Casi pratici IMU, le risposte del Ministero delle finanze

Aliquote 2018, indicazioni per il calcolo, casi specifici e pratici: tutto quello che devi sapere per pagare l’IMU entro il 18 giugno.

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Anche quest’anno è ormai arrivato il 18 giugno, la scadenza della prima rata IMU 2018. Gli immobili esenti da imposte sono:
prima casa (escluse le categorie A1, A8 e A9) e pertinenze (le pertinenze godono delle agevolazioni relative all’abitazione principale nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
immobili equiparati alla prima casa da regolamento comunale;
casa coniugale assegnata al coniuge a dopo separazione legale, divorzio, annullamento;
fabbricati rurali a uso strumentale dell’attività agricola;
– terreni di imprenditori agricoli e coltivatori diretti, oppure che si trovano nei terreni montani o parzialmente montani;
– unità immobiliare di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa (incluse  quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica);
– unico immobile del personale di forze dell’ordine, polizia, vigili del fuoco, che non vi dimori abitualmente, e che non sia dato in affitto;
– alloggi sociali;
– la sola unità immobiliare: posseduta da cittadini italiani: non residenti in Italia, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza; posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia (a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso);
– immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana;
fabbricati colpiti dagli eventi sismici (Abruzzo 2009; Emilia Veneto e Lombardia 2012; Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 2016).

Aliquote 2018 uguali a quelle del 2017

“Il versamento della prima rata dell’IMU 2018 e della prima rata della TASI 2018 deve essere effettuato entro il 18 giugno 2018 sulla base dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote applicabili, con riferimento a ciascuno dei due tributi, per l’anno 2017″. Le aliquote si possono verificare consultando il sito web del Comune in cui si trova l’immobile, nella sezione delle tasse immobiliari.

Per consultare le aliquote si può usare lo strumento ufficiale dal Dipartimento delle Finanze, che pubblica tutti i regolamenti comunali emanati entro le scadenze di legge (vai al motore di ricerca). Fra i calcolatori online, quello di amministrazionicomunali.it, che consente anche di stampare il modello F24, ci sembra il migliore.

I Casi pratici IMU, le risposte del Ministero delle finanze

Continuando nell’analisi, riportiamo le risposte dei tecnici del MEF del 2016 ai quesiti più controversi e ai casi più frequenti dell’applicazione IMU. Le risposte valgono anche per il 2018. Ricordiamo anche che è possibile trovare sempre nuove informazioni sulla nostra pagina dedicata alla nuova IMU, contenente la documentazione ufficiale (compresa la circolare IMU del MEF), le guide dei Comuni, il software gratuito per il calcolo IMU e gli articoli di aggiornamento.

Coniugi che abitano in due case diverse nello stesso Comune

Se due coniugi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso comune possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale?

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

E per le abitazioni concesse in comodato cosa succede? Leggi IMU e TASI 2016: le agevolazioni per le abitazioni concesse in comodato

Coniugi che abitano in due case diverse in Comuni diversi

Se due coniugi risiedono in due immobili diversi situati in diversi comuni in che modo possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? E, inoltre, se i due coniugi hanno due figli di età non superiore a 26 anni chi usufruirà della maggiorazione?

Nel caso in questione gli immobili sono situati in comuni diversi e, pertanto, entrambi i coniugi possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale. Per quanto riguarda la maggiorazione per i figli si precisa che essa spetterà al coniuge per l’immobile in cui i figli dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Padre e figlio proprietari al 50% dell’immobile

Se padre e figlio possiedono ognuno il 50% di un immobile in cui vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente il figlio, il padre può usufruire delle agevolazioni per abitazione principale?

Le agevolazioni per abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Nel caso di specie solo il figlio potrà usufruire dell’aliquota ridotta e della intera detrazione di 200 euro. Il padre, invece, non può usufruire di alcuna agevolazione e, pertanto, sarà tenuto per lo stesso immobile al pagamento del tributo come “altro fabbricato” utilizzando l’aliquota relativa ad immobili diversi dall’abitazione principale. Per l’IMU, infatti, non è prevista la possibilità da parte dei comuni di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti.

Immobile con due proprietari con percentuali diverse

Se due soggetti hanno un immobile in comproprietà e uno possiede il 30% e l’altro il 70%, ed entrambi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nello stesso immobile, la detrazione di € 200 spetta in parti uguali o in proporzione alle quote di possesso?

Nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di € 200 è suddivisa fra i soggetti passivi in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Proprietà in un immobile ma residenza in un altro non di proprietà

Se un soggetto risiede anagraficamente in un immobile di sua proprietà ma dimora abitualmente, per motivi di lavoro, in un immobile di cui non è proprietario situato in un comune diverso, per il pagamento dell’IMU può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale?

Le agevolazioni per l’abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Pertanto, nel caso di specie, non ricorrendo i requisiti prescritti, il contribuente sarà tenuto a pagare l’IMU senza usufruire delle agevolazioni in discorso, considerando l’immobile come abitazione a disposizione.

Cantina accatastata con l’abitazione principale

Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione principale, cosa accade nel caso in cui la cantina risulta accatastata unitamente all’abitazione?

Il contribuente può intendere come pertinenza dell’abitazione principale soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie: C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

In tale limite rientra anche la pertinenza accatastata unitamente all’abitazione principale. Per cui, nel caso prospettato, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in tale categoria rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale.

Cantina e soffitta accatastate con l’abitazione principale

Come bisogna calcolare l’IMU nel caso in cui due pertinenze, ad esempio soffitta e cantina, siano accatastate unitamente all’abitazione principale, tenendo conto del fatto che se dette pertinenze fossero accatastate separatamente sarebbero incluse nella categoria catastale C/2?

In tal caso, non essendo possibile scindere le due unità accatastate unitamente all’abitazione, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza, ad esempio un garage, classificata in categoria catastale C/6 o C/7.

Fonte della foto: Mioaffitto.it

Redazione Tecnica

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