Professionisti tecnici e previdenza: il contributo integrativo del 4% relativo ai versamenti Inarcassa non si applica ai corrispettivi fatturati su prestazioni e cessioni non territoriali effettuate nei confronti di committenti che versano l’imposta in altro Stato dell’Unione Europea. La novità disciplinare fuoriesce dalla modifica al regolamento generale della Cassa di previdenza di ingegneri ed architetti liberi professionisti approvata dal Ministero del Lavoro.
Il nuovo comma inserito nella disciplina regolamentare (il 5.1-bis) stabilisce che “anche a decorrere dal 1 gennaio 2013 non rientrano nel volume di affari complessivo ai fini Iva i corrispettivi fatturati ai sensi dell’art.21 del Decreto presidente della Repubblica 633/1972”. In pratica, su tali corrispettivi non sussiste l’obbligo di versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, ad eccezione dei casi di già avvenuta rivalsa sul committente.
I modelli di dichiarazione 2013 verranno pertanto modificati per accogliere la modifica: una novità che era già stata valutata e “partorita” dal Cda di Inarcassa nello scorso mese di febbraio, e che solo ora ha ricevuto l’ok dal Ministero de Lavoro (in concerto con il Ministero dell’Economia).
Per esplorare ulteriormente la questione del rapporto tra professionisti tecnici e Inarcassa leggi l’articolo Architetti e Ingegneri, non avere debiti verso Inarcassa SAREBBE possibile.
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