Obbligo di contabilizzazione del calore: come calcolare la convenienza economica

Paolo Zanoli 04/11/16

Come sappiamo, a luglio 2016 è stato pubblicato il D.lgs. 141/2016 che va a integrare il D.lgs. 102/2014 e che recepisce la direttiva europea sull’efficienza energetica (EED 27/2012). Per quanto riguarda la contabilizzazione del calore, è stata confermata la scadenza entro cui i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione devono essere installati: il 31 dicembre 2016.

Come stabilire se il condominio può non installare l’impianto di contabilizzazione del calore a causa del costo superiore al risparmio che ne conseguirebbe?

In questo senso, può essere molto utile lo strumento gratuito Contabili.van per il calcolo della convenienza economica.

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Normativa di riferimento

Art. 9.4 DLgs 102-2014 integrato dal DLgs 141-2016
[…]

b) Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459; [n.d.a: in questo comma non si prescrive la relazione asseverata, ma la sua mancanza è sanzionata all’art. 16.7]
[…]

Per approfondire:

https://ediltecnico.it/contabilizzazione-calore-ripartizione-spese/

Premessa sulla metodologia

  • La norma UNI EN 15459:2008 è intitolata: Prestazione energetica degli edifici – Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici (titolo in italiano e testo in inglese).
  • La norma suddetta indica come calcolare la redditività di un investimento relativo ad impianti energetici. Il metodo è quello classico del Valore Attuale Netto – VAN.
  • Il metodo del VAN richiede la definizione dei dati di su cui sviluppare i calcoli ed ottenere i risultati. Nell’utilizzo professionale, questi dati sono a discrezione di chi valuta l’investimento e sono:
    – i parametri con cui valutare l’investimento (la durata, il costo dell’opportunità / tasso di sconto);
    – il costo dell’investimento e i futuri flussi di cassa (entrate / risparmi e uscite). I flussi di cassa futuri sono quelli previsti, per definizione non certi e spesso funzione di andamenti economici non sotto il controllo dell’investore (per es. costo lavoro, costo carburante).
  • Sia i parametri suddetti che i flussi di cassa sono critici sul risultato. Quando è richiesto di utilizzare il metodo per una valutazione a valore legale, sarebbe opportuno avere dal legislatore chiare indicazioni sui criteri con cui impostarli.

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  • La norma UNI EN non risponde, se non genericamente, a quanto sopra. E’ inoltre orientata alla valutazione  di investimenti significativi per edifici rilevanti (alterative tra diverse concezioni impiantistiche, scelta tra le fonti energetiche, ecc.). Quello che con buona volontà vi si può ricavare o estrapolare di utile, per i casi di cui ci si occupa, è contenuto in poche righe ed è riassunto di seguito.
  • La norma UNI EN 15459 suggerisce che:
    – la valutazione dell’investimento sulla parte contatori di un impianto sia su di un tempo di 10 anni (tabella A1 della norma);
    – il tasso di aumento del costo dell’energia sia, in prima approssimazione, considerato uguale al tasso di inflazione (paragrafo 6.2.4 della norma);
  • In definitiva, stando sempre al caso di installazione di sistemi di misura del calore, il calcolo del VAN consente, a chi ha confidenza con queste valutazioni, di stabilire se l’investimento è a suo parere conveniente. Mancando le indicazioni per un corretta definizione dell’assegnazione dei dati citati in precedenza, non consente invece di conoscere se è conveniente nel senso inteso dalla normativa. Ammesso che presso il legislatore fosse stato definito tale senso.

Assegnazione dei parametri per il calcolo del VAN

Per ovviare a quanto espresso al punto precedente, l’unica soluzione è quella di effettuare un calcolo molto conservativo, cioè con i parametri più sfavorevoli alla tesi di non convenienza.
– costo dell’opportunità / tasso di sconto di sconto = 0;
– tempo di valutazione: 10 anni (come da suggerimento del DM 19-6-2009 per le raccomandazioni sugli Attestati di Certificazione Energetica e come suggerito dalla norma UNI EN 15459);
– risparmio energetico conseguito: 10% rispetto all’impianto senza contabilizzazione (come valutato nelle norme UNI-TS 11300-2:2014 paragrafo 6.1.3);
– aumento del costo del combustibile uguale al tasso di inflazione previsto (come suggerito dalla norma UNI EN 15459);
– costi come da preventivi documentati (IVA compresa) di
– progetto, prodotti e installazione (parametrizzazione),
–  manutenzione annua presunta (guasti) e lettura periodica,
– spese amministrative.
– applicazione detrazioni 50% su progetto, installazione e manutenzione.

 

Foglio di calcolo

Se si ritiene, si può utilizzare come base per il foglio di calcolo: Contabili.van.xlsx (sviluppato con Windows Excel 2016 – compatibile con le versioni Excel 2013 e 2010).

Per l’utilizzo del foglio di calcolo occorre:

  • una conoscenza almeno di base di Windows Excel
  • una conoscenza almeno di base dei parametri di valutazione degli investimenti (VAN, TIR, PBP).

Il foglio è protetto allo scopo di facilitare la correttezza dell’inserimento dei dati. La protezione si può disabilitare senza password.

Il risultato VAN positivo, di conseguenza TIR maggiore di zero e periodo di recupero (PBP) minore di 10 anni, significa che l’investimento è, secondo il metodo, conveniente.

Nel foglio di calcolo, per il calcolo del VAN è stato scelto di semplificare considerando i flussi di cassa (entrate /risparmi e uscite) a livello annuale.  A motivo degli attuali livelli di inflazione e di tassi finanziari, il risultato è comunque di buona precisione. Sicuramente non introduce un margine di errore superiore da quello che ci si aspetta tra dati previsti e dati attuali.

La cartella Excel contiene un foglio denominato “avvertenze” che deve essere letto attentamente prima di effettuare calcoli.

Paolo Zanoli

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