Permesso di costruire, proroga: quando non è assolutamente possibile?

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Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio dei lavori previsti nel progetto e quelli per la loro ultimazione (tre anni dalla data di inizio). Accade spesso, però, che allo spirare dei tre anni i lavori in argomento non vengono ultimati a causa di innumerevoli problematiche che intervengono nel corso della loro esecuzione.

L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prevede una proroga di due anni per consentire il completamento delle opere in corso, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, o in considerazione della mole dell’opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive.

 

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Inoltre, il comma 4, del citato art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, prevede che il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La crisi economica che ha afflitto il settore dell’edilizia non è un motivo che può consentire la proroga sic et simpliciter del permesso di costruire. Invero, in base all’art. 15 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, i termini de quibus possono esser prorogati con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, o in considerazione della mole dell’opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive. La crisi congiunturale dell’edilizia non è pertanto una valida ragione opponibile all’inutile decorso dei termini predetti, né per giustificare l’inerzia del titolare del permesso di costruire, perché fa riferimento a considerazioni generiche non rilevanti rispetto all’obbligo di osservare i tempi d’inizio e completamento dei lavori (Consiglio di Stato, Sezione IV, 6 ottobre 2014, n. 4975).

 

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Inoltre, è jus receptum, che la decadenza costituisce l’effetto automatico dell’inutile decorso del termine entro cui i lavori si sarebbero dovuti iniziare e concludere. Pertanto, essa ha natura non già costitutiva, bensì dichiarativa con efficacia ex tunc d’un effetto verificatosi ex se e direttamente (Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 marzo 2014 n. 1013).

In tal modo va letto l’art. 15, comma 2, II per. del d.P.R. n. 380 del 2001, in virtù del quale, inutilmente decorsi detti termini, «…il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga…». Restano così assorbite tutte le questioni su tal natura dichiarativa, nonché sulla necessità dell’avviso d’avvio del procedimento di decadenza, del tutto superfluo nel caso in esame. (Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 settembre 2011 n. 5028; 11 aprile 2014 n. 1747).

Mario Di Nicola

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