I condòmini possono realizzare costruzioni nel cortile in condominio comune solo se non alterano la destinazione d’uso e non occupano parte della colonna d’aria sovrastante: è questo il principio generale espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5551/2016 ha imposto la demolizione di un manufatto costruito nella corte comune.
Un condòmino aveva realizzato un manufatto aderente al condominio e con colonne sulla corte comune. Per questo intervento era era stato citato in giudizio. Il nuovo corpo di fabbrica non impediva agli altri condòmini di utilizzare il cortile: perciò rispettava gli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile sull’uso della cosa comune e le innovazioni in condominio.
Secondo gli altri condòmini, però, la costruzione:
1) non rispettava le norme sulle distanze
2) avrebbe creato problemi statici all’edificio.
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Cortile in condominio: vietato occupare la colonna d’aria
Secondo i giudici, la funzione del cortile in condominio è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, quindi la colonna d’aria che li sovrasta non può essere occupata dai singoli condomini con costruzioni in aggetto. Ai sensi dell’articolo 840 del Codice Civile, non si può quindi usare a proprio vantaggio la colonna d’aria che sovrasta l’area comune se l’utilizzo ne compromette la destinazione naturale.
La Cassazione ha dato ragione ai condòmini, ma per un altro motivo: il manufatto realizzato sottraeva parte della colonna d’aria all’uso comune, ha ordinato la demolizione e il ripristino della situazione preesistente.
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