Cambio destinazione uso garage in condominio, cosa si può e non si può fare

In quali casi un singolo condomino può trasformare il garage mutandone la destinazione d’uso? Vediamo qualche esempio

Scarica PDF Stampa

Spesso nel corso del tempo i proprietari di un’unità immobiliare ubicata in condominio – per motivi di carattere personale o alle volte più semplicemente per ottenere un maggiore introito in caso di compravendita – decidono di mutarne la destinazione d’uso.

Tale mutamento, se nel regolamento o successiva delibera non è previsto alcun limite alla facoltà di utilizzazione e destinazione dell’unità immobiliare, non consente agli altri partecipanti al condominio di opporsi a detta trasformazione, a meno che non vi sia il rischio di pregiudizi alla sicurezza o alla stabilità o al decoro dell’edificio.

Leggi anche Superbonus isolamento soletta garage: spesa ripartita tra i condomini

Da garage ad abitazione

Bisogna ricordare che l’articolo 1122 c.c. non impedisce al singolo condomino di imprimere alla sua proprietà esclusiva una determinata destinazione, poiché la norma vieta soltanto di compiere, nell’unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, opere che possano danneggiare le parti comuni dell’edificio, non già opere che consistano nella semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro.

Ne consegue che, se la specifica destinazione della proprietà esclusiva del singolo condomino sia stata ottenuta mediante la realizzazione di opere che arrechino pregiudizio alle parti comuni, si verifica la violazione dell’art.1122 c.c.: in tal caso, correttamente, il giudice inibisce la nuova destinazione, ordinando la rimozione delle opere pregiudizievoli, se una domanda in tal senso sia stata ritualmente proposta.

È pacifico, quindi, che non sia consentito ad un condomino di trasformare l’autorimessa in abitazione se determina un peggioramento dell’estetica della facciata, risolventesi anche in pregiudizio economicamente apprezzabile per il decoro abitativo generale dell’edificio, posto in zona residenziale.

Del resto, il concetto di danno, cui la norma sopra detta fa riferimento, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o dell’intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico, per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato.

>> Ti interessano gli articoli sul condominio? Ricevili direttamente!

Da magazzino a garage

Il singolo condomino può certamente procedere al cambio di destinazione da magazzini a garage, se tale cambio non ha comportato l’esecuzione di alcuna opera materiale e danni estetici.

Ne consegue che gli altri condomini devono tollerare l’accesso con mezzi meccanici alla proprietà esclusiva del singolo che ha trasformato un magazzino in autorimessa, lasciandogli lo spazio per le manovre di ingresso e regresso, anche se ciò comporta il sacrificio di una modesta area, una riduzione dei posti auto ed una diversa collocazione delle auto parcheggiate.

L’uso di un’area scoperta comune, infatti, deve avvenire in modo da consentire a tutti i condomini il pari godimento, non assumendo rilievo il mutamento di destinazione dei magazzini a garage operato dal condomino.

Leggi anche Restringimento balconi cappotto termico Superbonus. Non può astenersi il singolo condomino

Da palestra a garage

Ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari; tuttavia è anche vero che, mediante questa utilizzazione, non può essere alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi.

Di conseguenza il mutamento di destinazione dell’immobile di un condomino da palestra ad autorimessa, con la connessa apertura di diversi accessi carrabili (pur se assistiti dal preventivo rilascio di altrettante concessioni) si pone in contrasto con l’art. 1102 c.c., se comporta notevoli svantaggi agli altri condomini che non possono continuare a fruire pienamente della possibilità di parcheggiare – secondo le precedenti modalità – lungo i lati di un’area comune.

Tale situazione è particolarmente evidente se l’esercizio del passo carraio verso le nuove autorimesse, determina la riduzione di sei spazi per il parcheggio, non compensata dall’esistenza dei nuovi spazi per parcheggio costituiti dalle autorimesse (Cass. civ., sez. II, 15/09/2021, n. 24937).

In tale ipotesi si può parlare di vera e propria alterazione dell’equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri condomini. Non è possibile ledere il principio di solidarietà (che è fondamentale nell’ambito dei rapporti condominiali), il quale impone un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.

Pertanto, un condomino non può neppure collocare scivoli permanenti sopra un marciapiede per accedere con l’autovettura al locale ad uso negozio di sua proprietà, dal medesimo utilizzato come box auto, così mutando la destinazione del marciapiede.

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.

Consigliamo

Due utili manuali sul condominio, indispensabili per chi vuole (o deve) essere sempre aggiornato sulle tematiche condominiali:

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  43.20 €

Guida alla ripartizione delle spese condominiali

Il presente volume, con riferimento costante al dato normativo e alle decisioni più recenti dei giudici, offre al lettore le conoscenze per utilizzare al meglio i principi generaliche sono alla base della ripartizione degli oneri condominiali e del recupero crediti.  In particolare il volume affronta il tema della variegata terminologia utilizzata dal legislatore per le spese condominiali in generale, analizzando i criteri generali che presiedono alla ripartizione, ponendo in luce la loro derogabilità. Nella seconda parte del volume si affronta, in modo esaustivo, la disciplina della ripartizione delle spese delle diverse parti comuni, delle scale, del solaio, del lastrico e della terrazza a livello di uso esclusivo e degli impianti comuni. Particolare attenzione viene dedicata al problema del riparto delle spese di riscaldamento dopo il passaggio alla termoregolazione e contabilizzazione di calore secondo le indicazioni contenute nella legge, tenendo conto delle novità contenute nel nuovo d.lgs. 102/2014, modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020. Non poteva mancare poi un’analisi dello “spinoso” tema delle spese di manutenzione e ricostruzione dei balconi. L’ultimo capitolo tratta in modo diretto e pratico dei principali temi legati al recupero crediti, affrontando tutte le principali problematiche legate al rapporto tra creditori e debitori nel settore condominiale.   Giuseppe BordolliMediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del Quotidiano condominio 24 ore, di Diritto.it e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia.

Giuseppe Bordolli | 2021 Maggioli Editore

34.00 €  27.20 €

Immagine: iStock/Gaihong Dong

Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento