Alla progettazione è stata attribuita un’importanza centrale nel Nuovo Codice Appalti: si discute in questi giorni della centralità del progetto. Ma come sono cambiate davvero la concezione e la posizione del progetto all’interno del dlgs 50/2016, o Nuovo Codice Appalti, pubblicato il 19 aprile in Gazzetta Ufficiale? Più precisamente: com’è cambiato il ruolo della progettazione dal testo approvato dal consiglio dei Ministri al dlgs definitvo del 14 aprile al dlgs 50/2016 entrato in vigore? E rispetto alla legge delega?
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L’articolo che si occupa di “Livelli di progettazione per gli appalti e le concessioni di lavori nonché per i servizi” è il 23, che dovrebbe attuare quanto previsto alla lettera oo) della legge delega n. 11 del 2016 – Valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione dei lavori.
Il Nuovo Codice Appalti prevede che la progettazione sia articolata su tre livelli:
– fattibilità
– definitiva
– esecutiva
I livelli di progettazione, con il codice precedente, prevedevano:
– lo studio di fattibilità,
– la progettazione preliminare,
– la progettazione definitiva
– la progettazione esecutiva.
I livelli di progettazione devono assicurare:
– il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività,
– la qualità architettonica e tecnica dell’opera,
– la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
– un limitato consumo del suolo,
– il rispetto dei vincoli idrogeologici e sismici,
– l’efficientemente energetico,
– la compatibilità con le preesistenze archeologiche.
L’articolo 23 del Nuovo Codice Appalti prevede la razionalizzazione dell’attività di progettazione attraverso l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici come quelli di modellazione per l’edilizia e l’infrastruttura, promuovendo l’utilizzo del BIM. I professionisti italiani non sono forse ancora adeguatamente attrezzati ad applicare tali strumenti, ma sicuramente la PA al momento non lo è sicuramente. Sarebbe pertanto necessario che tutte le parti in gioco potessero adeguarsi con la stessa velocità ed utilizzando gli stessi strumenti.
Da sei mesi a partire dall’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, cioè dal 19 ottobre 2016, le Stazioni Appaltanti potranno chiedere l’uso del Building information modeling per le nuove opere e i servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Si valuterà una tempistica graduale per l’uso obbligatorio del BIM in base alle opere e ai servizi da affidare e all’importo.
Centralità del progetto: dalla legge delega al Nuovo Codice Appalti
Al fine di promuovere la centralità e la qualità dell’architettura, la lettera oo) della legge delega evidenziava la centralità della promozione attraverso l’uso del concorso. Questo non pare sia stato ritenuto adeguatamente importante durante la stesura dell’articolo infatti, all’interno del Nuovo Codice Appalti si legge “Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24”.
Facendo perdere in questo modo, in molti casi, la possibilità di scegliere il progetto migliore, attraverso una procedura pubblica che, proprio in quanto concorso, mette in primo piano il progetto e solo successivamente fa riferimento al progettista. Da quanto previsto nell’articolo, invece, si da priorità all’economicità facendo ricorso alle risorse già presenti all’interno della Pubblica Amministrazione.
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I tre livelli di progettazione non si differenziano solo per il nome che agli stessi, o meglio, al primo livello, preliminare, vengono dati. Infatti, all’interno della normativa precedente, di concerto fra il Codice ed il Regolamento, erano puntualmente elencati e descritti i vari documenti che dovevano far parte delle differenti fasi progettuali.
Ora invece, i contenuti della progettazione nelle tre fasi progettuali, sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali. La disposizione prevede, poi, che la stazione appaltante indichi gli elaborati progettuali necessari per le diverse fasi e stabilisce i contenuti.
Per approfondire e riscontrare l’Art. 93, commi 3-5, del d.lgs. 163/2006 con l’Art. 23, commi 5-8, del nuovo Codice Appalti puoi scaricare l’ebook o acquistare il volume.
Un punto che avrebbe dovuto essere contenuto all’interno di questo articolo è quella della limitazione all’appalto integrato. Non è stato così chiaramente esplicitato. L’unico riferimento infatti è dato dal co. 8 dove si dice solo:
Ove non diversamente previsto dal presente codice, si prevede che gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati, e nel contempo dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.
L’appalto integrato torna poi sottinteso, sia all’articolo 28 appalti misti, che in occasione dell’articolo 183 dello schema di decreto legislativo relativo alla Finanza di progetto.
Si prevede, inoltre, e questo è un bene per la qualità del progetto che può così mantenere una sua coerente unitarietà, che le progettazioni definitiva ed esecutiva siano, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo.
In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, come di norma, entrambi livelli di progettazione, l’avvio del progetto esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
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Quanto invece ai contenuti del progetto definitivo si rileva che, rispetto al precedente, prevede, l’individuazione compiuta dei lavori da realizzare e, l’utilizzo di prezziari, se disponibili, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Infine, le disposizioni relative al progetto esecutivo vengono notevolmente snellite. In particolare si prevede che il progetto definito determini in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. A questo punto sorge spontanea la domanda: quale è lo scopo dell’esecutivo se non lo sviluppo del dettaglio costruttivo che era proprio della fase di esecuzione delle opere, affidato all’impresa costruttrice selezionata, che in possesso delle tecnologie necessarie e dopo aver concordato con la D.L. il prodotto da adottare, era in grado di svilupparlo nel dettaglio. Pare intravedersi una ulteriore possibilità di apertura al reingresso dell’appalto integrato.
Centralità del progetto: confronto tra le varie versioni del Nuovo Codice Appalti
Le differenze tra la prima versione del Nuovo Codice Appalti resa pubblica dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo, la versione del decreto legislativo del 14 aprile 2016, di quella circlata inizialmente il 18 aprile e di quella pubblicata in Gazzeta ufficiale il 19 aprile, queste differenze sono indicate in questo pdf: clicca qui se vuoi analizzare le differenze tre le diverse versioni del Nuovo Codice degli Appalti dell’articolo 23 che si occupa della centralità della progettazione.
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