Le opere di movimento terra possono essere qualificate come attività edilizia libera? In alcuni casi specifici sì, come testimonia quanto si legge all’articolo 6 del Testo Unico per l’Edilizia e, precisamente, alla lettera d) del comma 1.
Se andiamo a leggere quanto riportato nel DPR n. 380/2001 (per l’appunto, il Testo Unico per l’edilizia), viene confermato che sono attività di edilizia libera «i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari».
Ma a livello concreto, quali sono questi interventi? Un esempio arriva da una recentissima sentenza del Tribunale della giustizia amministrativa della Campania. I giudici della sezione di Napoli del TAR regionale hanno infatti citato questa norma del Testo Unico per qualificare alcune opere di ingegneria naturalistica consistenti nella posa di pali di legno e tavole in legno a sostegno e contenimento di una siepe lunga circa 4 metri e di altezza 1,20 metri, con piantumazione di alberi di arancio.
In base alla decisione dei giudici, contenuta nella sentenza n. 1839 dello scorso 14 aprile 2016, un’attività di tal genere si configura come un intervento di manutenzione ordinaria «che non comporta l’alterazione permanente dello stato dei luoghi, ovvero di interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale».
Si tratta di uno dei tanti casi in cui il confine tra attività ordinaria (e quindi libera) e straordinaria (che dunque richiede il rilascio preventivo di un’autorizzazione da parte del Comune) è molto sottile.
Per una panoramica completa sull’attività edilizia libera (compresi anche esempi di attività agricola rientranti in detta categoria) la nostra Redazione ricorda che è stato pubblicato di recente il nuovo ebook di Ediltecnico dedicato a questo tema con decine e decine di casi analizzati di attività edilizia libera aggiornati ai decreti SCIA 1 e SCIA 2 (quest’ultimo in vigore dallo scorso 11 dicembre 2016).
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