CCNL Edilizia Artigianato: novità su campo di applicazione, classificazione personale e apprendistato

Tutte le novità dopo l’accordo che aggiorna alcuni aspetti del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini

Paolo Ballanti 30/10/23
Il 5 settembre 2023 Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia con le sigle sindacali Feneal – UIL, Filca – CISL e Fillea-CGIL hanno siglato un accordo che aggiorna alcuni aspetti del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del 4 maggio 2022.

Tra gli argomenti interessati dall’aggiornamento figurano la sfera di applicazione del CCNL, la classificazione del personale e la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.

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Analizziamo le novità in dettaglio.

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Da quando decorrono le modifiche?

Come previsto dall’intesa dello scorso 5 settembre, i temi interessati dall’aggiornamento contrattuale decorrono dalla sottoscrizione dell’accordo e diventano parte integrante del CCNL del 4 maggio 2022.

Gli effetti per i dipendenti già in forza hanno decorrenza 1° gennaio 2024.

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Sfera di applicazione

Il CCNL in parola, secondo le nuove disposizioni in materia di sfera di applicazione, figlie dell’accordo del 5 settembre 2023, opera su tutto il territorio nazionale per i dipendenti di:

  • imprese artigiane, considerate tali in base alla Legge 8 agosto 1985, numero 443 e successive modificazioni;
  • micro, piccole e medie imprese industriali (PMI);
  • consorzi artigiani, costituti anche in forma di cooperativa;

attivi nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività:

  • progettazione e costruzione;
  • ristrutturazione, manutenzione, risanamento conservativo e ripristino, efficientamento energetico, edilizia antisismica;
  • preparazione e posa in opera;
  • costruzione e manutenzione servizi;
  • costruzione e manutenzione infrastrutture e reti di servizi;
  • movimento terra e aree boschive;
  • opere marittime e lagunari;
  • opere di demolizione e rimozione;
  • opere di restauro, risanamento conservativo e corredo urbano.

In particolare, l’accordo in argomento ha provveduto ad aggiornare e razionalizzare le attività che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL.

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Classificazione dei lavoratori

La nuova classificazione dei lavoratori, come emerge dall’accordo del 5 settembre 2023, vede l’introduzione ai livelli 7°, 6° e 5° delle qualifiche relative al cantiere e alle attività del restauro e dell’archeologia.

Ai livelli 4° e 3° viene poi prevista la figura professionale dei lavoratori in fune.

Si ricorda che il CCNL prevede i seguenti livelli di inquadramento:

Livelli Categorie Parametri
Impiegati di prima categoria super 205
Impiegati di prima categoria 180
Impiegati di seconda categoria – Operai di quinto livello 150
Assistenti tecnici già inquadrati in terza categoria – Operai di quarto livello 139
Impiegati di terza categoria – Operai specializzati 130
Impiegati di quarta categoria – Operai qualificati 115
Impiegati di quarta categoria primo impiego – Operai comuni 100

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Apprendistato

L’accordo del 5 settembre 2023 è intervenuto modificando l’Allegato D al CCNL, dedicato all’apprendistato professionalizzante.

In particolare, è stata così rideterminata la retribuzione dell’apprendista (articolo 7 dell’Allegato D):

Gruppi I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII sem. IX sem. X sem.
74 76 79 79 86 86 91 91
74 76 79 79 86 86 91 91
74 76 79 79 86 86 91 96
74 76 79 86 91 96

Da notare che il compenso dell’apprendista è determinato mediante l’applicazione delle percentuali indicate in tabella. Queste ultime operano con riferimento a:

  • minimo di paga;
  • indennità di contingenza;
  • indennità territoriale di settore;
  • v.r.;
  • percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.

Per il gruppo 1° e 2° l’applicazione delle percentuali riportate in tabella è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

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Apprendistato professionalizzante specialistico

L’Allegato D prevede all’articolo 9 la definizione di un nuovo profilo di Apprendistato professionalizzante specialistico, il cui percorso formativo è così strutturato:

  • l’impresa, attraverso la predisposizione e la condivisione con il sistema bilaterale formativo delle Scuole Edili / Enti Unificati, pianifica e definisce un Piano Formativo Individuale (PFI) con l’obiettivo di dotare l’apprendista di competenze per svolgere mansioni riferibili ad elevate qualifiche;
  • i corsi professionalizzanti, previsti nel PFI e compresi nel CFN, saranno obbligatoriamente messi a disposizione delle Scuole Edili / Enti Unificati e saranno usufruibili per l’impresa gratuitamente;
  • il PFI può prevedere, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro trentasei mesi dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Al termine del periodo di apprendistato, il livello di inquadramento è il seguente:

  • gli apprendisti operai del 1° gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4° o 5° livello;
  • gli apprendisti operai del 2° gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3° o 4° livello;
  • gli apprendisti operai del 3° gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello.

Agli apprendisti assunti in base all’articolo 9 citato si applicheranno le seguenti percentuali retributive:

Gruppi I° anno II° anno III° anno VII° sem. VIII° sem. IX° sem.
1 Sp 78 80 86 91 96 96
2 Sp 78 80 86 91 96
3 Sp 78 80 86 91

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Decorrenza

La nuova regolamentazione sull’apprendistato professionalizzante opera con riferimento ai rapporti sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2023. I contratti stipulati anteriormente “continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto” fatto salvo un adeguamento della “percentuale retributiva a decorrere dal semestre successivo quello in scadenza alla data del 1° Gennaio 2024(Allegato D).

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Foto:iStock.com/nuttapong punna

Paolo Ballanti

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