È evidente lo scopo di tale normativa, che mira a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e, conseguentemente, la diffusione di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Naturalmente è sempre possibile installare tali strutture anche nei caseggiati esistenti, operazione che per effetto delle recenti politiche fiscali risulta anche particolarmente vantaggiosa per la collettività condominiale.
Colonnine elettriche, disciplina condominiale
Secondo l’articolo 17 quinquies, comma secondo, della l. n. 134/2012, le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136 c.c. secondo comma (cioè la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). Resta fermo quanto disposto dagli artt. 1120, comma 2, e 1121, comma 3, c.c. (art 17 quinquies, comma terzo, l. n. 134/2012).
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Probabilmente il richiamo al comma secondo dell’articolo 1120 c.c. è errato ed il legislatore voleva riferirsi al quarto comma dello stesso articolo; di conseguenza tali dispositivi elettrici non dovrebbero arrecare pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell’edificio o alterarne il decoro architettonico.
Si devono escludere, però, problemi di decoro o stabilità dell’edificio, mentre il punto di ricarica (che deve essere sempre conforme agli standard tecnici e di sicurezza vigenti) richiede il necessario ricorso ad un installatore abilitato, che deve rilasciare un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento secondo le norme di sicurezza elettrica. In ogni caso tale installazione non sembra possa essere considerata un’innovazione gravosa atteso che lo sono solo quelle che comportano una spesa di rilevante entità, considerata in riferimento al valore dell’intero edificio e non sull’ammontare della spesa che grava sul singolo condomino. Allo stesso modo non può essere considerata voluttuaria in quanto il legislatore stesso le considera opere utili per i condomini.
Le colonnine elettriche del singolo condomino
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi in questione secondo le modalità ivi previste. Del resto l’articolo 17 quinquies, comma secondo, della l. n. 134/2012 ricorda che comunque trova applicazione l’articolo 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
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A tal fine può apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Tale norma consente l’installazione di colonnine nelle parti comuni anche da parte di un unico condomino (di un solo gruppo di condomini) senza passare attraverso l’assemblea. Naturalmente i costi di installazione saranno poi ripartiti solo tra i condomini che abbiano voluto la colonnina e che ne faranno utilizzo, mentre le spese relative al consumo saranno ripartite in proporzione all’uso/consumo del bene ai sensi dell’art. 1123 c.c. (le colonnine sono fornite di contabilizzatori del consumo).
Tuttavia, il condomino dissenziente può sempre cambiare idea e partecipare all’utilizzazione della colonnina; in questo caso, egli dovrà esercitare il cosiddetto riscatto pro quota dell’impianto ai sensi dell’art. 1121, comma 3, c.c. e pagare in modo retroattivo quanto dovuto.
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Colonnine elettriche condominio, agevolazioni
In seguito alla legge di Bilancio 2021, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di colonnine di ricarica possono andare in detrazione nella misura del 110% (ne avevamo parlato anche qui).
Infatti il Decreto cd. “Rilancio” del 2020, all’articolo 119, comma 8, porta al 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 (o da scontare in fattura o cedere come credito d’imposta), ciò che altrimenti avrebbe dato diritto alla detrazione del 50% in dieci anni.
Ma ciò a condizione che sia eseguito anche solo uno degli interventi trainanti elencati dal primo comma dello stesso articolo e, comunque, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa (fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione): euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.
Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.
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