No all’ordine di demolizione in caso di interventi edilizi in parziale difformità dal titolo abilitativo. Demolizione esclusa anche per gli illeciti di natura formale in relazione agli obblighi antisismici. In questo ambito, infatti, contano solo le violazioni di natura sostanziale, ossia il mancato rispetto delle norme tecniche. Possibili sanzioni amministrative, ma demolizione no.
A fare il punto sulla tipologia di sanzioni applicabili nei casi specifici e in riferimento in particolare alla normativa antisismica la sentenza 19256/2026 della Cassazione (sezione penale) che offre lo spunto per fare un riepilogo dettagliato della tipologia di illeciti per i quali la demolizione può essere imposta e non è contestabile, e quando, invece, l’illecito non è rilevante da questo punto di vista.
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Indice
- Il fatto e la doppia imputazione
- Quando la demolizione è sempre obbligatoria
- Parziale difformità sanabile con la fiscalizzazione
- Violazioni antisismiche, contano solo quelle sostanziali
- Tipologie di abuso edilizio e competenze sanzionatorie
- Violazioni antisismiche e ordine di demolizione (art. 98, co. 3, TUEd)
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Il fatto e la doppia imputazione
Il caso trattato parte dalla condanna pronunciata dal Tribunale per la realizzazione, in zona sismica, un condotto fognario interrato di circa 200 metri con annessi pozzetti di ispezione. Il condotto era stato collegato alla pubblica fognatura anziché alla vasca di accumulo prevista dal permesso di costruire. Le imputazioni erano due: la variazione essenziale al permesso di costruire ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, e la violazione degli artt. 93 e 95 del medesimo decreto per l’omesso deposito degli atti progettuali presso il competente Ufficio del Genio Civile.
In sede di giudizio il Tribunale ha riqualificato la condotta dalla variazione essenziale alla parziale difformità ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), e prevista l’ammenda di 2.000 euro. In aggiunta a questo, però era stato disposto anche l’ordine di demolizione delle opere ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Testo Unico dell’Edilizia, subordinando però questo adempimento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza era stata impugnata e la questione arrivata in Cassazione, che ha dato ragione al costruttore.
Quando la demolizione è sempre obbligatoria
La Corte nella sentenza ha ricordato per prima cosa il perimetro applicativo dell’art. 31, comma 9, del TUE. Il testo prevede che, per le opere abusive “di cui al presente articolo”, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di abuso edilizio (art. 44), ordini anche la demolizione dell’abuso stesso.
Il riferimento agli abusi previsti dal “presente articolo” riguarda, però, sostantivamente elencati nel testo in questione, ossia interventi eseguiti: in assenza di permesso di costruire; in totale difformità; con variazioni essenziali. Dunque queste e soltanto queste sono le tipologie di abuso che rientrano nel perimetro dell’articolo e che perciò impongono l’ordine di demolizione senza possibilità di sanzioni alternative.
Parziale difformità sanabile con la fiscalizzazione
Nei casi non espressamente elencati, dunque, la demolizione dell’abuso non è un atto dovuto. In particolare, si legge nella sentenza, per la parziale difformità – sanzionata dall’art. 44, comma 1, lett. a) – il giudice penale può irrogare la sola pena dell’ammenda. Le altre misure, vale a dire l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi o nell’irrogazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva ai sensi dell’art. 34 del TUE, restano di esclusiva competenza dell’autorità amministrativa comunale.
Nel caso in questione, il Tribunale aveva esso stesso qualificato la condotta come parziale difformità e basta. Una volta operata tale riqualificazione, dunque, l’adozione dell’ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, risultava del tutto priva di base normativa.
Violazioni antisismiche, contano solo quelle sostanziali
La Cassazione esclude anche che l’ordine di demolizione possa essere applicabile per violazione della disciplina antisismica. L’art. 98, comma 3, del TUE, infatti, in questo ambito consente al giudice di ordinare la demolizione dell’immobile soltanto quando la violazione accertata sia di natura sostanziale, ovvero quando riguardi l’inosservanza delle norme tecniche costruttive.
La violazione contestata – l’omesso deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile ex artt. 93 e 95 del TUEd – è qualificabile come violazione meramente formale, relativa ad un adempimento procedurale. Come ribadito dalla Sezione III in numerose pronunce (nn. 6371/2013, 37322/2007, 40985/2006, 48685/2003, 3113/1993) e confermato da Sez. 3, n. 2342/2022, l’accertamento incidentale di violazioni tecniche che non formino oggetto di contestazione suppletiva non può legittimare l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 98, comma 3, TUE. Di qui il sì al ricorso.
La Corte annulla così senza rinvio la sentenza del Tribunale di Napoli Nord limitatamente all’ordine di demolizione, che elimina, e alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento della demolizione stessa.
Tipologie di abuso edilizio e competenze sanzionatorie
Ecco una tabella di riepilogo della tipologia di illeciti per i quali la demolizione può essere imposta, senza possibilità di contestazione, e quella per cui non è possibile.
Tipologia di abuso | Art. TUEd | Reato ex art. 44 | Ordine demol. giudice penale (art. 31, co. 9) | Sanzione amministrativa P.A. |
|---|---|---|---|---|
Assenza permesso di costruire | Art. 31 | Lett. b)/c) | Sì | Demolizione d’ufficio |
Totale difformità | Art. 31 | Lett. b)/c) | Sì | Demolizione d’ufficio |
Variazione essenziale | Artt. 31-32 | Lett. b) o lett. a) | Sì | Demolizione d’ufficio |
Parziale difformità | Art. 34 | Lett. a) | No | Ripristino o sanzione pecuniaria sostitutiva (art. 34) |
Violazioni antisismiche e ordine di demolizione (art. 98, co. 3, TUEd)
Tipo di violazione | Natura | Ordine demol. art. 98, co. 3 |
|---|---|---|
Inosservanza norme tecniche costruttive | Sostanziale | Sì |
Omesso deposito atti progettuali al Genio Civile | Formale | No |
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