CTU: da cosa deriva la responsabilità civile?

In quale caso incorre? Dal risarcimento del danno al requisito della colpa grave, un’utile guida per il consulente professionista

Paolo Frediani 24/04/20

Il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), come ausiliario del giudice cui vengono demandate questioni di natura tecnica, ha un ruolo di grande responsabilità, in quanto garante del corretto svolgimento dei processi e figura predisposta alla tutela degli interessi dei soggetti coinvolti.

Ci occuperemo in questo approfondimento della responsabilità civile del CTU, che riguarda le ipotesi dove questi possa cagionare un danno a terzi nell’adempimento dell’incarico affidatogli. La previsione dell’art. 64 cod. proc. civ. ove il consulente tecnico d’ufficio è “in ogni caso” tenuto a risarcire i danni causati alle parti del processo è significativa della speciale attenzione riservata dal legislatore all’attività dell’ausiliare che ha natura prettamente professionale sostanziandosi in una prestazione d’opera intellettuale svolta nell’interesse della giustizia.

CTU: le regole della responsabilità civile

Sulla natura del danno, secondo il prevalente orientamento, il fatto dannoso può essere imputato a responsabilità del consulente solo quando egli incorra in colpa grave, riferibile a sue gravi e inescusabili negligenza o imperizia, nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti (Cass. civ. sez. I, 21-10-1992 n. 11474, Cass. civ. sez. III, 01-12-2004 n. 22587, Trib. Bologna sez. III, 15-03-2010); invero il secondo comma dell’art. 64 c.p.c. precisa “in ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”: l’obbligo risarcitorio sarebbe condizionato alla sussistenza della responsabilità penale contemplata dalla norma.

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Quando incorre in “colpa grave”?

La colpa grave, in particolare, ricorrerebbe ove la condotta del CTU fosse consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, e tale da risolversi in un uso strumentale e illecito dell’incarico. In altre parole la responsabilità civile del consulente dell’ufficio sarebbe prospettabile solo ove ricorresse il presupposto d’applicazione della sanzione penale dell’arresto prevista dal medesimo art. 64 cod. proc. civ.

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Al contrario alcuni interpreti sottolineano come invece nella disciplina della responsabilità civile non abbia alcuna rilevanza che il reato previsto al secondo comma dell’art. 64 cod. proc. civ. presupponga la colpa grave, ben potendo richiedersi un grado di colpa più elevato per l’applicazione della sanzione penale rispetto a quello sufficiente a integrare la responsabilità risarcitoria. Secondo questa opinione la responsabilità civile del CTU può discendere da qualsiasi condotta illecita sia essa imputabile a dolo, o a colpa grave o anche a colpa lieve dovendosi intendere l’inciso “in ogni caso” nel senso di introdurre una figura di danno risarcibile secondo i principi generali in materia di illecito civile extracontrattuale.

Proprio sulla natura del rapporto tra gli interpreti vi è maggiore accordo sulla natura extracontrattuale della responsabilità del CTU atteso che egli svolge una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell’interesse generale e superiore della giustizia (Cass. civ., 25-05-1973, n. 1545; Cass civ. Sez. I, 21-10-1992, n. 11474). Naturalmente la responsabilità del CTU potrà rilevarsi solo quando egli abbia provocato dei danni, e solo se di essi sia data prova dalla parte interessata (sulla quale grava il relativo onere probatorio, giusta l’art. 2697 cod. civ.).

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In applicazione dei principi generali in materia risarcitoria il CTU potrà rispondere solo dei danni che siano stati causati dalla condotta commissiva od omissiva da lui posta in essere nell’espletamento dell’incarico. Nell’ipotesi in cui nel corso del processo la consulenza sia dichiarata nulla, potrà prospettarsi l’obbligo di restituire il compenso corrispostogli dalle parti in ragione del fatto che la nullità della consulenza priverebbe di funzione giustificativa il detto pagamento (Cass. civ. Sez. I, 21-10-1992, n. 11474).

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