In Legge di Bilancio obbligo di assicurazione eventi catastrofali per le imprese

L’obbligo di stipula di contratti assicurativi da parte delle imprese è previsto entro il 31 dicembre 2024. Per eventi catastrofali si intendono: sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni ed esondazioni

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Sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni ed esondazioni sono gli eventi catastrofali ai quali fa riferimento l’articolo 24 della bozza della Legge di Bilancio 2024 che introduce l’obbligo di stipula di contratti assicurativi da parte delle impreseentro il 31 dicembre 2024, a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente causati da calamità naturali.

A tal fine la Manovra prevede, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione, una copertura da parte di SACE S.p.A. fino al 50 per cento degli indennizzi a fronte del verificarsi degli eventi di danno previsti in contratto, comunque non oltre ai 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

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Precisiamo però che l’articolo della norma è al momento oggetto di analisi da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pertanto potrebbe subire delle modifiche.

Analizziamo nel dettaglio quali sono le misure in materia di rischi catastrofali previste dalla Manovra 2024.

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Cosa accade in caso di inadempimento

Le imprese interessate sono quelle con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.

Al comma 2 dell’articolo viene precisato che in caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione, il contratto prevede un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) non superiore al 10-15 per cento del valore dei beni assicurati e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

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Sanzioni

Si legge poi nel testo dell’articolo interessato che il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre l’assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 mila a 1 milione di euro.

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Obbligo di assicurazione per gli immobili colpiti dalle calamità naturali: il commento di ISI

Al momento sono le sole imprese ad essere interessate dal provvedimento e non i privati, ma dell’obbligo di assicurazione per gli immobili colpiti dalle calamità naturali se ne era già parlato in occasione degli straordinari eventi alluvionali verificatisi in Emilia Romagna nel maggio del 2023.

L’Ing. Andrea Barocci, Presidente di ISI – Ingegneria Sismica Italiana, aveva dichiarato: “L’assicurazione obbligatoria, per quanto possa apparire come un’ulteriore tassazione, dovrebbe in maniera critica essere confrontata con quanto sostenuto giornalmente da ogni cittadino attraverso le accise sui carburanti inserite nella quantità di 12 centesimi per litro a partire dal 1968”.

Con un comunicato, ISI rimarcava l’importanza dell’istituzione dell’assicurazione obbligatoria sugli immobili privati quale strumento adeguato per far fronte ai danni provocati da calamità naturali, in attesa di efficaci misure di prevenzione che necessitano tempi e procedure più complesse.

Per ISI, un confronto tra assicurazioni in un libero mercato, al pari di quello delle automobili, permetterebbe ai singoli di avere immediato riscontro e consapevolezza -attraverso il premio da pagare- sul livello di sicurezza del proprio immobile.

L’associazione aveva spiegato che l’assicurazione obbligatoria sugli immobili privati pur non rappresentando la soluzione al problema, può essere considerato uno dei possibili passi per avviare un percorso virtuoso e complesso che abbia come meta finale la cultura della prevenzione e della messa in sicurezza di strutture e infrastrutture.

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