La realizzazione di opere edilizie abusive costituisce illecito permanente e comporta la loro demolizione, data la prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità, mediante provvedimento da notificare al responsabile dell’abuso (ordine di demolizione).
Ma a chi va notificato l’ordinanza di demolizione, quando l’abuso è stato eseguito da tempo immemorabile e i responsabili delle opere abusive non coincidono con gli attuali proprietari dell’immobile?
Come al solito ci viene in aiuto la giurisprudenza e, nel caso di specie, in riferimento ad una recinzione posta a confine della proprietà dei ricorrenti, che sarebbe stata realizzata non lungo l’esatto confine ma con uno spostamento di circa tre metri, occupando così la vicina strada statale pubblica.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, con la sentenza n. 1841 del 2013, ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza comunale, con cui è stato ingiunto ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi.
In sede di appello, i Giudici di Palazzo Spada, esaminata la documentazione fornita, hanno ritenuto l’appello è infondato poiché il rilascio ai ricorrenti delle previe concessioni edilizie non rileva, che è stata riscontrata la mancanza di titolo abilitativo alla realizzazione di un muro per la recinzione, che al riguardo è stata data ai ricorrenti la comunicazione di avvio del procedimento, con l’accertamento, infine, del contestato disallineamento del confine della proprietà (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6148).
Hanno osservato, inoltre, che in merito alla notificazione del provvedimento impugnato ai proprietari attuali, la giurisprudenza, sul presupposto per cui l’abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l’ordinanza di demolizione ha carattere ripristinatorio non richiedente l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione, ha chiarito che:
– l’Amministrazione non ha alcun obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati tra autore dell’abuso e proprietari, ma ha solo l’onere di individuare il proprietario catastale;
– i provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali degli immobili abusivamente realizzati, dovendo del tutto prescindersi sia dalle modalità con cui l’abuso è stato realizzato sia dagli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietari e costruttori;
– l’ordine di demolizione di opere abusive è legittimamente notificato al proprietario catastale dell’area il quale, fino a prova contraria, è quanto meno corresponsabile dell’abuso; (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2013, n. 1179).
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