Senato il testo del disegno di legge delega di Riforma degli ordinamenti professionali. Il testo (scaricabile a fine articolo) è stato approvato dalla Commissione Giustizia con una serie di novità.

Tra queste le principali riguardano la riduzione da dieci a cinque anni della responsabilità professionale nei rapporti con i privati, l’inserimento dell’attività di consulenza tra le materie di competenza e il rimborso spese per i tirocinanti. Il governo ha 24 mesi per emanare i decreti di attuazione della delega.

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Equo compenso confermato e tirocinio con rimborso spese

Non cambiano le regole per la pattuizione del compenso, che resta libera, ma è stato puntualizzato che deve essere proporzionato a quantità, qualità e caratteristiche della prestazione. Per ciascun Ordine sono previsti parametri aggiornati, utilizzabili nelle liquidazioni giudiziali e nell’ambito della disciplina sull’equo compenso già in vigore dal 2023.

Introdotto poi il diritto esplicito del tirocinante al rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante — oggi non garantito in modo generalizzato. In più, tramite apposito contratto e con l’eccezione degli enti pubblici, potrà essere riconosciuta un’indennità o un compenso proporzionato all’attività effettivamente svolta.

Viene introdotta una clausola di salvaguardia esplicita in materia di requisiti di studio per accedere alla professione. Messo nero su bianco che questo ulteriore requisito formativo non toccherà le competenze di chi è già iscritto con il titolo attuale.

Responsabilità professionale dimezzata nei rapporti con i privati

Per le professioni interessate dalla delega (15 in tutto, per quasi 700 mila iscritti agli Albi, con l’esclusione di avvocati, commercialisti e professionisti sanitari, oggetto di deleghe separate), viene introdotto un termine di prescrizione di cinque anni per l’azione di responsabilità per i rapporti con clienti privati al posto dei dieci anni oggi previsti dalla regola generale sulle obbligazioni contrattuali. Resta invariato il termine per i i rapporti con pubblica amministrazione, banche, assicurazioni e grandi imprese secondo le regole già fissate dalla legge 49/2023.

Restano previsti sistemi di garanzia per i professionisti in caso di mancati adempimenti su scadenze fiscali, tributarie e previdenziali dovuti a infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità.

Consulenza professionale e società tra professionisti

Nelle materie di competenza specifica degli iscritti agli Albi viene riconosciuta formalmente anche l’attività di consulenza, oggi non sempre ricompresa in modo esplicito tra le competenze riservate. Saranno poi i decreti attuativi ad entrare nel merito e a definire i parametri operativi.

Cambia poi la disciplina sulla composizione societaria: almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno appartenere a professionisti iscritti agli Albi, e la partecipazione agli utili dovrà essere sempre proporzionale alle quote di capitale detenute. Oggi non esiste una soglia minima esplicita di questo tipo, e gli utili possono essere distribuiti anche in modo non proporzionale al capitale.

La delega prevede l’eliminazione della doppia contribuzione integrativa per i professionisti che operano in società.

Attività riservate, specializzazioni e incompatibilità

Ogni futura misura che limiti l’accesso o l’esercizio di una professione dovrà essere giustificata da motivi di interesse generale — sicurezza, tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente — in coerenza con lo standard europeo già recepito in Italia.

Le competenze restano riconosciute agli iscritti in coerenza con il percorso formativo — titolo di studio, tirocinio, esame di abilitazione. I decreti delegati dovranno definire il perimetro delle attività sulla base delle norme già vigenti, coordinando le competenze condivise tra professioni simili, senza però attribuire competenze nuove.

Per le categorie che ne facciano richiesta, previa valutazione di opportunità e sentito il Consiglio nazionale competente, si potrà disciplinare l’organizzazione di corsi di specializzazione, affidata ai Consigli nazionali e agli ordini territoriali, anche in collaborazione con le università.

Previsto il riordino del regime delle incompatibilità con l’esercizio di altre attività, per superare vincoli oggi considerati superati.

No all’attività sindacale per gli Ordini

Ordini e Consigli vengono qualificati espressamente come enti pubblici che operano nell’interesse pubblico e che non possono svolgere attività sindacale. Si tratta di una distinzione netta che punta a separare la funzione di vigilanza sulla professione dalla rappresentanza degli interessi economici della categoria.

Gli ordini, invece, potranno organizzare eventi di formazione obbligatoria, inclusa quella su competenze digitali e intelligenza artificiale tramite le fondazioni istituite.

I codici deontologici dovranno essere aggiornati con regole su privacy, cybersecurity ed etica nell’uso dell’IA, nel rispetto del principio per cui la tecnologia resta uno strumento di supporto e non sostituisce la competenza del professionista iscritto.

Restano in revisione le modalità di elezione degli organi nazionali e territoriali, con garanzie di rappresentanza e parità di genere. Il voto telematico resta facoltativo, e i risultati dovranno essere conservati per l’intera durata del mandato.

Tabella di confronto

Riepiloghiamo con una tabella cosa cambia con la riforma delle professioni in arrivo:

Materia

Oggi

Cosa cambia

Consulenza tecnica

Non sempre riconosciuta esplicitamente tra le competenze riservate

Riconosciuta formalmente; l’esclusività sarà definita dai decreti attuativi

Società tra professionisti

Nessuna soglia minima di capitale/voti riservata ai professionisti; utili distribuibili anche non in proporzione al capitale

Almeno 2/3 di capitale e voti a professionisti iscritti; utili sempre proporzionali al capitale

Contribuzione previdenziale

Possibile doppio versamento del contributo integrativo per chi opera in società o monocommittenza

Eliminata la duplicazione

Tirocinio

Nessun obbligo generale di rimborso spese o compenso

Rimborso spese garantito; possibile indennità o compenso proporzionato all’attività svolta

Ordini professionali

Ruolo di vigilanza e rappresentanza non sempre distinti in modo netto

Qualificati come enti pubblici non economici che non possono fare attività sindacale

Titoli di studio

Nessuna garanzia esplicita sulle competenze in caso di innalzamento dei requisiti

Le competenze di chi è già iscritto restano invariate anche se i requisiti futuri cambiano

Responsabilità professionale

Prescrizione di 10 anni per i rapporti con clienti privati

Prescrizione ridotta a 5 anni per gli stessi rapporti (invariata per PA, banche, assicurazioni, grandi imprese)

Formazione continua

Ruolo delle fondazioni degli Ordini non riconosciuto esplicitamente

Le fondazioni potranno organizzare formazione obbligatoria, anche su IA

Limiti all’esercizio della professione

Non sempre richiamato lo standard europeo di giustificazione

Ogni limite futuro dovrà essere motivato da interesse generale (sicurezza, consumatori, ambiente)

Leggi e scarica qui il testo del ddl

DDL-RIFORMA-PROFESSIONI.pdf 237 KB

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Antonella Donati

Giornalista professionista, vanta una vasta conoscenza delle normative vigenti in ambito edilizio con una particolare attenzione alle problematiche operative per i professionisti tecnici e agli aspetti fiscali. Ha pubblicato numerosi volumi e articoli che offrono approfondimenti …Continua a leggere

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